Ecobonus auto 2019: codice tributo e istruzioni per compilare il modello F24

Rosy D’Elia - Imposte

Ecobonus auto 2019, approvato il codice tributo per beneficiarne, uno dedicato agli acquisti dei veicoli a basse emissioni di CO2 e uno per quelli elettrici o ibridi. A istituirli l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 82 del 23 settembre 2019. Nel documento le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Ecobonus auto 2019: codice tributo e istruzioni per compilare il modello F24

Ecobonus auto 2019, tutto pronto per beneficiare del credito di imposta. Con la risoluzione numero 82 del 23 settembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate, prende forma anche il codice tributo, uno per i veicoli a basse emissioni e uno per quelli elettrici o ibridi, da inserire nel modello F24 e procedere con la compensazione.

Il sistema degli incentivi per le automobili rispettose dell’ambiente è ufficialmente in moto: la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto un meccanismo di agevolazioni per favorire l’acquisto di veicoli meno inquinanti che coinvolge consumatori, produttori e venditori.

L’ecobonus auto 2019, infatti, prevede uno sconto per chi acquista l’auto e in un credito d’imposta per le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, che deve rispondere agli standard ecologici richiesti.

Ecobonus auto 2019: codice tributo e istruzioni per compilare il modello F24

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano l’importo sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Con la risoluzione numero 82 del 2019, l’Agenzia delle Entrate istituisce due codici tributo che le imprese devono utilizzare per beneficiare del credito di imposta previsto dall’ecobonus auto 2019:

  • 6903 denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018”, a cui si ha diritto per gli incentivi concessi ai soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica che risponde agli standard richiesti;
  • 6904 denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1057, L.n. 145/2018” per le agevolazioni concesse a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia nell’anno 2019 un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.

Su quest’ultima categoria di bonus, l’Agenzia delle Entrate precisa:

“Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul valore aggiunto”.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 82 del 23 settembre 2019
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ed L7e elettrici o ibridi, di cui all’articolo 1, commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Ecobonus auto 2019: come utilizzare il codice tributo 6903 e 6904 nel modello F24

Con la risoluzione del 23 settembre 2019, vengono fornite ai contirbuenti anche le istruzioni da seguire per la compilazione del modello F24.

Il codice tributo 6903, da utilizzare per i veicoli a bassa emissione, e quello 6904, per i veicoli elettrici o ibridi, devono essere inseriti nella sezione “Erario”:

  • nella colonna “importi a credito compensati”;
  • nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito.

Nel campo “anno di riferimento” bisogna specificare l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Le imprese possono verificare nel loro cassetto fiscale online la presenza dei crediti di imposta e possono utilizzarli in compensazione solo dopo aver ottenuto il via libera del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Agenzia delle Entrate:

“Si precisa che, ai sensi dell’articolo 6, comma 10, del citato decreto del 20 marzo 2019, i suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell’importo spettante, pena lo scarto del modello F24, successivamente all’avvenuto rimborso del contributo al venditore, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione di acquisto del veicolo. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati delle imprese costruttrici o importatrici beneficiarie del credito d’imposta, sulla base delle operazioni di acquisto confermate nel mese precedente”.

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