Domanda contributi a fondo perduto per le città santuario al via da oggi, 9 settembre 2021: la scadenza è fissata all'8 novembre. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 230686/2021. Le istruzioni per richiedere le somme da un minimo di 1.000 e 2.000 euro e un massimo di 150.000 euro.

Da oggi, 9 settembre, è possibile presentare domanda di accesso ai contributi a fondo perduto per le città santuario. Qualche esempio? Assisi, Pompei, Cascia, ma anche Roma e Milano.
Imprese ed esercenti che si trovano nei territori interessati e rispondono ai requisiti per richiedere gli aiuti hanno tempo fino alla scadenza dell’8 novembre.
A fornire istruzioni sull’istanza è l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento numero 230686 dell’8 settembre 2021: prende forma, così, la misura introdotta dalle modifiche apportate al Decreto Agosto.
Gli importi, da un minimo di 1.000 e 2.000 euro e fino a 150.000 euro, saranno accreditati ai beneficiari sull’IBAN indicato nella richiesta.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 230686/2021
- Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazion dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi di cui all’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Domanda contributi a fondo perduto per le città santuario al via: scadenza 8 novembre
Possono presentare domanda per accedere ai contributi a fondo perduto per le città santuario i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, che operano nelle zone A o equipollenti dei comuni in cui si trovano santuari religiosi.
I territori devono rispondere a due requisiti fondamentali:
- avere una popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- avere registrato una presenza turistica di cittadini residenti in Paesi esteri almeno tre volte superiore al numero dei residenti in base all’ultima rilevazione resa disponibile dalle amministrazioni pubbliche competenti.
Le istruzioni per la compilazione della domanda di accesso ai contributi a fondo perduto riportano la lista di città santuario a cui è indirizzato il beneficio.
Nel testo del provvedimento, in ogni caso, si legge:
“Il requisito del numero di abitanti non si applica ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.
Ma non basta avere un’attività nelle città indicate per ottenere le somme previste, gli aspiranti beneficiari devono dimostrare di avere avuto un calo del fatturato e dei corrispettivi pari ad almeno il 33 per cento nel confronto tra giugno 2020 e giugno 2019.
Allo stesso modo non mancano le eccezioni: il requisito del calo del fatturato non è richiesto a coloro che hanno avviato l’attività dal 1° luglio 2019.
- Agenzia delle Entrate - Istruzioni per la compilazione della domanda di contributi a fondo perduto per le città santuario
- Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione della domanda di contributi a fondo perduto destinati alle città santuario
Domanda contributi a fondo perduto per le città santuario al via: scadenza 8 novembre
La domanda per l’accesso ai contributi a fondo perduto può essere richiesta dalle attività dei centri storici dei comuni con santuari religiosi a partire dal 9 settembre 2021 e fino alla scadenza dell’8 novembre.
Per inoltrare l’istanza è necessario utilizzare la procedura attiva sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, utile anche per consultare l’esito della richiesta. È possibile agire in prima persona o affidarsi a un intermediario.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 230686/2021
- Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazion dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi di cui all’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
In sintesi le informazioni da inserire per richiedere le somme a disposizione sono le seguenti:
- il codice fiscale del richiedente, persona fisica o persona giuridica;
- il codice fiscale del legale rappresentante, nei casi in cui il soggetto è diverso dalla persona fisica ovvero nel caso di minori o interdetti;
- codice fiscale del de cuius nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività;
- la partita Iva del soggetto cessato nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione;
- l’indicazione dei ricavi o compensi del 2019;
- l’eventuale inizio attività a partire dal 1° luglio 2019;
- l’indicazione delle attività esercitate;
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, realizzati nei comuni dei santuari religiosi;
- l’iban del conto corrente del richiedente;
- data e firma dell’istanza;
- il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica.
Per il calcolo dell’importo a cui si ha diritto si applicano alla differenza di fatturato e corrispettivi emersa tra i due mesi presi in esame le diverse percentuali previste.
Percentuale | Tipologia di soggetti beneficiari |
---|---|
15 per cento | Soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel 2019 |
10 per cento | Soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel 2019 |
5 per cento | Soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 nel 2019 |
Nel provvedimento, però, si legge:
“L’Agenzia delle entrate determina l’importo complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli e, tenuto conto dell’importo di finanziamento stabilito all’articolo 1, comma 88 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, definisce la percentuale di riparto, rapportando il limite di spesa predetto all’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze validamente presentate”.
Le somme non possono essere richieste dai soggetti che hanno già beneficiato dei contributi a fondo perduto per i centri storici, se riferiti agli stessi territori, e degli aiuti previsti dal Fondo per la filiera della ristorazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Domanda contributi a fondo perduto per le città santuario al via: scadenza 8 novembre