Distributori automatici nelle palestre, l’obbligo dei corrispettivi telematici è per tutti?

Distributori automatici nelle palestre: se si paga solo con dispositivo o abbonamento, non c'è l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica fino al 2020, data di debutto ufficiale per lo scontrino elettronico. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 413 del 2019.

Distributori automatici nelle palestre, l'obbligo dei corrispettivi telematici è per tutti?

Distributori automatici nelle palestre: fino al 31 dicembre 2019 non c’è obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, se per acquistare bevande e snack si può utilizzare solo un dispositivo ricaricabile o un abbonamento. L’eccezione, che deriva dall’applicazione della regola, vige fino al 1° gennaio 2020, data di debutto dello scontrino elettronico in tutti i settori.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 413 del 2019. Lo spunto per fare luce su questo caso particolare arriva da un rivenditore di distributori automatici che li concede in comodato d’uso all’interno di palestre e centri fitness.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 413 dell’11 ottobre 2019
: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - articolo 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 - distributori automatici.

Distributori automatici nelle palestre, l’obbligo di corrispettivi telematici è per tutti?

Gli apparecchi non accettano monete o banconote per il pagamento ma prevedono solo due modalità:

  • piano a ricarica: il cliente ricarica dell’importo prescelto un dispositivo che funziona come la chiavetta classica;
  • abbonamento: il cliente acquista l’abbonamento variabile per durata (mensile, trimestrale, annuale) e lo utilizza fino alla scadenza.

I piani di ricarica e gli abbonamenti vengono acquistati direttamente alla reception della palestra, gli addetti incassano le somme per conto del rivenditore, che alla fine della giornata, controlla le transazioni intervenute per tutti i distributori concessi in comodato d’uso e annota il totale nel registro dei corrispettivi.

Ogni mese, in base alla rendicontazione delle singole palestre, il rivenditore comunica l’importo che dovranno bonificargli e quello che dovranno fatturare nei suoi confronti per la provvigione sulle vendite.

Dal 2017 per le vending machine è in vigore l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Dal momento che si tratta di una particolare tipologia di distributori automatici, il rivenditore si rivolge all’Agenzia delle Entrate per conoscere la corretta modalità di certificazione delle operazioni.

E per verificare se l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica, nel caso specifico, scatta dal 1° gennaio 2020, come per tutti gli altri settori.

Con la risposta all’interpello numero 413 dell’11 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate fa luce su questa eccezione e chiarisce che l’obbligo previsto per i distributori automatici già dal 2017 non si applica a questa tipologia di apparecchi.

In chiusura, il testo fornisce istruzioni sul futuro:

“In ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la certificazione dei corrispettivi per le operazioni di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972 è perseguita attraverso la trasmissione telematica ex articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015, che è sostitutiva - oltre che della registrazione di cui al citato articolo 24 del D.P.R. n. 633 del 1972 - anche degli obblighi di certificazione fiscale di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 69”.

Distributori automatici nelle palestre, per i corrispettivi telematici è determinante la modalità di pagamento

Le argomentazioni dell’Agenzia delle Entrate ruotano tutte attorno alla definizione di vending machine, soggette all’obbligo telematico dal 2017.

Il riferimento è il provvedimento del 30 giugno del 2016:

“Per vending machine si intende un apparecchio automatizzato che eroga prodotti e servizi su richiesta dell’utente, previo pagamento di un corrispettivo”.

Secondo quanto evidenziato nel testo si può definire vending machine qualsiasi apparecchio che eroga beni e servizi, direttamente o indirettamente, costituito almeno dalle seguenti componenti tra loro collegate:

  • uno o più sistemi di pagamento;
  • un sistema elettronico costituito da una o più schede dotate di processore, capace di memorizzare ed elaborare dati al fine di erogare il bene o servizio selezionato;
  • un erogatore di beni e servizi, ovvero l’insieme dei meccanismi che consentono l’erogazione del bene o servizio selezionato.

Per l’Agenzia delle Entrate, nel caso di questi particolari distributori automatici utilizzati nelle palestre manca un elemento:

“Nel caso di specie, il distributore non è predisposto per accettare il pagamento [...], che possono essere acquistate - con piano a ricarica o in abbonamento - esclusivamente alla reception della palestra”.

Se l’apparecchio non si può definire una vending machine, allora viene meno anche l’obbligo previsto. E le modalità di certificazione delle operazioni seguono le vecchie logiche, almeno fino al nuovo anno:

“Ne discende che la fattispecie in questione è esclusa dall’ambito applicativo del predetto articolo 2, comma 2, con la conseguenza che, fino al 31 dicembre 2019, le cessioni effettuate dall’istante sono correttamente certificate con l’emissione della ricevuta fiscale e l’annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972”.

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