Dispositivi medici: IVA al 10% per medicamenti con prodotti anche miscelati

Tommaso Gavi - IVA

Dispositivi medici, con la risposta all'interpello 335 del 10 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate rende noto che per i medicamenti costituiti da prodotti, anche miscelati, deve essere applicata l'IVA al 10%.

Dispositivi medici: IVA al 10% per medicamenti con prodotti anche miscelati

Dispositivi medici, ai medicamenti costituiti da prodotti, anche miscelati, si deve applicare l’aliquota IVA del 10%.

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 335 del 10 settembre 2020.

I chiarimenti si soffermano sulla legge di bilancio 2019 e sulla classificazione dei prodotti da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

I prodotti devono essere inclusi tra i dispositivi medici a base di sostanze classificabili alla voce 3004 della Nomenclatura Combinata.

Dispositivi medici: IVA al 10% per medicamenti con prodotti anche miscelati

Sui dispositivi medici e sulla classificazione dei prodotti, anche miscelati, si esprime la risposta all’interpello 335 del 10 settembre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 335 del 10 settembre 2020
Istanza di interpello articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Aliquota IVA dispositivi medici ex articolo 1, comma 3, legge 30dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)

L’istante chiede di sapere la corretta aliquota IVA applicabile alla vendita di due dei suoi dentifrici, commercializzati come dispositivi medici.

L’Agenzia delle Entrate spiega che deve essere applicata l’aliquota IVA del 10% per i prodotti classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata.

Il riferimento normativo, in questo caso, è il numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

L’Amministrazione finanziaria richiama la circolare 10 aprile 2019 n. 8/E che fornisce i primi chiarimenti sulle novità della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero la legge di bilancio 2019.

La norma intende risolvere il problema dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta per i prodotti che, anche se classificati come farmaceutici e medicamenti a fini doganali, non sono commercializzati come tali ma come dispositivi medici.

Tali prodotti sono quelli che rientrano nella voce 3004 della nomenclatura combinata, ovvero:

“Medicamenti (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005, e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto”

Come sottolinea il paragrafo 9 della circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, la classificazione merceologica di un prodotto rientra nella competenza esclusiva dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Dispositivi medici, IVA al 10%: la classificazione dei prodotti dell’istante

Nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate viene spiegato in quali casi i prodotti dell’istante da esaminare rientrano nell’applicazione dell’aliquota IVA al 10%.

Tali prodotti, in base alla classificazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, rientra nel capitolo 33 della Tariffa Doganale che si riferisce a: “Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche”.

Nello specifico la sottovoce di riferimento è la 3306: “Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto.”

Nel dettaglio, tali dentifrici sono classificati alla sottovoce 3306 10.

I prodotti in questione hanno proprietà terapeutiche o profilattiche, in altre parole medicinali.

Tuttavia, per le merci che non rientrano nella voce doganale 3004 dovrà essere applicata l’aliquota ordinaria.

L’unica eccezione possibile è che tali prodotti possano essere ricondotti tra le “sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”, previste al n. 114) della Tabella A, parte III.

I prodotti in esame non rientrano in tali casi, per cui non può essere applicata l’aliquota agevolata.

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