Diritto camerale 2020: proroga scadenza, importo e calcolo

Alessio Mauro - Imposte

Proroga anche per il diritto camerale 2020, che per i soggetti ISA passa dal 30 giugno alla nuova scadenza del 20 luglio. Di seguito importo, regole per il calcolo e versamento mediante modello F24.

Diritto camerale 2020: proroga scadenza, importo e calcolo

Scadenza diritto camerale 2020, proroga dal 30 giugno al 20 luglio anche per il diritto alla CCIAA.

La proroga prevista per i soggetti ISA e relativa alle imposte sui redditi si applica anche al diritto camerale 2020, la cui scadenza segue quella di cui ai versamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi.

Ci sarà più tempo per pagare, e di seguito vedremo come si calcola e quali sono le modalità di versamento del diritto annuale alla CCIAA con modello F24.

La proroga, specifichiamo, si applica alle partite IVA che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, ma anche ai soggetti esclusi o esonerati, compresi forfettari e contribuenti in regime dei minimi.

Nessuna variazione sul totale dell’importo del diritto camerale 2020 dovuto in misura fissa o proporzionale al fatturato da parte delle imprese.

Ecco quindi punto per punto le regole da considerare in vista della scadenza del diritto camerale 2020 e come fare il calcolo dell’importo dovuto.

Scadenza diritto camerale 2020: proroga dal 30 giugno al 20 luglio per i soggetti ISA

La scadenza del diritto camerale coincide con quella relativa al primo acconto delle imposte sui redditi.

Una scadenza che quindi segue “l’andamento variabile” previsto negli anni, dovuto alle ormai consuete proroghe disposte per i versamenti di Irpef, Ires, Irap ed imposte sostitutive.

Non poteva mancare una proroga delle scadenze anche per il 2020 e, come disposto dal DPCM del 27 giugno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, per i soggetti ISA il termine ultimo per pagare saldo ed acconto delle imposte sui redditi - diritto camerale compreso - passa dal 30 giugno al 20 luglio.

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi i forfettari, possono effettuare il pagamento entro il 20 luglio, oppure, maggiorando l’importo dovuto dello 0,4%, entro il 20 agosto 2020.

Diritto camerale 2020, importo e modalità di calcolo

Non si segnala alcuna variazione negli importi del diritto camerale dovuto dal 2020. I dettagli e le consuete tabelle sono contenute nella nota pubblicata l’11 dicembre 2019 sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Confermata la riduzione del 50% prevista dal Decreto Ministeriale 8 gennaio 2015, si riporta di seguito la tabella con gli importi fissi dovuti per il 2020 e con gli importi commisurati al fatturato.

Misure fisse diritto annuale CCIAA, importi 2020:

IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSASedeUnità locale
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) 44 euro 8,80 euro
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 100,00 euro 20,00 euro
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSASedeUnità locale
Società semplici non agricole 100,00 euro 20,00 euro
Società semplici agricole 50,00 euro 10,00 euro
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 100,00 euro 20,00 euro
Soggetti iscritti al REA 15,00 euro
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL’ESTERO
per ciascuna unità locale/sede secondaria 55,00 euro

Gli importi di cui sopra dovranno essere versati con arrotondamento finale per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto negli altri casi.

Imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato: come fare il calcolo del diritto camerale 2020

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato il calcolo del diritto camerale 2020 dovrà essere effettuato come segue:

Diritto camerale 2020, fasce di fatturato e aliquote società di capitali:

Scaglioni di fatturato da euro a euro Importo da versare
da 0,00 a 100.000,00 Euro 200,00
da 100.000,01 a 250.000,00 Euro 200,00 + 0,015%
da 250.000,01 a 500.000,00 Euro 222,50 + 0,013% della parte eccedente 250.000,00
da 500.000,01 a 1.000.000,00 Euro 255,00 + 0,010% della parte eccedente 500.000,00
da 1.000.000,01 a 10.000.000,00 Euro 305,00 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000,00
da 10.000.000,01 a 35.000.000,00 Euro 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000,00
da 35.000.000,01 a 50.000.000,00 Euro 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000,00
oltre 50.000.000,00 Euro 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000,00 (fino a un massimo di 40.000,00 euro)

Si rammenta che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di 200,00 euro è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad 100,00 euro.

MISE - nota n. 347962 del 11 dicembre 2019
Importo diritto annuale CCIAA 2020

Scadenza diritto camerale 2020: chi paga?

Le imprese che si iscrivono alla Camera di Commercio nel 2020 dovranno versare il diritto annuale al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica; analogamente per le iscrizioni di nuove unità locali.

In alternativa, sarà possibile effettuare il versamento del diritto di prima iscrizione nei 30 giorni successivi, utilizzando il modello F24.

Per le imprese e le unità locali già esistenti all’1.1.2020 il diritto annuale dovrà essere versato con la scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi che, come abbiamo anticipato, è stata prorogata dal 30 giugno al 20 luglio per soggetti ISA e forfettari.

Chi deve pagare il diritto camerale? Rientrano tra i soggetti obbligati al versamento dell’imposta dovuta alle Camere di Commercio:

  • le imprese individuali;
  • le società di persone e di capitali;
  • i consorzi;
  • gli imprenditori agricoli ed i coltivatori diretti;
  • le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero;
  • i soggetti iscritti al R.E.A.

Diritto camerale 2020: richieste di aumento del 20% da parte delle CCIAA al MISE

Nella nota dell’11 dicembre 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico informa che, come proposto da Unioncamere, anche per il triennio 2020-2022 le CCIAA possono aumentare l’importo dovuto di un massimo del 20%.

La procedura per poter addebitare l’aumento dell’importo prevede specifici passaggi. In primis, l’adozione della delibera da parte del Consiglio camerale, con la ripartizione tra i diversi progetti; in secondo luogo, non certo per importanza, è la richiesta di autorizzazione al MISE, inviata tramite Unioncamere.

La sola adozione del provvedimento da parte della CCIAA non consente di richiedere alle imprese l’ulteriore importi a titolo di diritto annuale per il 2020. Pertanto, specifica la nota, il provvedimento di autorizzazione del MISE relativo alle richieste di maggiorazione deve contenere una disposizione transitoria, finalizzata a consentire il pagamento a conguaglio da parte delle imprese che al 1° gennaio 2020, e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento, avevano già versato il diritto annuale.

Insomma, un remind per le Camere di Commercio, tenute a richiedere l’autorizzazione al MISE per l’incremento del diritto annuale dovuto dagli iscritti.

Pagamento diritto camerale 2020 con modello F24: istruzioni e codice tributo

Per il versamento del diritto camerale sarà necessario utilizzare il modello F24 e il codice tributo 3850.

Il modello F24 dovrà essere compilato alla sezione “IMU ed altri tributi locali” e sotto il “codice ente/codice comune” bisognerà indicare il codice del Comune in cui è situata la sede legale dell’impresa.

Sanzioni e ravvedimento operoso

In caso di omesso o tardivo versamento del diritto camerale 2020 la sanzione dovuta è compresa tra il 10% e il 100% dell’importo dovuto.

Anche in questo caso sarà possibile beneficiare della riduzione della sanzione con ravvedimento operoso ed entro un anno dalla scadenza.

Il versamento del diritto annuale alla CCIAA, così come della sanzione ridotta con ravvedimento e dei relativi interessi dovrà essere effettuato con modello F24, compilando la sezione “IMU ed altri tributi locali” ed utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 3850 per il diritto;
  • 3851 per gli interessi moratori;
  • 3852 per la sanzione ridotta.

Per ciascuno di essi deve inoltre essere indicato negli appositi spazi quale codice ente la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di commercio destinataria del versamento e quale anno di riferimento, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.

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