Ufficiale: proroga imposte 2019 anche per forfettari e minimi

Giuseppe Guarasci - Dichiarazione dei redditi

Comunicato stampa ufficiale dell'Agenzia delle Entrate: la proroga delle imposte 2019 vale anche per contribuenti forfettari e minimi. Ecco tutte le novità.

Ufficiale: proroga imposte 2019 anche per forfettari e minimi

La proroga della scadenza per i versamenti delle imposte 2019 derivanti dalla dichiarazione dei redditi prevista dal Decreto Crescita vale anche per contribuenti minimi e forfettari.

Gli ultimi dubbi in materia sono stati sciolti pochi minuti fa dall’Agenzia delle Entrate, che con un comunicato stampa ha confermato che nella proroga dei versamenti delle imposte 2019 rientrano anche i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi e del regime forfettario.

La questione era sorta perché la norma del Decreto Crescita che prevedeva la proroga parlava in modo generico di soggetti che svolgono attività ricomprese tra quelle previste per gli ISA - indicatori di affidabilità fiscale/ex studi di settore - a prescindere dalla loro applicazione o meno.

Proroga ufficiale della scadenza per i versamenti delle imposte 2019: vale anche per minimi e forfettari

Ecco il testo ufficiale del comunicato stampa con cui pochi minuti fa l’Agenzia delle Entrate ha sciolto gli ultimi dubbi, la proroga della scadenza dei versamenti delle imposte sui redditi 2019 al prossimo 30 settembre vale anche per minimi e forfettari:

C’è tempo fino al 30 settembre 2019 per i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. Questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 64/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata oggi tenuto conto delle novità introdotte dall’articolo 12-quinquies del Dl n. 34/2019 (Dl crescita).

Chi è soggetto alla proroga – Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività,
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.
Termini di versamento - I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono posticipati al 30 settembre 2019

Comunicato stampa ufficiale dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2019
Con il comunicato stampa ufficiale di oggi l’Agenzia delle Entrate conferma che la proroga dei versamenti delle imposte sui redditi 2019 - determinata dal caos ISA - vale anche per i contribuenti minimi e forfettari. La nuova scadenza per tutti è il prossimo 30 settembre 2019

Proroga anche per diritto camerale, contributi INPS a percentuale ed IVA

La proroga della scadenza per i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2019 al prossimo 30 settembre non comporta solo lo slittamento di Irpef, Ires ed Irap.

Infatti, anche le scadenze di diritto camerale, contributi INPS gestione separata in percentuale ed IVA seguono le imposte sui redditi.

Di conseguenza, la scadenza per il pagamento di tutte queste imposte e dei contributi suddetti slitta al prossimo 30 settembre 2019.

Non è obbligatorio aderire alla proroga della scadenza dei versamenti delle imposte sui redditi

L’adesione alla proroga in oggetto - resa ufficiale ieri con l’approvazione del Decreto Crescita - non è obbligatoria.

Ciò significa che i contribuenti che hanno già pagato o che hanno già predisposto un piano di dilazione dei versamenti dovuti possono ovviamente mantenere ferme le scadenze precedentemente previste.

Sul punto c’è anche un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, reso con la risoluzione numero 69/E del 2012.

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