Credito imposta quotazione PMI, i chiarimenti sulle spese di consulenza

Tommaso Gavi - Imposte

Credito imposta quotazione PMI, la risposta all'interpello numero 257 del 7 agosto 2020 fornisce chiarimenti sulle spese di consulenza: se l'istante ha un pro-rata di detraibilità pari a zero, rientra tra i costi rilevanti l'IVA indetraibile assolta sui costi agevolabili.

Credito imposta quotazione PMI, i chiarimenti sulle spese di consulenza

Credito imposta quotazione PMI, la risposta all’interpello numero 257 del 7 agosto 2020 fornisce chiarimenti sulle spese di consulenza.

Dopo richiamato la norma che dà diritto all’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ricapitola i documenti di prassi di riferimento.

L’Amministrazione finanziaria fa presente che nella determinazione del valore degli investimenti non conta l’IVA parzialmente indetraibile corrispondente al rapporto tra le operazioni con diritto alla detrazione e quelle esenti.

Tuttavia, se l’istante ha un pro-rata di detraibilità pari a zero, rientra tra i costi rilevanti l’IVA indetraibile assolta sui costi agevolabili.

Credito imposta quotazione PMI, i chiarimenti sulle spese di consulenza dell’Agenzia delle Entrate

Il credito di imposta sulle spese di consulenza per la quotazione PMI è l’oggetto della risposta all’interpello numero 257 del 7 agosto 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 257 del 6 agosto 2020
Articolo 1, comma 9, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Credito d’imposta
per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI.

Prima di fornire chiarimenti all’istante, l’Amministrazione finanziaria ricostruisce il quadro normativo di riferimento da cui sorge il diritto all’agevolazione.

L’articolo 1, comma 89, della legge n. 205 del 2017, ovvero la legge di Bilancio 2018, riconosce un credito di imposta alle piccole e medie imprese, secondo la definizione della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

L’agevolazione è riconosciuta alle imprese che intraprendono una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il credito d’imposta riconosciuto permette di coprire il 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, fino ad un importo massimo di 500.000 euro.

Le modalità ed i criteri di concessione del credito di imposta sono stabiliti nel decreto del 23 aprile 2018 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività prestate da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

I costi possono essere fissi o stabiliti in base al successo dell’operazione di quotazione.

Credito imposta quotazione PMI, le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

In risposta all’istante, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul credito di imposta per le spese relative ai servizi di consulenza della quotazione delle PMI muovono da quanto spiegato nella la circolare 27 ottobre 2009, n. 44.

Tale documento di prassi si esprime sull’articolo 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la cosiddetta Tremonti-ter.

In base a quanto spiegato dal documento chiarificatore:

  • ai fini del calcolo dell’agevolazione costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis1 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • di contro, non rileva ai fini della determinazione del valore degli investimenti l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi del predetto articolo 19, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero il decreto IVA.

Viene inoltre specificato che:

“resta salva, ovviamente, la possibilità di computare nel valore degli investimenti l’IVA totalmente indetraibile derivante dal pro rata pari a zero.”

Nei casi in cui il contribuente ha effettivamente un pro-rata di detraibilità pari a zero, l’Agenzia delle Entrate ritiene che possa rientrare tra i costi rilevanti ai fini dell’agevolazione in esame l’IVA indetraibile assolta sui costi agevolabili.

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