Controllo dichiarazioni fiscali: la guida dell’Agenzia delle Entrate

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

Controllo dichiarazioni fiscali, la guida aggiornata dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata il 16 dicembre 2019, fa una panoramica sulle attività di controllo e le comunicazioni dell'ente. Il documento è diviso in tre parti e illustra la differenza tra controllo formale e sostanziale, la tipologia di comunicazioni e la possibilità di pagare a rate le somme dovute.

Controllo dichiarazioni fiscali: la guida dell'Agenzia delle Entrate

Controllo dichiarazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida aggiornata per spiegare i controlli dell’ente.

Il documento è diviso in tre sezioni a cui si aggiunge una parte finale con i riferimenti normativi dei temi trattati.

La guida “Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni” si articola come segue:

  • il controllo delle dichiarazioni;
  • le comunicazioni;
  • la rateizzazione delle somme dovute;
  • per saperne di più.

Ognuna delle parti fornisce in modo sintetico informazioni sulle operazioni dell’Agenzia delle Entrate, sulle relative comunicazioni e sulle regole che i contribuenti devono seguire.

Dichiarazioni fiscali, la guida dell’Agenzia delle Entrate: controllo formale e sostanziale

Con la guida del 16 dicembre 2019 dal titolo “Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni” l’Agenzia delle Entrate presenta le attività che vengono svolte dall’ente, le comunicazioni con i contribuenti e le regole del pagamento a rate delle sanzioni.

Agenzia delle Entrate - la guida comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni
La guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a dicembre 2019.

Nella prima parte del documento vengono presentate le diverse tipologie di controllo effettuate dall’ente e le comunicazioni ai contribuenti nei casi in cui dai controlli e dalle dichiarazioni emergono incongruenze.

Per i contribuenti è molto utile lo schema riassuntivo che spiega la differenza tra controllo automatico e formale riportato nella seguente tabella.

CONTROLLO DICHIARAZIONI A CUI SI APPLICA OPERAZIONI
Automatico a tutte le dichiarazioni presentate procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell’Anagrafe tributaria
Formale alle dichiarazioni dei redditi selezionate a livello centrale in base a criteri fondati sull’analisi del rischio riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati

Nella prima parte della guida si trova anche la descrizione del procedimento che segue un’incongruenza tra i controlli dell’Agenzia delle Entrate e i versamenti delle imposte da parte del contribuente.

L’Agenzia invia una comunicazione preliminare in cui mette al corrente il contribuente delle somme dovute. Tale comunicazione precede il recapito della cartella di pagamento e da la possibilità al contribuente stesso di fornire chiarimenti e documentazione.

L’Agenzia effettua anche controlli di merito, ossia sostanziali, mediante accessi, ispezioni o verifiche presso i contribuenti, attraverso questionari, o con la convocazione del soggetto presso l’ufficio, per acquisire ulteriori elementi istruttori o per instaurare il contraddittorio.

Controllo dichiarazioni fiscali, la guida dell’Agenzia delle Entrate: le comunicazioni

La seconda parte della guida dell’Agenzia delle Entrate fa una panoramica sulle comunicazioni dell’ente, distinguendola in tre livelli, ciascuno con una specifica finalità:

  • quelle emesse dopo il controllo automatico;
  • quelle inviate dopo il controllo formale;
  • quelle che seguono la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Le comunicazioni di irregolarità vengono inviate attraverso i seguenti mezzi:

  • raccomandata A/R, al domicilio fiscale del contribuente che ha trasmesso direttamente la dichiarazione;
  • posta elettronica certificata, Pec, all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata;
  • il canale Entratel, all’intermediario che ha inviato in via telematica la dichiarazione.

Nel caso in cui il contribuente riconoscesse la validità della comunicazione, può regolarizzare la situazione seguendo i modi e rispettando i tempi riportati nella tabella riassuntiva.

TIPO DI COMUNICAZIONE TERMINE SANZIONE
Invito per errori formali (non incidenti sul pagamento del tributo) entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito Nessuna
Comunicazione relativa agli esiti del controllo automatico entro 30 giorni dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione 10% dell’imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta a 1/3)
Comunicazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata entro 30 giorni dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione Nessuna
Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione 20% dell’imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta a 2/3)

Ogni termine è sospeso nel periodo di tempo compreso tra il primo agosto e il 4 settembre di ogni anno.

Il contribuente ha inoltre la possibilità di effettuare il pagamento con ritardo inferiore a 15 giorni. In tal caso la sanzione è ulteriormente ridotta all’1% per ogni giorno di ritardo.

Controllo dichiarazioni fiscali, la guida dell’Agenzia delle Entrate: le rate sugli importi dovuti

Nella terza parte la guida contiene indicazioni sulla possibilità di pagare a rate gli importi dovuti.

In particolare le somme sono rateizzabili come segue:

  • fino a 5.000 euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
  • oltre 5.000 euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

La guida spiega inoltre le condizioni di lieve inadempimento e lieve tardività che non comportano in automatico la decadenza delle rate.

Le condizioni in cui rateizzazione decade sono le seguenti:

  • quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione: 30 giorni previsti per il pagamento e altri 7 di lieve ritardo;
  • per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro;
  • se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.

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