Contributo a fondo perduto alternativo, nuovi codici tributo per compensazione e restituzione

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazioni e adempimenti

Contributo a fondo perduto alternativo, quattro nuovi codici tributo da indicare nel modello F24 per la compensazione e la restituzione spontanea delle somme previste dal decreto Sostegni bis. Le novità sono contenute nella risoluzione n. 48 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 19 luglio 2021.

Contributo a fondo perduto alternativo, nuovi codici tributo per compensazione e restituzione

Contributo a fondo perduto alternativo, arrivano quattro nuovi codici tributo per la compensazione e la restituzione delle somme previste dal decreto Sostegni bis.

Le novità sono contenute nella risoluzione n. 48 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 19 luglio 2021, relative al contributo a fondo perduto per le attività stagionali.

Anche chi presenterà domanda per i nuovi aiuti, entro la scadenza del 2 settembre 2021, potrà scegliere se ricevere l’importo come accredito sul conto corrente o come credito d’imposta da utilizzare in compensazione presentando il modello F24.

Bisognerà invece utilizzare il modello F24 Elide per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto alternativo non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni. Sono quindi tre i codici tributo istituiti a tal fine dell’Agenzia delle Entrate, che con la risoluzione n. 48/2021 fornisce inoltre le istruzioni per la compilazione.

Contributo a fondo perduto alternativo, codice tributo 6946 per la compensazione con modello F24

Anche il contributo a fondo perduto alternativo, rinominato dall’Agenzia delle Entrate come fondo perduto per le attività stagionali, potrà essere riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

Ai fini della compensazione, nel modello F24 bisognerà indicare il seguente codice tributo istituito con la risoluzione n. 48 del 19 luglio 2021:

  • “6946” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale - credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”.

Il codice tributo dovrà essere esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.

La scelta per l’uso in compensazione dovrà essere espressa dal contribuente nella domanda telematica, da presentare all’Agenzia delle Entrate entro il 2 settembre 2021.

Nella risoluzione n. 48 del 19 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate specifica che l’importo del contributo utilizzabile in compensazione potrà essere visualizzato nella sezione “Cassetto fiscale”, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.

Fondo perduto alternativo, i codici tributo per la restituzione spontanea

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate fornisce anche le istruzioni operative per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni bis.

Come stabilito dal provvedimento pubblicato il 2 luglio 2021, il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo e gli interessi, versando le relative sanzioni ridotte mediante l’applicazione del ravvedimento operoso.

Ai fini della restituzione spontanea del contributo a fondo perduto bisognerà utilizzare il modello F24 Elide, indicando i seguenti codici tributo:

  • “8131” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale - Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”;
  • “8132” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale - Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”;
  • “8133” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale - Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”.

In sede di compilazione del modello F24 Elide, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 48/2021 (8131, 8132 oppure 8133);
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”;
    • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 48 del 19 luglio 2021
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo non spettante

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