Contributi INPS artigiani e commercianti 2020: aliquote, minimale e massimale

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Contributi INPS artigiani e commercianti 2020: nella circolare numero 28 del 17 febbraio 2020 aliquote, minimale e massimale da considerare per il calcolo. Nel testo diffuso dall'Istituto anche le scadenze per i versamenti e le istruzioni per procedere nel modo corretto.

Contributi INPS artigiani e commercianti 2020: aliquote, minimale e massimale

Contributi INPS artigiani e commercianti 2020: nella circolare numero 28 del 17 febbraio 2020 aliquote, minimale e massimale e scadenze per i versamenti.

In linea con la tabella di marcia degli anni scorsi, il documento mette nero su bianco le istruzioni che artigiani e commercianti devono seguire e le date che devono rispettare per il versamento dei contributi INPS 2020.

Dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS devono essere incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS.

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti dovute dai titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni sono pari al 24% già dal 2018.

Mentre per i collaboratori sotto i 21 anni il valore è pari al 21,90%: l’aliquota, quindi, continuerà ad incrementarsi anno dopo anno di 0,45 punti percentuali, fino al raggiungimento della soglia del 24%.

In vigore anche per il 2020 la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, all’aliquota indicata dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, che con la Legge di Bilancio 2019 è diventata una misura strutturale.

Per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, inoltre, si deve considerare anche un contributo per la maternità pari a 0,62 euro al mese.

INPS - Circolare numero 28 del 17 febbraio 2020
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2020.

Contributi INPS artigiani e commercianti 2020: le aliquote da applicare considerando il minimale di reddito

Come ogni anno, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi INPS di artigiani e commercianti viene modificato sulla base della variazione dell’indici dei prezzi al consumo ISTAT, pari a un aumento dello 0,5% del periodo gennaio 2019-dicembre 2019.

Per il 2020 è pari a 15.953,00 euro, come si legge nella circolare numero 28 del 17 febbraio 2020:

“Tale valore è stato ottenuto, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2020 (€ 48,98) ed aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39, così come disposto dall’articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415”.

In tabella le aliquote da applicare per il 2020.

Soggetti interessatiArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni 24% 24,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 21,90% 21,99%

La riduzione contributiva al 21,90 % (artigiani) e 21,99% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Il contributo calcolato sul reddito minimale è suddiviso come segue:

Soggetti interessatiArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni € 3.836,16 (3.828,72 IVS + 7,44 maternità) € 3.850,52 (3.843,08 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 3.501,15 (3.493,71 IVS + 7,44 maternità) € 3.515,50 (3.508,06 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul minimale rapportato a mese risulta come segue in tabella.

Soggetti interessatiArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni € 319,68 (319,06 IVS + 0,62 maternità) € 320,88 (320,26 IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 291,76 (291,14 IVS + 0,62 maternità) € 292,96 (292,34 IVS + 0,62 maternità)

L’INPS precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto che opera nell’impresa.

Per chi esercita l’attività di affittacamere e per i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non è necessario rispettare il minimale annuo di reddito: gli interessati sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità, ovvero 0,62 euro.

Contributi INPS artigiani e commercianti 2020 sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2020 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2020 per la quota che eccede il miniale di 15.953,00 euro annui e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile che è pari a 47.379,00 euro per l’anno in corso.

Oltre i 47.379,00 euro all’anno è confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.

In tabella le aliquote contributivi in base agli scaglioni di reddito.

Soggetti interessatiScaglione di redditoArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni fino a € 47.379,00 24% 24,09%
superiore a € 47.379,00 25% 25,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a € 47.379,00 21,90% 21,99%
superiore a € 47.379,00 22,90% 22,99%

L’INPS specifica:

“Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente paragrafo 2), deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2020”.

Contributi INPS artigiani e commercianti 2020, massimale di reddito annuo

Per il 2020 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS da artigiani e commercianti ammonta a 78.965,00 euro.

Si tratta di limiti individuali da considerare per ogni singolo soggetto che opera nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa.

I limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti a partire dal 1° gennaio 1996, il massimale annuo per il 2020 è pari a 103.055,00 euro e non è frazionabile in ragione mensile.

In tabella il contributo IVS massimo dovuto.

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Soggetti interessati Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 19.267,46 (47.379,00*24%+31.586,00*25%) € 19.338,53 (47.379,00*24,09% +31.586,00*25,09)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 17.609,20(47.379,00*21,90%+31.586,00*22,90%) € 17.680,26 (47.379,00*21,99% +31.586,00 *22,99%)
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 25.289,96(47.379,00*24%+55.676,00*25%) € 25.382,71 (47.379,00*24,09% +55.676,00*25,09%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 23.125,81(47.379,00*21,90%+55.676,00*22,90%) € 23.218,55 (47.379,00*21,99% +55.676,00*22,99%)

Contributi INPS artigiani e commercianti 2020: modalità di calcolo, di versamento e scadenze da rispettare

Nel testo della circolare numero 28 del 17 febbraio 2020, l’INPS riporta anche le modalità di calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti.

Le cifre da versare si calcolano come segue:

  • sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, e non soltanto su quello che deriva dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza;
  • in rapporto ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce: i contributi dell’anno 2020 si calcolano sui redditi 2020 che saranno poi dichiarati nel 2021.

Nel caso in cui la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati ad ogni scadenza sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2020, bisogna integrare con un contributo a saldo da versare entro il termine ultimo per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

I contributi devono essere versati utilizzando il modello F24, rispettando il calendario di scadenze che segue:

  • 18 maggio 2020;
  • 20 agosto 2020;
  • 16 novembre 2020;
  • 16 febbraio 2021, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2019, primo acconto 2020 e secondo acconto 2020.

L’INPS mette in guardia:

“Si ricorda che l’Istituto già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, Dati del mod. F24”.

Contributi INPS artigiani e commercianti 2020: le istruzioni per i collaboratori familiari

Nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati tenendo conto di regole specifiche:

  • nel caso di imprese familiari legalmente costituite, i contributi per il titolare e quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
  • nel caso di aziende non costituite in imprese familiari, il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa; per il calcolo dei contributi per il titolare e per i collaboratori bisogna tener conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Contributi INPS artigiani e commercianti 2020 e regime forfettario: accesso alle agevolazioni con scadenza 28 febbraio

Le ultime precisazioni riguardano l’accesso al regime forfettario e il versamento dei contributi INPS.

Le novità apportate dalla Legge di Bilancio 2020 non hanno avuto nessun impatto su questo fronte. La data di scadenza per richiedere di applicare la contribuzione agevolata come per gli altri anni è fissata al 28 febbraio 2020.

L’accesso è facoltativo e avviene su richiesta dell’interessato che attesta di possedere i requisiti richiesti.

La riduzione contributiva del 35% prevista si applica in maniera automatica ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2019 che, nel caso in cui abbiano ancora i requisiti per beneficiare dell’agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia.

I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2019 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2020 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro la scadenza del 28 febbraio 2020.

Ultima precisazione: i soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2020 e hanno intenzione di aderire al regime agevolato devono comunicarlo con la massima tempestività in modo da consentire all’INPS la predisposizione della corretta tariffazione annuale.

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