Contributo a fondo perduto e rigetto della domanda: ok alla revisione se c’è prosecuzione di attività

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Contributo a fondo perduto e rigetto della domanda: via libera se la società prosegue un'attività già svolta. In caso di richiesta entro i termini originari è possibile inviare una istanza per la revisione dell'esito. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 29 dell'11 gennaio 2021.

Contributo a fondo perduto e rigetto della domanda: ok alla revisione se c'è prosecuzione di attività

Contributo a fondo perduto e rigetto della domanda, l’accesso è possibile se la società prosegue un’attività già svolta. In caso di richiesta entro la scadenza originaria è possibile inviare una istanza, in autotutela, per la revisione dell’esito.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 29 dell’11 gennaio 2021.

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla misura di sostegno introdotta dal Decreto Rilancio, all’articolo 25, e poi replicata dai successivi decreti emergenziali arriva dall’analisi di un caso pratico.

Contributo a fondo perduto e rigetto della domanda: via libera se si prosegue un’attività svolta

Protagonista è una contribuente che, nel 2006, ha costituito con un socio una società in nome collettivo. A dicembre 2019 le è stata ceduta l’altra quota di partecipazione: la società, quindi, si sarebbe dovuta sciogliere in caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro sei mesi.

La contribuente, infatti, ha continuato l’attività con una ditta individuale, proseguendo “in ogni rapporto giuridico attivo e passivo già in essere con la precedente forma giuridica”.

Dal momento che ha presentato richiesta di accesso ai contributi a fondo perduto, previsti dall’articolo 25 del Decreto Rilancio, ma la domanda è stata scartata perché “il codice fiscale dell’azienda risulta estinto”, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare se ha diritto a ricevere le somme stanziate per fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza coronavirus oppure no.

Con la risposta all’interpello numero 29 dell’11 gennaio 2021, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che se si prosegue un’attività svolta l’accesso ai contributi a fondo perduto non è precluso.

Anche la circolare numero 22 del 2020 affronta la questione:

“Nell’ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l’ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell’operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita.

Contributo a fondo perduto , prosecuzione attività e rigetto della domanda: istanza di revisione

Allo stesso modo, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, nel caso analizzato non si è in presenza di un soggetto neocostituito successivamente al 30 aprile 2020.

Dopo aver chiarito che, da questo punto di vista, non ci sono ostacoli alla fruizione dei contributi a fondo perduto, il documento fornisce anche le istruzioni su come procedere.

La contribuente, alla luce della situazione evidenziata, ha la possibilità di presentare una istanza per la revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto anche dopo la chiusura delle domande, ma dimostrando il tentativo di richiesta effettuato entro la scadenza originaria.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate mette in chiaro tre aspetti importanti di cui tenere conto:

  • può beneficiare dei contributi a fondo perduto la ditta individuale che si configura dopo la trasformazione;
  • per determinare la soglia di accesso alle somme, bisogna fare riferimento all’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda preesistente;
  • la riduzione del fatturato si calcola confrontando i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020-aprile 2019), considerando il fatturato relativo all’azienda trasferita.

Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 29 dell’11 gennaio 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 29 dell’11 gennaio 2021
Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio). Contributo a fondo perduto COVID 19.

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