Contributi a fondo perduto, chiarimenti sui requisiti dall’Agenzia delle Entrate

Giuseppe Guarasci - Dichiarazioni e adempimenti

Contributi a fondo perduto, chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sui requisiti d'accesso. Le novità sono contenute in tre risposte ad interpello pubblicate il 16 ottobre 2020.

Contributi a fondo perduto, chiarimenti sui requisiti dall'Agenzia delle Entrate

Contributi a fondo perduto, continuano ad arrivare nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui requisiti d’accesso.

A fornire nuove indicazioni su quali titolari di partita IVA hanno diritto al bonus a fondo perduto sono tre risposte ad interpello, pubblicate nella serata del 16 ottobre 2020.

I documenti pubblicati dall’Agenzia delle Entrate affrontano tre casistiche specifiche:

  • nella risposta all’interpello n. 476 è affrontato il tema dell’accesso al contributo a fondo perduto nel caso di liquidazione avviata prima del 31 gennaio 2020;
  • la risposta n. 477 si sofferma sui requisiti da considerare per una società consortile di distributori di carburanti;
  • la risposta n. 478 fornisce invece chiarimenti sui requisiti d’accesso in caso di più attività svolte.

I requisiti per l’accesso ai contributi a fondo perduto sono disciplinati dall’articolo 25 del decreto Rilancio. Potevano presentare domanda i titolari di partita IVA:

  • con ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica o di compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente;
  • con ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per le partite IVA con attività avviata dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto è slegato dalla verifica sui danni economici subiti ed è riconosciuto per l’importo base di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.

Approfondiamo quindi caso per caso i nuovi chiarimenti sui contributi a fondo perduto.

Contributi a fondo perduto, la liquidazione avviata prima del 31 gennaio 2020 blocca l’accesso

In merito ai requisiti per accedere ai contributi a fondo perduto e per quanto riguarda le società in liquidazione, la risposta all’interpello n. 476 dell’Agenzia delle Entrate richiama i chiarimenti già forniti con la circolare n. 22/E/2020.

Per le procedure di liquidazione avviate prima della dichiarazione dello stato d’emergenza Covid-19, cioè il 31 gennaio 2020, l’accesso alla misura è precluso, in quanto l’attività ordinaria risulta interrotta per ragioni diverse dall’emergenza causata dalla pandemia.

Sono invece ammessi al bonus a fondo perduto le partite IVA in liquidazione in data successiva. Per quel che riguarda i requisiti d’accesso, e nello specifico l’ammontare dei ricavi, bisognerà considerare il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019, senza modifiche alle regole generali di determinazione del calo di fatturato, secondo quanto chiarito con la circolare n. 15/E del 2020.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 476 del 16 ottobre 2020
Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio) - Accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 in ipotesi di liquidazione avviata prima del 31 gennaio 2020.

Contributi a fondo perduto, i requisiti d’accesso per la società consortile di distribuzione carburanti

La società consortile di distributori di carburanti determina la soglia massima di ricavi per l’accesso ai contributi a fondo perduto in base ai ricavi percepiti, al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, secondo i criteri ordinati utilizzati per determinare i limiti d’ammissione ai regimi semplificati di contabilità di cui all’articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo.

Risponde così l’Agenzia delle Entrate ai dubbi sollevati dalla società consortile di distribuzione di carburanti, con l’interpello n. 477 del 16 ottobre 2020.

La soluzione è contenuta nel DPR n. 600/1973, che all’articolo 18, comma 1, dispone:

“per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.”

A tal proposito, la circolare n. 15/E aveva già chiarito che:

“Per i distributori di carburante, si ritiene sia necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”

Un concetto ribadito con la successiva circolare n. 22, secondo cui il rinvio al DPR 600 previsto dal primo documento pubblicato in merito ai contributi a fondo perduto, è stato operato esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima di ricavi o compensi per poter presentare domanda.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 477 del 16 ottobre 2020
Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio). Determinazione dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto COVID-19.

Contributi a fondo perduto, i requisiti nel caso di più attività svolte

Nel caso di doppia attività svolta, il titolare di partita IVA dovrà considerare nei requisiti per l’accesso ai contributi a fondo perduto tutti i risultati conseguiti.

Risponde così l’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 478, ad una società che svolge attività prevalente di fitto e gestione di immobili di proprietà, ed attività secondaria avviata nel 2019 e fortemente colpita dalle conseguenze del Covid-19 in ambito di gestione di case vacanza.

La circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, al paragrafo 2.3 chiarisce che:

“un’impresa che ha come attività principale la locazione di immobili di proprietà - la cui data di inizio attività (o apertura della partita IVA) è antecedente al 31 dicembre 2018 - che ha intrapreso una nuova attività in un diverso settore, successivamente al 1° gennaio 2019, deve tener conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 25 del decreto rilancio.”

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 478 del 16 ottobre 2020
Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio). Determinazione dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 in ipotesi di più attività svolte.

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