Contributi a fondo perduto, chiarimenti dopo l’accredito: nessuna sanzione

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Contributi a fondo perduto, nel caso in cui i chiarimenti che rendono la percezione delle somme indebita arrivino dopo l'ottenimento delle stesse, non sono previste sanzioni. Lo spiega la risposta all'interpello numero 427 del 2 ottobre 2020: il soggetto deve tempestivamente restituire gli importi ricevuti con l'aggiunta degli interessi.

Contributi a fondo perduto, chiarimenti dopo l'accredito: nessuna sanzione

Contributi a fondo perduto, se i chiarimenti sono successivi all’accredito delle somme non è prevista alcuna sanzione.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 427 del 2 ottobre 2020:

I contribuenti che hanno percepito gli importi indebitamente devono restituirli tempestivamente con l’aggiunta degli interessi.

Il caso concreto è quello di un consorzio tra imprese che ha richiesto e ricevuto il contributo previsto dal decreto Rilancio sulla base delle disposizioni vigenti al momento della presentazione della domanda.

Tale contributo è risultato indebito dopo le precisazioni dei successivi documenti di prassi.

Contributi a fondo perduto, chiarimenti dopo l’accredito: nessuna sanzione

I contributi a fondo perduto possono essere restituiti senza pagare le sanzioni se i chiarimenti che rendono indebita la percezione delle somme sono successivi all’accredito delle stesse.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 427 del 2 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 427 del 2 ottobre 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Consorzio tra imprese - contributo a fondo perduto.

Il caso concreto è quello presentato da un consorzio tra imprese che, dopo aver fatto domanda per il contributo previsto dall’articolo 25 del decreto Rilancio in linea con le disposizioni vigenti, lo ha ottenuto.

Le somme sono risultate percepite indebitamente dopo i successivi chiarimenti dei documenti di prassi pubblicati dopo l’accredito.

In relazione a tale situazione l’Amministrazione finanziaria spiega che il soggetto che ha percepito impropriamente la somma deve restituirla in modo tempestivo, versando anche i relativi interessi, ma non sono previste sanzioni.

Sposando la soluzione proposta dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che devono essere utilizzati i codici tributo istituiti dalla risoluzione numero 37 del 2020.

Contributi a fondo perduto: il caso concreto di un consorzio di imprese

Lo spunto per il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nasce dal caso concreto di un consorzio di imprese.

In base a quanto previsto dalla circolare numero 22 del 21 luglio 2020, pubblicata successivamente alla percezione del contributo da parte dell’istante, i consorzi di imprese sono esclusi dal beneficio, poiché si limitano a operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte.

Queste ultime, invece, hanno diritto al contributo se rispettano i requisiti richiesti.

L’assegnazione delle somme al consorzio porterebbe alla duplicazione dei contributi in favore degli stessi soggetti.

Tale interpretazione di fatto rettifica quella della precedente, la circolare numero 15 del 13 giugno 2020.

In tale documento di prassi, tra i soggetti destinatari delle somme rientravano gli enti e le società specificati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, tra i quali anche i consorzi tra imprese.

A completamento dei chiarimenti relativi alla norma in questione l’Agenzia delle Entrate richiama anche la circolare numero 25 del 2020 che ribadisce la generale esclusione dai contributi per i consorzi ma richiama anche un caso particolare in cui tali soggetti possono averne diritto.

I consorzi possono accedere ai contributi se svolgono una propria attività autonoma rispetto alle consorziate e assumono rappresentanza esterna.

Per la determinazione della soglia massima di ricavi o compensi e per il calcolo della riduzione del fatturato, in tale caso, deve essere considerato l’ammontare dei ricavi e del fatturato riferibili esclusivamente all’attività autonoma del consorzio.

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