Contributi a fondo perduto, il Decreto Sostegni bis approvato oggi, 20 maggio 2021, in Consiglio dei Ministri introduce tre diversi meccanismi per stabilire gli importi degli aiuti da destinare alle partite IVA in base a diversi requisiti. Resta centrale il calo del fatturato, ma viene introdotto anche un confronto tra il risultato d'esercizio del 2020 con il 2019. Nella bozza aggiornata in circolazione si inserisce anche un saldo di fine anno che, in un primo momento, sembrava essere escluso.

Contributi a fondo perduto, il Decreto Sostegni bis, che è stato approvato oggi, 20 maggio 2021, in Consiglio dei Ministri introduce tre diversi meccanismi per stabilire gli importi degli aiuti da destinare alle partite IVA che presentano i requisiti richiesti. Viene previsto, in questo modo, una sorta di saldo da erogare a fine anno.
Nella nuova bozza del provvedimento ritornano alcuni elementi che erano stati annunciati nei mesi scorsi ma che non erano stati inseriti nella prima versione circolata a fine aprile.
Per l’accesso agli aiuti resta centrale il calo del fatturato del 30 per cento, ma viene introdotto anche un confronto tra il risultato d’esercizio del 2020 con il 2019. In caso di perdita, si ha diritto a una nuova tranche a fine 2021. Ma in questo caso la percentuale che determina l’inclusione o l’esclusione dalla platea di beneficiari dovrà essere definita con un apposito decreto del MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Volendo sintetizzare in maniera estrema le novità che si profilano, potremmo distinguere tre diversi contributi a fondo perduto:
- una nuova tranche di pari importo per i vecchi beneficiari con la possibilità di ottenere una somma aggiuntiva spostando il periodo su cui verificare il calo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi pari al 30 per cento da gennaio ad aprile;
- una nuova formula che si basa sul confronto tra i periodi 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020- 31 marzo 2021 e che permette di includere una platea di beneficiari che non aveva i requisiti previsti dal primo Decreto Sostegni;
- un saldo finale di contributi a fondo perduto per coloro che dimostrano di avere avuto un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a patto che la dichiarazione dei redditi sia presentata entro la scadenza del 10 settembre e non del 30 novembre.
Di seguito un’analisi dei tre diversi meccanismi presenti nella bozza del Decreto Sostegni bis.
Contributi a fondo perduto nel Decreto Sostegni bis: requisiti e importi per i vecchi beneficiari
Stando all’impostazione attuale, la prima novità contenuta nel testo del Decreto Sostegni bis è una conferma totale della misura già prevista con il provvedimento emergenziale precedente.
Le domande sono ancora aperte fino alla scadenza del 28 maggio. E i principali requisiti stabiliti dal DL numero 41 del 22 marzo 2021 per accedere alla misura sono i seguenti:
- una partita IVA attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni;
- ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
- un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento nel confronto tra 2020 e 2019.
Solo chi rispetta le condizioni che seguono riceve un nuovo supporto economico:
- alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis la partita IVA deve risultare ancora attiva;
- il contributo a fondo perduto del DL numero 41 del 2021 non deve essere stato restituito o percepito indebitamente.
Le partite IVA che hanno già inviato l’istanza e ricevuto il pagamento, da un minimo di 1.000 a un massimo di 150.000 euro, riceveranno in automatico, senza nessuna richiesta, una nuova tranche di aiuti dello stesso importo.
Ai vecchi beneficiari viene riconosciuto un aiuto gemello a quello già ricevuto, anche nelle modalità di erogazione, vale la scelta effettuata in principio tra pagamento diretto sul conto corrente e utilizzo in compensazione tramite modello F24.
Ma è concessa la possibilità di aumentare il valore del sostegno ricevuto presentando una domanda per ottenere un contributo a fondo perduto alternativo destinato a coloro che hanno registrano un calo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi pari al 30 per cento nel confronto tra due periodi:
-
- 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020;
- 1° aprile 2020- 31 marzo 2021.
Cambia il periodo preso in considerazione per valutare le perdite registrate. E potrebbe cambiare, quindi, il valore dell’aiuto concesso rispetto al primo Decreto Sostegni:
- se la cifra è superiore, la differenza si aggiunge alla somma già ricevuta;
- se è inferiore, si ha diritto comunque alla cifra già ricevuta con il Decreto Sostegni.
La modalità di calcolo degli importi, infatti, prevede l’applicazione di una percentuale, diversa in base a ricavi e compensi del richiedente, alla differenza che emerge tra fatturato e corrispettivi dei due periodi messi a confronto.
La bozza stabilisce per il nuovo periodo le stesse percentuali previste per la formula standard del primo DL Sostegni. Il valore massimo resta sempre 150.000 euro.
Percentuale di calcolo dell’importo del contributo a fondo perduto | Ricavi e compensi di imprese e professionisti |
---|---|
60 per cento della perdita | fino a 100 mila euro |
50 per cento della perdita | tra 100 mila e 400 mila euro |
40 per cento della perdita | tra 400 mila euro e 1 milione di euro |
30 per cento della perdita | tra un milione e 5 milioni di euro |
20 per cento della perdita | tra 5 e 10 milioni di euro |
Contributi a fondo perduto nel Decreto Sostegni bis: requisiti e importi per in nuovi beneficiari
Dopo aver stabilito le possibilità offerte ai vecchi beneficiari dei contributi a fondo perduto, il Decreto Sostegni bis apre le porte degli aiuti a nuove partite IVA che non hanno potuto beneficiare della precedente tranche.
I requisiti da rispettare sono gli stessi:
- una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis;
- ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
- un calo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi pari al 30 per cento nel confronto tra i due periodi:
- 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020;
- 1° aprile 2020- 31 marzo 2021.
Cambiano, però, le percentuali da applicare. Si tratta di una novità rispetto alla bozza iniziale del Decreto Sostegni bis.
Percentuale di calcolo dell’importo del contributo a fondo perduto | Ricavi e compensi di imprese e professionisti |
---|---|
90 per cento della perdita | fino a 100 mila euro |
70 per cento della perdita | tra 100 mila e 400 mila euro |
50 per cento della perdita | tra 400 mila euro e 1 milione di euro |
40 per cento della perdita | tra un milione e 5 milioni di euro |
30 per cento della perdita | tra 5 e 10 milioni di euro |
In altre parole, si stabiliscono percentuali più generose per coloro che non hanno avuto accesso alla tornata di aiuti precedente. Gli importi, in ogni caso, non possono superare i 150.000 euro.
Contributi a fondo perduto nel Decreto Sostegni bis: un saldo a fine anno sulla base delle perdite d’esercizio
La novità assoluta della nuova bozza del Decreto Sostegni bis riguarda la possibilità per le partite IVA di beneficiare un ulteriore aiuto, una sorta di saldo, calcolato sulla base delle perdite di esercizio registrate nel confronto tra il 2020 e il 2019.
Il testo, in questo modo, manterrebbe le promesse fatte nei mesi scorsi sia dal Ministero dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti che dallo stesso premier Mario Draghi.
L’ulteriore contributo a fondo perduto dovrebbe essere riconosciuto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato in presenza di due requisiti fondamentali:
- un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
- la trasmissione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 effettuata entro il 10 settembre 2021.
Gli importi vengono calcolati sempre applicando una specifica percentuale, non ancora definita nel testo ma che dovrà stabilire il MEF, alla perdita subita.
La differenza viene stabilita al netto dei contributi a fondo perduto già ricevuti grazie ai diversi provvedimenti emergenziali adottati:
- articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
- articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;
- articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
- compreso il decreto Sostegni bis.
Le somme, anche in questo ultimo caso, vengono erogate sempre dopo aver presentato una specifica domanda all’Agenzia delle Entrate e le modalità per la fruizione restano due: pagamento diretto o credito di imposta da utilizzare in compensazione.
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