Contributi a fondo perduto centri storici: ok se il tour parte o arriva nei comuni agevolati

Tommaso Gavi - Fisco

Contributi a fondo perduto centri storici, le somme dell'agevolazione prevista dall'articolo 59 del decreto Agosto spettano se l'attività di tour ha come luogo di partenza o di arrivo un territorio compreso nei comuni agevolati. A fornire i chiarimenti è la risposta all'interpello numero 373 del 25 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate.

Contributi a fondo perduto centri storici: ok se il tour parte o arriva nei comuni agevolati

Contributi a fondo perduto centri storici, l’agevolazione introdotta dal decreto Agosto spetta ai servizi di tour ma solo se partono o arrivano nei comuni ricompresi dalla misura.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 373 del 25 maggio 2021.

Il contributo a favore degli operatori che lavorano con visitatori stranieri, che sono stati colpiti dagli effetti della pandemia, devono considerare soltanto l’indicazione del fatturato e dei corrispettivi relativi agli autoservizi resi all’interno del territorio dei comuni capoluogo di provincia e capoluogo di città metropolitana.

Tali comuni devono inoltre essere il luogo di partenza o di arrivo dei clienti.

Contributi a fondo perduto centri storici: i requisiti per l’agevolazione

I contributi a fondo perduto per i centri storici sono al centro della risposta all’interpello numero 373 del 25 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 373 del 25 maggio 2021
Articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Contributo a fondo perduto centri storici dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta densità turistica straniera.

Come di consueto, lo spunto per i chiarimenti nasce dal quesito dell’istante sul servizio di tour, che si svolge solo in parte nei comuni agevolabili.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi dell’istante, riportando il quadro normativo di riferimento sull’agevolazione prevista dall’articolo 59 del decreto Agosto.

Il provvedimento del governo introduce un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi a pubblico, nei centri storici dei capoluoghi di provincia o città metropolitane ad alta densità turistica straniera.

Tali aree, infatti, sono state profondamente colpite dagli effetti sul turismo del coronavirus.

Il limite delle somme spettanti è di 150.000 euro. Deve inoltre essere soddisfatto un requisito di reddito: il fatturato o i corrispettivi a giugno 2020 devono essere inferiori ai due terzi dell’ammontare di quelli realizzati nello stesso mese del 2019.

Il calcolo del contributo applica una percentuale compresa tra il 15 e il 5 per cento sui ricavi del 2019.

Deve essere considerata la differenza tra il fatturato e corrispettivi di giugno 2020 e quelli corrispondenti allo stesso periodo dell’anno precedente.

In ogni caso spetta un contributo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti.

Contributi a fondo perduto centri storici: l’agevolazione spetta se il tour parte o arriva nei comuni agevolati

Dopo aver chiarito quali sono i requisiti per avere diritto ai contributi a fondo perduto per i centri storici, previsti dal decreto Agosto, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti al quesito dell’istante.

Innanzitutto, nel documento di prassi viene ribadito che le somme spettano agli operatori che effettuano autoservizi di trasporto pubblico non di linea, a patto che l’attività sia stata svolta nel territorio dei comuni individuati nel comma 1 della norma, ovvero città caratterizzate da alti flussi di turismo straniero.

Vengono inoltre chiariti i dubbi relativi al servizio di tour svolto solo in parte in città storiche interessate dall’agevolazione: si ha diritto ai contributi a fondo perduto anche per i viaggi che hanno una sola “tappa” nei centri dei comuni agevolabili?

Per fornire i chiarimenti l’Agenzia delle Entrate richiama la risposta all’interpello numero 588 del 2020, che si esprime sul tema del noleggio con conducente con autorizzazione rilasciata da un comune diverso da quello di prestazione del servizio.

Tale documento rimandava a sua volta alla legge quadro che disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea: gli utenti del servizio possono salire e scendere dal mezzo anche fuori dalla provincia o dell’area metropolitana del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

Come già spiegato, è necessario identificare l’attività svolta nel territorio dei comuni. Si considerano inclusi in tale attività solo i servizi che hanno come luogo di partenza o di arrivo il territorio di un comune ad alta densità turistica straniera.

Più in concreto l’istante non dovrà allegare documenti di prova dell’attività svolta nei territori in questione ma predisporre, conservare ed esibire in caso di controlli i documenti che certifichino la prestazione nelle aree ricomprese dall’articolo 59 del decreto Agosto.

A titolo esemplificativo la documentazione consiste in fogli di servizio, ricevute, permessi di accesso a zone a traffico limitato o email.

Nella domanda del contributo a fondo perduto deve essere stato indicato l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi ai tour che hanno punto di partenza o di arrivo nei territori agevolabili.

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