Contributi a fondo perduto 2021, indennità di maternità esclusa dal calcolo del fatturato

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Contributi a fondo perduto 2021, l'indennità di maternità per le lavoratrici autonome non costituisce ricavo o compenso. Resta esclusa dal calcolo del fatturato. E non deve essere considerata neanche per verificare il rispetto della soglia massima per l'accesso stabilita dal Decreto Sostegni. Il chiarimento arriva dall'Agenzia delle Entrate con la circolare numero 5 del 14 maggio.

Contributi a fondo perduto 2021, indennità di maternità esclusa dal calcolo del fatturato

Contributi a fondo perduto 2021: l’indennità di maternità prevista dall’articolo 68 del Dlgs numero 151 del 2001 resta esclusa dal calcolo del fatturato e anche da quello dei ricavi da considerare per verificare il rispetto della soglia massima per l’accesso agli aiuti stabilita dal Decreto Sostegni e pari a 10 milioni di euro.

Le indicazioni per le lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali arrivano dall’Agenzia delle Entrate che, con la circolare numero 5 del 14 maggio 2021, ha fornito chiarimenti operativi sulla misura prevista dal DL numero 41 del 2021.

Agenzia delle Entrate - circolare numero 5/E del 14 maggio 2021
Chiarimenti ai fini della fruizione dei contributi a fondo perduto previsti dai commi da 1 a 9 dell’articolo 1 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19) e da altri provvedimenti.

Contributi a fondo perduto 2021, l’indennità di maternità esclusa dal calcolo del fatturato

Avere una panoramica chiara delle somme da includere nel calcolo del fatturato è fondamentale dal momento che l’inserimento o meno di un importo può essere determinante per l’accesso al contributo a fondo perduto.

Il requisito chiave per poter beneficiare delle risorse messe a disposizione del Decreto Sostegni è proprio il calo del fatturato e dei corrispettivi, che deve essere almeno pari al 30 per cento nel confronto tra l’ammontare medio mensile del 2019 e quello del 2020.

Tra le diverse voci da includere o escludere, la circolare numero 5 del 14 maggio si sofferma anche sull’indennità di maternità. Deve essere considerata nel calcolo alla base del confronto tra i due periodi di imposta?

La risposta non lascia spazio a dubbi:

“Anche se le somme di cui si tratta fossero state oggetto in via volontaria di fatturazione, le stesse non sono da includere nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto sostegni e neppure fra i ricavi da considerare ai fini dell’accesso al contributo, poiché la loro rilevazione tra le somme fatturate non sono riconducibili ad alcun compenso”.

Contributi a fondo perduto 2021, gli importi dell’indennità di maternità non costituiscono ricavi o compensi

L’Agenzia delle Entrate esclude gli importi ricevuti anche dal calcolo dei ricavi da effettuare per verificare la possibilità di accedere alle somme.

Possono beneficiare degli aiuti, da un minimo di 1.000 e 2.000 euro a un massimo di 150.000 euro, coloro che rispettando tutti gli altri requisiti richiesti non superano il limite di ricavi e compensi che, con il Decreto Sostegni, è passato da 5 a 10 milioni di euro.

L’esclusione dal calcolo del fatturato e dei ricavi stabilita dall’Agenzia delle Entrate è da rintracciare nella natura stessa dell’indennità di maternità regolata dall’articolo 68, comma 2, del DLgs numero 151 del 2001 che stabilisce:

“Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1”.

Già in passato, infatti, è stato chiarito dall’Amministrazione finanziaria che le somme corrisposte a titolo di indennità di maternità, così definita, non costituiscono ricavi o compensi.

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