Contributi INPS sospesi, proroga per la ripresa dei versamenti: scadenza il 31 gennaio 2021

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazioni e adempimenti

Contributi INPS sospesi, il messaggio n. 102 del 13 gennaio 2021 fornisce le istruzioni per la rateizzazione del 50% dei versamenti dovuti. A sorpresa, viene disposta la proroga della scadenza della prima o unica rata, che passa dal 16 gennaio al 31 gennaio 2021.

Contributi INPS sospesi, proroga per la ripresa dei versamenti: scadenza il 31 gennaio 2021

Contributi INPS sospesi, proroga della scadenza per la ripresa del restante 50% dei versamenti.

La prima o unica rata potrà essere versata entro il 31 gennaio 2021, in luogo del termine ordinario del 16 gennaio, già automaticamente differito a lunedì 18 cadendo di sabato.

È il messaggio INPS n. 102, pubblicato nella tarda serata del 13 gennaio, a darne notizia.

Una proroga disposta probabilmente non solo alla luce del perdurare dell’emergenza Covid-19, ma anche considerando il ritardo con il quale sono state emanate le istruzioni per il versamento del restante 50% dei contributi INPS sospesi, secondo quanto previsto dall’articolo 97 del decreto Agosto.

Il messaggio INPS n. 102 fornisce quindi le istruzioni per la ripresa dei versamenti relativi al restante 50% dei contributi INPS sospesi. La somma dovuta potrà essere pagata in un massimo di 24 rate, fermo restando che ciascun versamento non potrà essere di importo inferiore a 50 euro.

Contributi INPS sospesi, proroga per la ripresa dei versamenti: scadenza il 31 gennaio 2021

Arriva a sorpresa la proroga per la ripresa dei versamenti, relativi al 50% dei contributi INPS sospesi e dovuti a partire dal 18 gennaio 2021 (il 16 gennaio, come già evidenziato, cade di sabato).

Il decreto Agosto n. 104 del 14 agosto 2020 ha consentito ai titolari di partita IVA di accedere ad una dilazione più lunga dei versamenti contributivi sospesi.

Oltre al versamento del 50% del totale in quattro rate, dal 16 settembre 2020 ed entro il 31 dicembre, è stata prevista la possibilità di pagare il restante 50% con decorrenza dal 16 gennaio 2021, ed in un massimo di 24 rate complessive.

Il messaggio INPS n. 3274 del 9 settembre 2020, contenente le prime indicazioni operative relative alla nuova e più lunga rateizzazione dei contributi INPS sospesi, rimandava ad un successivo messaggio per le istruzioni operative.

Un passaggio che si è fatto attendere, e che arriva a ridosso del termine ordinario di scadenza per il pagamento della prima o unica rata dei contributi INPS oggetto di sospensione, fissato al 18 gennaio 2021.

Il messaggio n. 102 del 13 gennaio 2021 dispone pertanto che, a fronte del perdurare della situazione di emergenza, il versamento della prima rata del restante 50% dei contributi INPS sospesi, potrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2021.

In ogni caso, per ciascun versamento dovuto alle singole gestioni INPS, l’importo minimo di ognuna delle 24 rate non potrà essere inferiore a 50 euro. Un vincolo che impone di calibrare caso per caso il numero massimo di rate concesse per il versamento del 50% dei contributi INPS sospesi.

Messaggio INPS n. 102 del 13 gennaio 2021
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Rateizzazione dell’ulteriore 50 per cento

Proroga contributi INPS sospesi, scadenza prima o unica rata al 31 gennaio 2021: le istruzioni nel messaggio del 13 gennaio

Il messaggio INPS del 13 gennaio 2021 fornisce le istruzioni operative per il versamento del restante 50% dei contributi INPS sospesi.

Le aziende con dipendenti che intendono accedere alla rateizzazione lunga prevista dall’articolo 97 del decreto Agosto, dovranno effettuare il versamento delle rate, a partire dalla prima entro il 31 gennaio 2021, compilando la sezione INPS del modello F24, utilizzando il codice tributo DSOS ed esponendo la matricola aziendale seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 - N967 - N968 - N969 - N970 - N971- N972 - N973).

Il contribuente, nel caso in cui usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione, deve compilare più righe del modello “F24”, una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.

Per i titolari di partita IVA iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti bisognerà usare l’apposita codeline visualizzabile nel “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” alla sezione Posizione assicurativa - Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello F24 precompilato.

I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, per il versamento delle rate relative all’importo pari all’ulteriore 50 per cento delle somme dovute dovranno utilizzare i codici “F24” e le modalità riportate nel messaggio n. 2871/2020, al paragrafo 2.3.

Rimandando al messaggio INPS n. 102 per ulteriori indicazioni operative, si evidenzia che il mancato pagamento di due rate, anche se non consecutive, comporta il ricalcolo dei contributi dovuti, maggiorati con interessi legali a decorrere dal 16 settembre 2020.

In caso di omesso versamento e regolarizzazione del debito residuo, l’INPS provvedere al trasferimento del credito all’Agenzia delle Entrate Riscossione.

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