Conguaglio contributi previdenziali e assistenziali 2017: regole e istruzioni Inps

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazioni e adempimenti

Conguaglio contributi previdenziali e assistenziali 2017: ecco regole e istruzioni operative nella circolare Inps n. 1 del 3 gennaio 2018.

Conguaglio contributi previdenziali e assistenziali 2017: regole e istruzioni Inps

Conguaglio contributi previdenziali e assistenziali 2017: regole e istruzioni sono state fornite a datori di lavoro e intermediari con la circolare Inps n. 1 del 3 gennaio 2018.

Le operazioni di conguaglio contributivo Inps dovranno esser effettuate entro il termine massimo per l’invio della denuncia UniEmens del mese di gennaio 2018 e i relativi versamenti dovranno essere effettuati entro la scadenza del 16 febbraio 2018.

Le medesime operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali e assistenziali 2017 possono altresì essere effettuati con la denuncia di competenza di dicembre 2017 e i relativi versamenti dovranno esser effettuati entro la scadenza del 16 gennaio 2018.

Con la circolare n. 1, pubblicata dall’Inps il 3 gennaio 2018 vengono fornite tutte le indicazioni sugli elementi necessari per effettuare il calcolo del conguaglio previdenziale di fine anno 2017. Di seguito i dettagli.

Conguaglio contributi previdenziali e assistenziali 2017: regole e istruzioni Inps

Accanto alle operazioni di conguaglio fiscale i datori di lavoro privati sono tenuti ad effettuare, in relazione alle retribuzioni corrisposte nel 2017, il conguaglio contributivo Inps.

Le operazioni di conguaglio consentono di effettuare la corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, necessario per determinare l’ammontare corretto dei contributi Inps previdenziali e assistenziali dovuti in relazione sia agli elementi fissi che agli elementi variabili della retribuzione.

La circolare n. 1/2018 pubblicata dall’Inps elenca quali sono gli elementi variabili della retribuzione da considerare per il calcolo del conguaglio contributivo 2017. Nel dettaglio, gli elementi da considerare al fine del calcolo del corretto imponibile previdenziale sono i seguenti:

  • compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di trasferta o missione;
  • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’Inpd;
  • indennità riposi per allattamento;
  • giornate retribuite per donatori sangue;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’Inail;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali (non a zero ore).

A tali elementi si aggiungono inoltre l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.

L’Inps ha ricompreso inoltre nella parte di retribuzione variabile anche i ratei di redistribuzione corrisposti nel mese precedente e successivamente all’elaborazione delle buste paga nel caso di assunzioni avvenute nel corso del mese.

Massimale contributivo 2017

Al fine del computo della base imponibile contributiva e pensionabile per gli iscritti a forme pensionistiche successivamente al 31 dicembre 1995 (qualora privi di anzianità contributiva) e per coloro che optano per il calcolo della pensione con sistema contributivo, il massimale da considerare per l’anno 2017 è pari a 100.324,00 euro.

Il massimale contributivo 2017 trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione a fini pensionistici (IVS), compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%.

Nella circolare in oggetto, l’Inps specifica che in caso di più rapporti di lavoro o di rapporti simultanei, le retribuzioni percepite dovranno essere cumulate al fine del calcolo del massimale.

Al contrario, nel caso di lavoratore iscritto alla Gestione Separata Inps per rapporti di co.co. o similari, tali compensi non dovranno esser cumulati alle retribuzioni da lavoro subordinato corrisposte nello stesso anno d’imposta 2017.

Contributo aggiuntivo IVS 1%

Il contributo aggiuntivo IVS dell’1% è dovuto per gli iscritti a regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%.

Il contributo aggiuntivo dell’1% dovrà essere calcolato sulla quota eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, pari a 46.123,00 euro nel 2017, corrispondente a 3.844,00 euro per ciascuno dei 12 mesi dell’anno.

Nel caso di lavoratore che, a dicembre 2017 e nel corso dell’anno abbia avuto rapporti di lavoro con un solo datore, il calcolo del conguaglio relativo al contributo IVS aggiuntivo dovrà esser effettuato sulla base dei dati retributivi indicati nelle Certificazioni Uniche rilasciate ai lavoratori.

Nel caso di rapporti di lavoro simultanei o successivi nel corso dell’anno civile, le retribuzioni dovranno esser cumulate tenuto conto delle CU (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite.

Nel caso di rapporti di lavoro simultanei, il conguaglio previdenziale in oggetto dovrà esser effettuato dal datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata.

Fringe benefits

I fringe benefits corrisposti ai dipendenti non concorrono alla formazione del reddito qualora il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non superi, nel 2017, l’importo di 258,23 euro. In caso di superamento del limite, invece, l’importo verrà totalmente incluso nel calcolo del reddito.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l’azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione del limite di detassazione indicato si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di € 258,23, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Per le operazioni di conguaglio e nel caso di superamento del limite di 258,23 euro, il datore di lavoro dovrà trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo non trattenuta nel corso dell’anno.

Conguaglio di fine anno 2017 dei contributi previdenziali e assistenziali

Ulteriori dettagli e istruzioni operative sulle operazioni di conguaglio previdenziale e assistenziale da effettuare nel 2018 sono messe a disposizione nella circolare Inps n. 1 di seguito allegata:

Inps - circolare n. 1 del 3 gennaio 2018
Conguaglio previdenziale e assistenziale Inps 2017 - istruzioni e regole operative

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