Compensi sportivi: le novità nelle CU 2022 per le ASD

Cristina Cherubini - Associazioni

Entro il 16 marzo 2022 i sostituti d'imposta che hanno erogato compensi a lavoratori dipendenti, autonomi e di natura diversa dovranno inviare ai soggetti percipienti tali somme di reddito la certificazione unica, oltre al modello CU all'Agenzia delle Entrate per quanto attiene ai dati utili ai fini della compilazione del modello 730 pre-compilato.

Compensi sportivi: le novità nelle CU 2022 per le ASD

La scadenza è ormai prossima. Entro il 16 marzo 2022 tutti i sostituti d’imposta che hanno erogato redditi di lavoro dipendente, autonomo o diversi nel 2021, dovranno redigere ed inviare ai percipienti le certificazioni uniche, afferenti ai dati reddituali da dichiarare in occasione della presentazione dei modelli dichiarativi dei redditi percepiti nel 2021.

Sempre entro il 16 marzo i sostituti d’imposta dovranno inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche relative ai redditi che confluiscono fra l’aggregato dei dati necessari al completamento del 730 pre-compilato, mentre le altre certificazioni potranno essere inviate entro la data utile di presentazione del modello 770/2022.

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche nel caso in cui si avvalgano di collaboratori sia sportivi che di altra natura rientrano tra coloro che sono definiti sostituti d’imposta e devono quindi rispettare il sopra citato adempimento.

La natura del compenso sportivo per le ASD

La ASD può dotarsi di collaboratori sportivi, i quali se in possesso di particolari requisiti tecnici ed autorizzazioni oltre a titoli abilitativi specifici alla prestazione sportiva da loro esercitata all’interno dell’associazione, possono avvalersi di quanto previsto dall’ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR.

Difatti, in base all’articolo appena citato, le associazioni e le società sportive dilettantistiche che erogano compensi per prestazioni eseguite nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica, al di sotto di 10.000 euro non devono applicare ritenuta d’acconto in quanto tali redditi sono esenti da tassazione, ma restano comunque obbligati alla compilazione del modello CU, certificazione unica.

Le somme da indicare all’interno della certificazione unica sono quelle corrisposte ai collaboratori sportivi nell’anno solare precedente, in questo caso quindi nel 2021.

Non deve essere invece indicato l’importo erogato per i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Novità nella certificazione unica 2022: codici per le ASD

Ogni anno vengono introdotti nuovi codici, necessari ai fini della corretta codificazione della natura dei redditi percepiti, che devono quindi essere analizzati ai fini di poter ben compilare le CU.

Per la compilazione delle CU 2022 afferenti al periodo d’imposta 2021 i nuovi codici da utilizzare, utili per il caso da noi analizzato, sono i seguenti:

  • codice 22, che riguarda i redditi esenti, quindi somme che non costituiscono reddito. Nel caso delle ASD dovrà essere utilizzato per i cd. “compensi sportivi” di cui all’art. 67, co. 1, lett. M, Tuir). Lo scorso anno invece del codice 22 veniva utilizzato il codice 8;
  • codice 24, relativo ai compensi non assoggettati a ritenuta, che costituiscono comunque reddito per il percipiente, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014. In questo caso l’anno precedente veniva invece utilizzato il codice 12.

Esempi di compilazione: CU 2022 delle ASD

Per completare l’analisi prospettata si forniscono alcuni esempi pratici di compilazione della CU 2022, nel caso in cui il sostituto d’imposta sia un’Associazione Sportiva Dilettantistica.

Erogazione di compenso sportivo a dilettante che non ha superato il limite di 10.000 euro

Poniamo il caso che il compenso percepito dallo sportivo dilettante sia di 1.500,00 euro, la certificazione dovrà essere così compilata:

  • Nella sezione “dati relativi alle somme erogate”, al punto 1 va indicata la causale N, la quale afferisce a “indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, remi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.
  • Nella sezione “dati fiscali” al punto 4 va indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto, che non ha concorso a formare il reddito in quanto inferiore ad euro 10.000,00 ai sensi dell’art. 69, comma 2, del TUIR.
  • Nel punto 6 va indicato il codice 22 afferente ai “redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito”.
  • Lo stesso importo indicato al punto 4 deve essere riportato nel successivo punto 7.

Erogazione di compenso sportivo a dilettante che ha superato il limite di 10.000 euro

Poniamo il caso che il compenso percepito dallo sportivo dilettante sia di 11.500,00 euro, la certificazione dovrà essere così compilata:

  • Nella sezione “dati relativi alle somme erogate”, al punto 1 va indicata la causale N, la quale afferisce a “indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.
  • Nella sezione “dati fiscali” al punto 4 va indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto;
  • Nel punto 6 va indicato il codice 22 afferente ai “redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito”;
  • Nel punto 7 andrà invece riportato l’importo delle somme non costituenti reddito quindi il massimale di 10.000,00 euro;
  • Nel punto 8 dovrà essere indicata la differenza tra l’ammontare totale corrisposto (punto 4) e l’ammontare non soggetto a tassazione (punto 7);
  • Nel punto 10 dovrà essere indicato l’ammontare delle ritenute a titolo d’imposta calcolate moltiplicando la percentuale del 23 per cento per la differenza tra l’ammontare totale corrisposto (punto 4) e l’ammontare non soggetto a tassazione (punto 7);
  • Nel punto 13 andrà calcolata l’addizionale regionale sulla ritenuta a titolo d’imposta afferente al reddito imponibile;
  • Nel punto 16 infine andrà calcolata l’addizionale comunale sulla ritenuta a titolo d’imposta afferente al reddito imponibile.

Erogazione compenso a professionista in regime forfettario in base all’ex art. 1 L. 190/2014.

Poniamo il caso che il compenso percepito dal professionista sia di 2.500,00 €, la certificazione dovrà essere così compilata:

  • Nella sezione “dati relativi alle somme erogate”, al punto 1 va indicata la causale A, la quale afferisce a “prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale”;
  • Nella sezione “dati fiscali” al punto 4 va indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto;
  • Nel punto 6 va indicato il codice 24 afferente ai “compensi non assoggettati a ritenuta, che costituiscono comunque reddito per il percipiente, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014”;
  • Lo stesso importo indicato al punto 4 deve essere riportato nel successivo punto 7.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network