Compensazioni fiscali: l’attività di controllo per l’intermediario

Carla Mele - Dichiarazioni e adempimenti

Compensazione e attività di controllo degli intermediari: ecco un focus sulle regole attualmente in vigore.

Compensazioni fiscali: l'attività di controllo per l'intermediario

Per compensazione fiscale si intende la possibilità di estinguere una situazione fiscale debitoria con una corrispondente situazione creditoria.

In particolare, la compensazione dei crediti fiscali può essere di due tipi: orizzontale che coinvolge crediti e debiti tributari di natura diversa e verticale quando avviene tra crediti e debiti tributari relativi alla stessa imposta e che non sono stati chiesti a rimborso.

La compensazione orizzontale, definita anche “esterna” vede coinvolti crediti e debiti di diversa natura o appartenenti a diversi enti impositori; le regole da seguire per gli intermediari, in questo caso, sono più stingenti.

Proponiamo di seguito una breve guida dedicata alle regole da seguire per la corretta estinzione dei debiti tributari attraverso il meccanismo della compensazione, illustrando i limiti, le responsabilità degli intermediari e le nuove disposizioni in merito introdotte dalla Legge Bilancio 2018.

Compensazioni fiscali: modalità e limiti di effettuazione

La possibilità di poter procedere all’estinzione di un debito erariale con un credito di natura diversa, effettuando quindi una compensazione orizzontale, nasce dalla presenza di questo credito in dichiarazione: il punto di partenza quindi, è rappresentato dalle dichiarazioni annuali dei redditi ed Iva e dalla denuncia periodica Inps.

Infatti, il credito che scaturisce da queste dichiarazioni potrà essere utilizzato per compensare tutte le imposte e i contributi oggetto di versamento, anche se di natura diversa.

In secondo luogo, la compensazione di tipo orizzontale deve avvenire esclusivamente utilizzando il modello F24.

Per i soggetti con partita IVA è necessario utilizzare i soli canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure avvalersi della consulenza di un intermediario abilitato.

Ai soggetti privati è data la possibilità, inoltre, di utilizzare i servizi di internet banking.

Per la presentazione dell’F24 a saldo zero, invece, la regola è la medesima sia per i soggetti privati che titolari di partita Iva: utilizzo esclusivo dei servizi F24 web o F24 online dell’Agenzia delle Entrate attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure tramite di un intermediario abilitato.

L’omessa presentazione del modello F24 con saldo zero, prevede l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

Limiti di compensazione

Ben definiti per gli intermediari i limiti alla compensazione:

  • se è di tipo orizzontale dei crediti e debiti tributari e contributivi è soggetta ad un limite massimo annuale di 700.000 euro;
  • la compensazione del credito IVA annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui si evidenzia il credito;
  • è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti di importo superiore a 5000 euro annui;
  • è vietato compensare il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale da parte delle società comodo;
  • è vietato compensare i crediti relativi ad imposte erariali, in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Compensazione fiscale: le ultime novità della Legge di Bilancio 2018

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova regola in merito ai limiti alle compensazioni mediante F24: l’Agenzia delle Entrate, ha la facoltà di sospendere fino a trenta giorni l’esecutività delle deleghe di pagamento se contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.

Con la sospensione della delega di pagamento, l’Amministrazione finanziaria potrà controllare che l’operazione di compensazione non sia priva di rischi; per questo motivo, essa rimane sospesa fin tanto che l’Agenzia delle Entrate non avrà esaurito le verifiche previste, le quali, dovranno concludersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del modello F24.

L’articolo 1, comma 990, della citata Legge di Bilancio 2018 prevede a tal fine che, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, gli scenari possibili siano due:

  • la delega sarà eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati eseguiti alla data stessa della loro effettuazione;
  • la delega di pagamento non sarà eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

Per ulteriori informazioni vi proponiamo questo articolo di approfondimento Modello F24: sospensione per verifica di compensazione

Compensazione fiscale: quali obblighi per gli intermediari?

Prima di predisporre ed inviare telematicamente un modello F24 contenente dei crediti in compensazione, i soggetti abilitati sono tenuti ad effettuare una serie di controlli onde evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni.

Innanzitutto è opportuno verificare che sia stato apposto il visto di conformità, alla dichiarazione dei redditi dalla quale scaturisce il credito di imposta che verrà usato in compensazione orizzontale, il cui importo è superiore a 5000 euro.

Sarà opportuno verificare, inoltre, la presenza di ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro: se sono presenti, per evitare il blocco all’utilizzo in compensazione dei crediti, sarà necessario procedere al pagamento o alla compensazione degli stessi, anche parziale, modello F24 Accise con l’utilizzo del codice tributo RUOL, come previsto dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 21.02.2011 n. 18/E.

In presenza di un credito Iva da utilizzare in compensazione, il professionista dovrà ricordare che, per importi non superiori a 5000 euro, sarà possibile la compensazione orizzontale già dal 16 Gennaio dell’anno successivo a quello in cui il credito IVA è maturato, con il codice tributo 6099, anche se la dichiarazione IVA non risulta ancora inviata.

La compensazione del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 5.000 euro, può essere effettuata, invece, solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

Gli intermediari che trasmettono in via telematica gli F24 dovranno ricevere l’incarico al pagamento ed alla spedizione da parte del contribuente, che sia privato o soggetto con partita Iva; l’incarico dovrà essere correlato ai dati IBAN della banca su cui effettuare gli addebiti, su cui è garantita la disponibilità dei fondi.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network