Compensazione bonus Renzi solo tramite servizi telematici Ade

Francesco Oliva - Dichiarazioni e adempimenti

I modelli F24 contenenti il bonus Renzi 80 euro che i datori di lavoro utilizzano in compensazione dovranno essere versati solo mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per effetto delle novità introdotte dal decreto fiscale 2020. Ecco da quando.

Compensazione bonus Renzi solo tramite servizi telematici Ade

Il decreto legge numero 124/2019 - il cd decreto fiscale collegato o semplicemente decreto fiscale 2020 - ha introdotto importanti novità in materia di compensazione mediante modelli F24.

In particolare, l’articolo 3 prevede una serie di nuovi obblighi, tra i quali occorre assolutamente considerare:

  • l’uso in compensazione con modello F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi maturati dall’anno d’imposta 2019, di importo superiore a 5.000 euro, sarà subordinato, oltre all’apposizione del visto di conformità, alla preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti: per esempio rimborsi da modello 730 e appunto bonus Renzi 80 euro.

Di conseguenza, aziende e professionisti che versano ogni mese il modello f24 per pagare ritenute fiscali e contributi dei propri dipendenti non potranno più procedere autonomamente tramite home banking ma dovranno obbligatoriamente passare la palla al proprio commercialista/professionista di riferimento.

Ma da quando entra in vigore il nuovo obbligo?

Compensazione bonus Renzi 80 euro nel modello F24 solo con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: da quando?

È quindi pacifico che con il decreto fiscale 2020 sia entrato in vigore il nuovo obbligo di compensazione del bonus Renzi 80 euro solo ed esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, obbligo quindi esteso ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, oltre che da quelli derivanti da modello 730 o modello 770.

Questa mattina sono arrivate diverse mail alla redazione di Informazionefiscale.it per chiedere se tale obbligo dovesse essere considerato anche per il modello F24 da versare oggi 18 novembre 2019, data di scadenza molto rilevante non solo per gli adempimenti periodici ma anche per la scadenza del debito IVA dei contribuenti trimestrali.

La risposta è negativa.

In effetti, per quanto il decreto fiscale 2020 entri subito in vigore in questo caso occorre applicare l’articolo 3 comma 2 dello Statuto dei diritti del contribuente che prevede almeno 60 giorni di tempo affinché i contribuenti si possano adeguare ad i nuovi obblighi.

Di conseguenza, il nuovo obbligo decorre dalla scadenza delle deleghe F24 a partire dal prossimo 29 dicembre.

Occorrerebbe tuttavia soffermarsi un attimo sul tenore letterale della nuova norma, scritta probabilmente male, perché si parla di credito del sostituto d’imposta ma in realtà il bonus Renzi non è un credito che va nel quadro RU o altrove, come previsto dalla precedente normativa di riferimento, e ciò rischia di generare ulteriore confusione in futuro.

Compensazione bonus Renzi nel modello F24: fino al prossimo 29 dicembre sarà sufficiente l’home banking

Lo scorso anno l’Agenzia delle Entrate ha confermato nei suoi documenti di prassi quanto già indicato nella circolare 4/2017 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

Riteniamo tuttavia che sarebbe stata comunque sufficiente una lettura attenta della norma in vigore prima del decreto fiscale 2020: il bonus Renzi non è un credito da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il testo della cosiddetta “manovrina” di due anni fa (il DL 50/2017) indicava chiaramente l’elenco dei crediti per i quali era necessaria compensazione mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ovvero quelli da IVA, imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, imposta regionale sulle attività produttive, crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il bonus Renzi di 80 euro non rientrava dunque in nessuna delle categorie indicate dal novello articolo 37, comma 49 bis, del D.l. 223/2006 e quindi per esso non sarà richiesta una compensazione con modello F24 svolta obbligatoriamente tramite Entratel o Fisconline, almeno fino al prossimo 29 dicembre (ovvero termine dei sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto fiscale).

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