Commercianti, indennizzo INPS per chiusura attività: requisiti, istruzioni e domanda

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Indennizzo commercianti per chiusura attività: la circolare INPS n. 77 del 24 maggio 2019 riepiloga i requisiti e le istruzioni per fare domanda e beneficiare dell'assegno riconosciuto in caso di chiusura e cessazione dell'attività. Ecco i dettagli.

Commercianti, indennizzo INPS per chiusura attività: requisiti, istruzioni e domanda

L’indennizzo INPS per chiusura attività rivolto ai commercianti è stato reso strutturale a partire dal 2019 e con la circolare n. 77 vengono riepilogati i requisiti e le regole per fare domanda.

Nel caso di crisi, chiusura e cessazione della propria attività, i commercianti possono richiedere un assegno nel periodo che precede il raggiungimento dell’età per la pensione.

L’indennizzo per i commercianti è stato ripristinato dalla Legge di Bilancio 2019, e rappresenta una sorta di bonus o meglio assegno di disoccupazione o prepensionamento, per i tanti negozianti costretti a causa della crisi ad “abbassare la saracinesca”.

Con la circolare n. 77 del 24 maggio 2019 l’INPS ha riepilogato quelli che sono i requisiti per poter richiedere l’indennizzo per le aziende commerciali in crisi, riconosciuto agli iscritti all’apposita gestione previdenziale.

È l’articolo 1, commi 283 e 284 della Legge di Bilancio 2019 ad aver ripristinato l’indennizzo per la cessazione di attività commerciale, dopo due anni di stop.

Per beneficiarne sarà necessario presentare apposita domanda utilizzando il modulo allegato alla circolare INPS.

Facciamo quindi il punto sui requisiti e su qual è l’importo dell’assegno di prepensionamento riconosciuto ai commercianti in caso di chiusura della propria attività.

Commercianti, indennizzo INPS per chiusura attività strutturale dal 2019

L’indennizzo INPS per commercianti è stato reso strutturale dal 2019 e consentirà a chi chiude la propria attività di beneficiare di un assegno mensile pari al trattamento pensionistico minimo previsto per gli iscritti alla gestione speciale commercianti.

L’importo lordo riconosciuto per il 2019 è pari a 513,01 euro e spetta qualora l’esercente attività commerciale rispetti specifici requisiti, riepilogati dall’INPS nella circolare n. 77 che approfondiremo di seguito.

Ricordiamo che la misura verrà finanziata con un incremento dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione commercianti INPS: a decorrere dal 1° gennaio 2019 è ripristinata la contribuzione aggiuntiva pari allo 0,09%.

Indennizzo commercianti 2019: requisiti per fare domanda

Richiamando alla normativa vigente fino al 2016 (ultimo anno in cui era stato possibile accedere alla misura) la Legge di Bilancio 2019 stabilisce che l’indennizzo è concesso ai commercianti che, alla data di presentazione della domanda, rispettino i seguenti requisiti anagrafici e contributivi:

  • più di 62 anni se uomini;
  • più di 57 anni se donne;
  • iscritti al momento di cessazione dell’attività per almeno 5 anni (in qualità di titolari o coadiutori) nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS. I 5 anni non devono essere necessariamente continuativi, ma devono sussistere al momento della cessazione dell’attività lavorativa ed essere connessi all’attività commerciale per la quale si richiede l’indennizzo.

La circolare INPS del 24 maggio 2019 approfondisce in maniera specifica le condizioni per accedere all’indennizzo per cessazione attività.

Possono presentare domanda gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali i soggetti che esercitano, come titolari o coadiutori, le seguenti attività:

  • attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante (articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

Rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche i seguenti soggetti:

  • i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, ma non i loro coadiutori.

Al contrario, a titolo di esempio, non rientrano tra i destinatari della norma gli esercenti le seguenti attività:

  • gli esercenti attività commerciali all’ingrosso;
  • gli esercenti le “forme speciali di vendita al dettaglio”, ossia gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati, quali, a titolo esemplificativo, il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (ad esempio, scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali);
  • gli esercenti attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla legge n. 204/1985 quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.

Possono, invece, beneficiare dell’indennizzo i titolari di imprese che esercitano contemporaneamente plurime attività commerciali, come avviene, ad esempio, nei casi di esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio. In tali casi, indipendentemente dalla loro prevalenza, ciò che rileva è che il soggetto richiedente, al momento della cessazione dell’attività, eserciti un’attività indennizzabile.

Ovviamente, l’accesso al prepensionamento per disoccupazione presuppone la chiusura definitiva dell’attività commerciale.

INPS - circolare numero 77 del 24 maggio 2019
Articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Stabilizzazione dell’indennizzo per le aziende commerciali in crisi di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207. Prime istruzioni e chiarimenti

Indennizzo commercianti solo in caso di chiusura definitiva dell’attività

Come sopra anticipato, tra i requisiti per fare domanda di indennizzo, i commercianti dovranno rispettare accanto a quelli anagrafici e contributivi anche quello di chiusura definitiva dell’attività commerciale.

La circolare INPS n. 77 del 24 maggio 2019 stabilisce che l’erogazione dell’indennizzo è subordinata al rispetto delle seguenti regole:

  • cessazione definitiva dell’attività commerciale. La cessazione deve essere definitiva e riguardare l’intera attività commerciale esercitata. Pertanto, non possono fruire dell’indennizzo coloro che hanno trasferito a terzi, a qualsiasi titolo, l’attività commerciale o hanno trasferito rami aziendali o quote di partecipazioni sociali (a titolo esemplificativo, nei casi di cessione, donazione o concessione in affitto d’azienda);
  • riconsegna al Comune di competenza dell’autorizzazione/licenza amministrativa di cui si intestatari, ove la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività, o avere comunicato la cessazione dell’attività commerciale all’ente comunale. In caso di titolarità di più autorizzazioni, la riconsegna deve riguardare tutti i titoli di cui il soggetto sia stato in possesso. Sono esclusi da tale condizione i soggetti che hanno ceduto, venduto o donato la licenza/autorizzazione o, se in possesso di più di una licenza (ad esempio, ambulanti che svolgono attività in più comuni) ne abbiano ceduto, venduto o donate solo alcune;
  • il soggetto titolare dell’attività si sia cancellato dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo - REA (per gli agenti e rappresentanti di commercio in seguito alla soppressione del relativo Ruolo è stata inserita nella struttura del REA un’apposita sezione).

L’erogazione dell’assegno per cessazione dell’attività commerciale è incompatibile non solo con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo ma anche con redditi da lavoro dipendente.

Indennizzo commercianti, domanda INPS in modalità telematica

Per richiedere l’indennizzo, i commercianti devono presentare domanda INPS esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi delle due consuete modalità:

  • direttamente, accedendo al sito INPS mediante le proprie credenziali (PIN INPS, SPID o CNS). Sarà necessario accedere al servizio “Domanda Indennità commercianti”, cliccando su “Tutti i servizi” > “Domanda Indennità commercianti”;
  • oppure per il tramite dei Patronati o degli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS o, in alternativa, tramite il Contact Center INPS.

Le domande già presentate, a decorrere dal 1° gennaio 2019, utilizzando il vecchio modello, non dovranno essere ripresentate e saranno ricaricate d’ufficio tenendo conto della data della domanda originariamente presentata.

Indennizzo commercianti, aumenta l’aliquota contributiva INPS

A partire dal 1° gennaio 2019, la Legge di Bilancio ha ripristinato l’obbligatorietà del contributo aggiuntivo dovuto al Fondo per il finanziamento dell’indennizzo commercianti.

Gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09%.

Si ricorda inoltre che la Legge di Bilancio 2019 al comma 284 stabilisce che, nel caso in cui dal monitoraggio degli oneri relativi all’erogazione dell’indennità emerga il mancato conseguimento dell’equilibrio tra contributi e prestazioni, potrà essere adeguata l’aliquota contributiva aggiuntiva.

In sostanza, l’INPS potrà aumentare l’importo dovuto dagli iscritti alla gestione commercianti per il finanziamento della misura, qualora le domande fossero superiori alle risorse a disposizione dell’Istituto.

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