Cessione di leasing, è un elemento immateriale soggetto a tassazione

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Cessione di leasing, l'operazione nell'ambito del lavoro autonomo deve essere assoggettata a tassazione. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 209 del 13 luglio 2020: dal momento che rientra nella cessione di elementi immateriali, concorre a formare il reddito.

Cessione di leasing, è un elemento immateriale soggetto a tassazione

Cessione di leasing, nell’ambito del lavoro autonomo è soggetta a tassazione.

Lo rende noto la risposta all’interpello numero 209 del 13 luglio 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Le somme che derivano dalla cessione di un contratto di leasing relative ad un immobile utilizzato per l’attività professionale rientrano nella cessione di elementi immateriali.

Di conseguenza sono assoggettabili a tassazione in base a quanto previsto dal comma 1-quater dell’articolo 54 del TUIR, il Testo unico delle imposte sui redditi.

Cessione di leasing: è un elemento immateriale soggetto a tassazione

La cessione del contratto di leasing è soggetta a tassazione.

Lo rende noto la risposta all’interpello numero 209 del 13 luglio 2020, che si esprime riguardo ai redditi di lavoro autonomo.

Risposta all’interpello numero 209 del 13 luglio 2020
Cessione del contratto di leasing nell’ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo: regime fiscale - articolo 54 del TUIR.

A definire tali redditi è l’articolo 53, comma 1, del TUIR, che stabilisce quanto segue:

“sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5”

Il comma 1-quater dell’articolo 54 della stessa norma inoltre prevede che i corrispettivi percepiti per la cessione di clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.

Con tale comma, dunque, il legislatore amplia le tipologie di compensi percepiti nell’ambito dell’attività di lavoro autonomo: tra questi si inseriscono, ad esempio, la cessione del marchio e l’obbligo di non effettuare attività in concorrenza nella medesima zona.

In altre parole, come sottolinea il documento di prassi:

“con il richiamo agli “elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”, il legislatore ha inteso annoverare qualsiasi elemento “intangibile” la cui cessione da parte del professionista determina la percezione di un corrispettivo nell’ambito della normale attività professionale.”

In tale definizione, a parere dell’Agenzia delle Entrate, rientrano anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione di contratti di leasing.

Cessione di leasing, i richiami normativi della tassazione

I corrispettivi che derivano dalla cessione di contratti di leasing sono assoggettabili a tassazione.

Il documento chiarificatore afferma, infatti, che:

“l’importo percepito a fronte del contratto rappresenta il corrispettivo dovuto dal cessionario per subentrare nei diritti e negli obblighi (quali elementi immateriali) derivanti dal contratto esistente.”

Il corrispettivo che deriva dalla cessione di un contratto di leasing, relativo ad un immobile che è usato per l’esercizio dell’attività professionale, rientra tra gli elementi immateriali che sono disciplinati dal comma 1-quater dell’articolo 54 del TUIR.

Tali corrispettivi, se percepiti in un’unica soluzione, possono anche essere assoggettati a tassazione separata, secondo quanto previsto dall’articolo 36, comma 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, che è stato inserito nell’articolo 17, comma 1, del TUIR.

Riguardo al caso concreto riportato dall’Istante, quindi, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la cessione del contratto in questione sia un’operazione da assoggettare a tassazione.

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