Cassa integrazione e durata del contratto di apprendistato: proroga automatica

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Cassa integrazione e durata del contratto di apprendistato professionalizzate: proroga equivalente alle ore di integrazione salariale fruite. Lo slittamento dei termini va di pari passo con la sospensione degli obblighi di formazione.

Cassa integrazione e durata del contratto di apprendistato: proroga automatica

La cassa integrazione allunga la durata del contratto di apprendistato: per gli apprendisti in cig si applica una proroga automatica equivalente alle ore di integrazione salariale fruite. A stabilirlo è il Decreto Legislativo numero 148 del 2015.

Non è, quindi, una disposizione adottata specificamente in questi mesi di emergenza coronavirus, ma è una regola introdotta dalla stessa norma che regola l’utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Cassa integrazione e durata del contratto di apprendistato: proroga automatica

Secondo i dati forniti dall’INPS nel comunicato stampa del 4 agosto 2020, dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono oltre 2,3 miliardi le ore autorizzate dall’INPS per la fruizione della Cassa integrazione.

Nell’ampia platea di beneficiari, 3,1 milioni di con pagamento diretto e più di 2,7 milioni per il pagamento a conguaglio, rientrano anche i lavoratori in apprendistato professionalizzante.

Al di là del periodo di emergenza, anche con questa particolare tipologia contrattuale è possibile accedere alle prestazioni di integrazione salariale e il periodo di sospensione delle attività ha un impatto diretto sulla durata del rapporto di lavoro.

Sul binomio CIG-contratto di apprendistato è necessario, infatti, fare una precisazione: si applica una proroga automatica equivalente alle ore di integrazione salariale fruite.

A stabilirlo è l’articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo numero 148 del 2015:

“Alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite”.

Si tratta di una regola standard che allunga il periodo di apprendistato e che non si applica soltanto alla ripresa delle attività messe in pausa dal coronavirus, ma in generale ai casi in cui si ricorre alla cassa integrazione.

Cassa integrazione e durata del contratto di apprendistato: proroga automatica

Durante la conversione in legge del Decreto Rilancio, con il comma 1 bis dell’articolo 93, anche per le altre tipologie di contratto di apprendistato e per i contratti di lavoro a termine era stata inserita una proroga equivalente al periodo di sospensione delle attività a causa delle misure di emergenza epidemiologica da Covid 19. Ma dopo meno di un mese la disposizione è stata abrogata con il Decreto Agosto.

In linea generale, l’allungamento dei tempi dell’apprendistato fa il paio con la sospensione degli obblighi formativi durante il periodo di fruizione degli integrazione salariale, un punto su cui si è espresso di recente anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota numero 527 del 29 luglio 2020.

Il ricorso agli ammortizzatori sociali genera uno stand by su entrambi i fronti:

“L’obbligo formativo per gli apprendisti potrà infatti essere assolto nel periodo di proroga del rapporto di lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 148/2015”.

Il documento chiarisce che nel periodo di cassa integrazione risulta “sospeso sia il rapporto di lavoro che l’obbligo formativo”, pilastro principale di questa tipologia contrattuale.

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