Bonus per l’assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza: la circolare INPS

Rosy D’Elia - Lavoro

Bonus per l'assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza: requisiti, regole e istruzioni nella circolare INPS numero 104 del 19 luglio 2019. Dal quadro normativo alle modalità operative per beneficiarne: il documento chiarisce il meccanismo su cui si basano le agevolazioni per i datori di lavoro.

Bonus per l'assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza: la circolare INPS

Bonus per l’assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza, con la circolare INPS numero 104 del 19 luglio 2019, l’Istituto chiarisce i requisiti che i datori di lavoro devono avere per beneficiarne, le regole su cui si basa il meccanismo di agevolazioni, e le istruzioni operative per richiederlo. Esclusi i contratti di lavoro domestico, cumulabile anche con il bonus Sud.

La nuova misura di sostegno per i cittadini in difficoltà economica ha debuttato a marzo 2019 con le prime domande per ottenere l’assegno. Le firme dei contratti dei navigator aprono, invece, ufficialmente la seconda fase del processo innescato dal reddito di cittadinanza: la ricerca del lavoro per i beneficiari.

Da metà agosto saranno firmati i primi patti per il lavoro e l’obiettivo sarà quello di ricollocare professionalmente i beneficiari: tra i vari strumenti pensati per affrontare questa sfida, il decreto legge numero 4 del 2019 ha previsto anche degli sgravi contributivi di cui possono beneficiare i datori di lavoro che assumono i beneficiari del sussidio.

Il documento chiarisce punto per punto il sistema di agevolazioni per le imprese:

  • Quadro normativo di riferimento;
  • Natura dell’esonero contributivo;
  • Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo;
  • Rapporti di lavoro incentivati;
  • Condizioni per il diritto all’esonero contributivo;
  • Restituzione dell’incentivo fruito;
  • Trasferibilità del diritto di fruizione dell’incentivo;
  • Contratto di somministrazione;
  • Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione;
  • Assetto e misura dell’incentivo;
  • Portale agevolazioni;
  • Istruzioni operative e istruzioni contabili. Rinvio.

Bonus per l’assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza, circolare INPS

La circolare INPS numero 104 del 19 luglio 2019 segna il via libera alla fruizione degli incentivi, e chiarisce diversi aspetti degli incentivi: dal quadro normativo alle modalità operative per beneficiarne.

Le agevolazioni per le assunzioni dei beneficiari del reddito di cittadinanza seguono due strade:

  • il datore di lavoro può beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo pari alla differenza tra 18 mensilità di reddito di cittadinanza e quello già goduto dal beneficiario stesso, in ogni caso non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità, per l’assunzione di un beneficiario di reddito di cittadinanza a tempo pieno e indeterminato.
  • per le assunzioni attraverso l’attività svolta da enti di formazione accreditati, il datore di lavoro può beneficiare di un contributo, sotto forma di sgravio contributivo, di un importo pari alla metà della differenza tra l’importo corrispondente a 18 mensilità di reddito di cittadinanza e quello già goduto dal beneficiario stesso. In ogni caso non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità. La restante metà dell’ammontare è riconosciuta all’ente accreditato, che ha garantito al lavoratore assunto un percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo.

La circolare specifica:

“Nel caso in cui il Rdc percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del D.L. n. 4/2019, la durata dell’incentivo è stabilita nella misura fissa di cinque mensilità.”.

Perché il datore di lavoro possa godere delle agevolazioni, è necessario che abbia preliminarmente provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata ANPAL dedicata al Reddito di cittadinanza

E inoltre le regole INPS confermano che, nel caso in cui il lavoratore sia licenziato, il datore di lavoro deve restituire le somme di cui ha goduto:

“Nel caso di licenziamento del lavoratore beneficiario del Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito con l’applicazione delle sanzioni civili calcolate in base al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno (art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000). La restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle predette sanzioni civili, non opera nel caso in cui il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.”

Bonus per l’assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza, quali imprese possono richiedere gli incentivi? Lo chiarisce la circolare INPS

L’incentivo per l’assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, inclusi i datori di lavoro del settore agricolo, che abbiano provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL.

L’esonero contributivo non si applica, invece, nei confronti della pubblica amministrazione.

Agli incentivi possono accedere i seguenti datori di lavoro:

  • datori di lavoro imprenditori: l’articolo 2082 c.c. definisce imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’attività economico-produttiva che caratterizza l’impresa deve avere la finalità di produrre entrate superiori rispetto ai costi di produzione; a tal fine è sufficiente, ai fini dell’economicità dell’attività, l’idoneità, almeno tendenziale, a ricavare dalla cessione dei beni o dei servizi prodotti quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati e cioè a perseguire tendenzialmente il pareggio di bilancio. Rientrano tra i datori di lavoro anche gli enti pubblici economici (EPE). Sono da ricomprendere tra i datori di lavoro che possono beneficiare dell’incentivo anche gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;
  • datori di lavoro non imprenditori: i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 c.c., come associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.

La circolare mette nero su bianco chi è dentro e chi è fuori dal bonus per l’assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza.

Passa a rassegna gli enti ammessi alla fruizione delle agevolazioni:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

E specifica le categorie di quelli esclusi:

  • le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
  • le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
  • le Università;
  • gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  • l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Alla lista si aggiungono anche le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni. Così come le IPAB e le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), incluse quelle derivanti dal processo generale di trasformazione di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in presenza di determinati requisiti.

Nella lista degli esclusi dallo sgravio contributivo rientrano, infine, la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate come amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.

Grandi esclusi dalla fruizione del beneficio anche i datori di lavoro domestico. Nel testo si legge:

“Si sottolinea, inoltre, che nei casi di assunzioni di lavoratori domestici, seppure effettuate a tempo pieno e indeterminato, lo sgravio in trattazione non può trovare applicazione. Ciò perché, tra le condizioni legittimanti la fruizione dell’agevolazione, l’articolo 8, comma 6, del D.L. n. 4/2019, espressamente prevede il rispetto delle disposizioni e dei limiti introdotti dai Regolamenti (UE) n. 1407 e 1408 del 2013 e n. 717 del 2014 sugli aiuti di importanza minore. Al riguardo, in considerazione della circostanza che per gli aiuti di Stato ciò che rileva è che il datore di lavoro beneficiario della misura possa essere considerato, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, un soggetto che eserciti un’attività economica, si evidenzia che per i datori di lavoro domestico tale condizione di legittimità non risulta applicabile”.

Bonus per l’assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza, nella circolare INPS requisiti e contratti per accedere agli incentivi

Oltre a rientrare nelle categorie ammesse al bonus, le imprese che intendono usufruirne devono rispettare le condizioni per l’accesso agli sgravi stabilite dal D. Lgs numero 150 del 2015.

Tra gli obblighi previsti:

  • possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • essere in linea con gli obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Chi ha le carte in regole per accedere agli incentivi, ha diritto a beneficiarne per specifici contratti di lavoro.

L’esonero contributivo riguarda tutte le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno.

E sul punto la circolare INPS numero 104 fornisce un chiarimento:

“Al riguardo, si sottolinea che nelle ipotesi in cui si voglia tutelare particolari situazioni soggettive del lavoratore, espressamente disciplinate dall’articolo 8 del D.lgs n. 81/2015, è possibile trasformare, su richiesta del medesimo dipendente, il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e continuare a fruire dell’agevolazione in trattazione.

Ci si riferisce, in particolare, alle ipotesi in cui la richiesta di rimodulazione dell’orario di lavoro da parte del dipendente trovi fondamento nella presenza di gravi patologie per le quali residui una ridotta capacità lavorativa o, ancora, alle ipotesi in cui il lavoratore manifesti la volontà di ridurre l’orario di lavoro in luogo del congedo parentale”.

Lo sgravio contributivo per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza, inoltre, interessa anche i contratti di apprendistato, nonché i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001 e i contratti di somministrazione.

Restano esclusi, invece, i seguenti rapporti di lavoro:

  • a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
  • prestazioni di lavoro occasionali;
  • lavoro domestico.

Bonus per l’assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza, circolare INPS: la restituzione

Come stabilito dal DL numero 4 del 2019, se il datore di lavoro nell’arco dei 3 anni successivi all’assunzione licenzia il beneficiario del reddito di cittadinanza, è tenuto a restituire l’agevolazione di cui ha fruito.

L’importo che il datore di lavoro è tenuto a restituire è pari all’intera somma di cui ha fruito, comprensivo, quindi, dell’esonero relativo alla contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore, con applicazione delle sanzioni civili, calcolate in base al tasso di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno.

Il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo in oggetto maggiorato delle predette sanzioni civili, anche con riguardo alla quota a carico del lavoratore, nei seguenti casi:

  • licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo;
  • recesso dal contratto di apprendistato, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di formazione;
  • recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova;
  • dimissioni del lavoratore per giusta causa.

Ma cosa accade se il lavoratore si licenzia? L’ipotesi non è contemplata dalla legge e neanche nel documento operativo dell’INPS ci sono delucidazioni in merito.

Trovano spazio, invece, chiarimenti sulla trasferibilità del diritto di fruizione dell’incentivo:

“Nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto, che prosegue con il datore di lavoro cessionario. Analogamente, la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’articolo 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”.

Diversa è la situazione in cui il datore di lavoro subentra nella fornitura di servizi in appalto e assume, in attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante stava fruendo dell’incentivo per l’assunzione di un beneficiario del reddito di cittadinanza.

A queste condizioni, infatti, non preserva il diritto alla fruizione dell’incentivo, dal momento che in questi casi si verifica la cessazione del rapporto di lavoro agevolato e l’attivazione di un nuovo rapporto di lavoro.

Bonus per l’assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza: come prenotare gli incentivi

Con la circolare del 19 luglio, infine, l’INPS fornisce anche i chiarimenti operativi utili per fruire degli incentivi.

Innanzitutto il datore di lavoro, per conoscere valore e durata del beneficio che gli spetta, dovrà inoltrare all’INPS una domanda di ammissione all’agevolazione, usando esclusivamente il modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto, sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni”.

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, procederà nel modo che segue:

  • calcolerà l’ammontare e la durata del beneficio a cui si ha diritto in base alle informazioni sul Reddito di cittadinanza in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
  • consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere aiuti de minimis;
  • fornirà, qualora risulti che il lavoratore sia percettore del Rdc e che vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro, un riscontro di accoglimento della domanda con elaborazione del relativo piano di fruizione.

L’importo dell’incentivo riconosciuto dalle procedure telematiche rappresenta l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.

Tutti i dettagli sul bonus per l’assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza nel testo integrale della circolare numero 104 del 19 luglio 2019.

INPS - circolare numero 104 del 19 luglio 2019
Incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

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