Bonus affitto e IMU per il turismo: autodichiarazione dopo la scadenza del 28 febbraio tramite PEC

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Per beneficiare del bonus affitto e del bonus IMU per il turismo invio dell'autodichiarazione anche dopo la scadenza del 28 febbraio 2023 tramite PEC all'Agenzia delle Entrate: la possibilità, però, è prevista solo in casi particolari e per le imprese che hanno effettuato l'invio e ricevuto il diniego

Bonus affitto e IMU per il turismo: autodichiarazione dopo la scadenza del 28 febbraio tramite PEC

Per beneficiare del bonus affitto e del bonus IMU, le imprese del settore del turismo sono state chiamate a presentare un’autodichiarazione sul possesso dei requisiti previsti dal Quadro Temporaneo degli Aiuti di Stato Covid entro la scadenza del 28 febbraio 2023.

C’è stato, però, un piccolo cortocircuito per le società costituite nel corso del 2022 a seguito di operazioni straordinarie che, pur essendo tenute all’invio, hanno ricevuto un diniego da parte del sistema sulla trasmissione del documento.

In questo e in altri casi in cui l’inoltro ha dato esito negativo, i soggetti interessati potranno procedere con l’autodichiarazione per ottenere i crediti d’imposta dopo il termine stabilito inviando una PEC all’Agenzia delle Entrate.

Le istruzioni sono contenute in due FAQ, risposte a domande frequenti, pubblicate proprio il giorno della scadenza in calendario, il 28 febbraio 2023.

Bonus affitto e IMU per il turismo: dopo la scadenza l’autodichiarazione viaggia sulla PEC

L’autodichiarazione sul possesso dei requisiti previsti dal Quadro Temporaneo degli Aiuti di Stato Covid è stata presentata entro fine febbraio 2023 dalle imprese destinatarie di due diverse misure di sostegno per il turismo:

  • il bonus affitto per i canoni di locazione dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 pagati entro il 29 agosto 2022, un credito d’imposta pari al 60 per cento previsto anche per i gestori di piscine (Decreto Sostegni ter);
  • il bonus IMU per le imprese turistico ricettive che consiste in un credito d’imposta pari al 50 per cento dell’importo versato per la seconda rata IMU 2021 in relazione agli immobili accatastati nella categoria D/2 (Decreto Ucraina).

In entrambi i casi, le società costituite nel 2022 a seguito di un’operazione straordinaria, interessate a inviare il documento necessario a ottenere i crediti d’imposta, hanno ottenuto dal sistema una ricevuta di diniego.

Il bonus affitto e il bonus IMU spettano anche “al soggetto avente causa che sorge a seguito dell’operazione straordinaria che comporti la “confluenza” della posizione fiscale di un soggetto nella posizione fiscale di altri soggetti”. Ma le società neocostituite che hanno inviato l’autodichiarazione per ottenere i crediti d’imposta hanno ricevuto esito negativo.

Per rimediare all’errore l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sarà possibile procedere inviando i modelli tramite PEC all’indirizzo [email protected] anche nei giorni successivi al 28 febbraio 2023, e quindi dopo la scadenza prevista.

I chiarimenti che non indicano un nuovo termine da rispettare ma si limitano a concedere qualche giorno in più per procedere con questa strada alternativa sono stati pubblicati il 28 febbraio 2023 dall’Agenzia delle Entrate con due FAQ, risposte a domande frequenti, sul portale istituzionale.

Bonus affitto e IMU per il turismo autodichiarazione via PEC dopo la scadenza: in quali casi?

Le società interessate possono, quindi, inviare l’autodichiarazione via PEC all’Agenzia delle Entrate seguendo le indicazioni fornite:

  • il modello deve essere firmato digitalmente dal beneficiario;
  • nell’oggetto deve esserci il riferimento al bonus affitto o al bonus IMU e il codice fiscale del beneficiario:
    • “Diniego del credito in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili”;
    • “Diniego del credito d’imposta IMU per il turismo”;
  • nel messaggio deve essere indicato il motivo per il quale si chiede l’acquisizione dell’autodichiarazione e deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema.

L’invio può essere effettuato anche da intermediari delegati. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, specifica:

“Se il soggetto beneficiario è sprovvisto di firma digitale, l’autocertificazione con sottoscrizione autografa deve essere trasmessa insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità”.

Nelle FAQ, oltre alle società costituite nel 2022 a seguito di operazioni straordinarie, vengono individuati anche altri casi particolari in cui è possibile procedere via PEC:

  • bonus affitto:
    • incongruenza tra i dati dei canoni di locazione inseriti nell’autodichiarazione e quelli presenti nell’Anagrafe tributaria;
    • imprese che aderiscono al regime forfetario o comunque che non sono tenute alla presentazione di dichiarazioni o comunicazioni periodiche IVA, per le quali il calo del fatturato non è desumibile dai dati presenti in Anagrafe tributaria;
  • bonus IMU:
    • imprese in regime forfetario o comunque non tenute alla presentazione di dichiarazioni o comunicazioni periodiche IVA, per le quali il calo del fatturato non è desumibile dai dati presenti in Anagrafe tributaria;
    • possesso dell’immobile non a titolo di proprietà ma di locazione finanziaria;
    • versamento della seconda rata IMU del 2021 dopo il termine di scadenza, mediante ravvedimento operoso;
    • incongruenza tra i dati catastali dell’immobile inseriti nell’autodichiarazione e quelli presenti in Anagrafe tributaria.

Anche in tutte queste ipotesi, per poter procedere con l’invio dell’autodichiarazione in modalità alternativa, via PEC e oltre il termine, e beneficiare dei crediti d’imposta è necessario aver inviato il modello entro la scadenza del 28 febbraio e aver ottenuto dal sistema una ricevuta di diniego.

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