Bonus affitto anche per i canoni di locazione pagati in anticipo e prima del 2020

Rosy D’Elia - Imposte

Bonus affitto per immobili a uso non abitativo, anche per i canoni di locazione pagati in anticipo e prima del 2020. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 440 del 5 ottobre 2020 che scioglie i dubbi relativi a una contratto d'affitto di azienda.

Bonus affitto anche per i canoni di locazione pagati in anticipo e prima del 2020

Bonus affitto per immobili a uso non abitativo, via libera al credito di imposta anche per i canoni di locazione pagati in anticipo, prima del 2020, se sono relativi ai periodi che danno diritto all’agevolazione, ovvero aprile, maggio e giugno dell’anno in corso.

A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 440 del 5 ottobre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 440 del 5 ottobre 2020
Articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Credito d’imposta per canoni di locazione relativi a immobili ad uso non abitativo e a contratti d’affitto d’azienda.

Bonus affitto anche per i canoni di locazione pagati prima del 2020

Come di consueto, lo spunto per accendere i riflettori sul tema arriva dall’analisi di un caso pratico che vede come protagonista il titolare di un’attività a carattere stagionale svolta in seguito a un contratto di affitto d’azienda sottoscritto nel mese di dicembre 2019.

Avendo pagato totalmente il canone pattuito in maniera anticipata all’atto della sottoscrizione del contratto, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare del bonus affitto per immobili a uso non abitativo per i mesi di aprile, maggio e giugno anche se ha pagato in anticipo l’affitto relativo al 2020.

Dopo una prima introduzione di un credito di imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi con il Decreto Cura Italia, è stata introdotta un’agevolazione simile ma con una portata più ampia dal Decreto Rilancio. Ed è a questa che fa riferimento il contribuente.

Il bonus affitto per gli immobili a uso non abitativo regolato dall’articolo 28 del DL numero 34 del 2020 prevede, infatti, due agevolazioni:

  • credito di imposta pari al 60% del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • credito di imposta parti al 30% dei canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Con la risposta all’interpello numero 440 del 5 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non c’è nessun ostacolo alla fruizione del bonus affitto anche se i canoni di locazione per il 2020 sono stati pagati in precedenza:

“Si ritiene che l’istante possa fruire del credito d’imposta in esame calcolando l’importo di ciascuna delle rate relative ai mesi di possibile fruizione dell’agevolazione secondo le modalità ivi indicate, fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge”.

Bonus affitto anche per i canoni di locazione pagati in anticipo: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

A sostegno della sua risposta l’Amministrazione finanziaria riporta il passaggio della circolare numero 14 del 2020 dedicato alle situazioni come quella prospettata dal contribuente.

Il testo chiarisce che nel caso in cui il canone dei contratti ammessi al bonus sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio, parametrandole alla durata complessiva del contratto.

Inoltre, dal momento che il soggetto che solleva i dubbi è il titolare di un contratto d’affitto d’azienda stipulato a dicembre 2019, la risposta all’interpello numero 440 del 2020 ribadisce anche una particolare regola per il calcolo del calo del fatturato già evidenziata in diverse occasioni.

La valutazione sulla riduzione del fatturato dovrà essere effettuata, in capo al soggetto avente causa del trasferimento, confrontando il valore di ciascuno dei mesi di possibile fruizione del beneficio rispetto al fatturato dell’azienda trasferita riferibile agli stessi periodi dell’anno precedente, anche se l’azienda in quel momento era in possesso del dante causa.

Un calo del fatturato pari almeno al 50% è uno dei requisiti per l’accesso al bonus affitto: la verifica, quindi, rappresenta un passaggio necessario per beneficiarne.

L’agevolazione spetta anche senza la diminuzione alle attività nate a partire dal 1° gennaio 2019 e in alcuni specifici territori.

Il documento, infine, riepiloga le diverse modalità di utilizzo del credito di imposta maturato per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo o per i contratti di affitto di azienda:

  • in compensazione;
  • dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • cessione al locatore o al concedente e ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network