Bonus adeguamento, spese ammesse e escluse: nuovi chiarimenti delle Entrate

Bonus adeguamento ambienti di lavoro, nuovi chiarimenti sulle spese ammesse e su quelle escluse nella risposta all'interpello n. 322 del 10 maggio 2021: l'Agenzia delle Entrate si sofferma sui requisiti per l'accesso al credito d'imposta per le misure anti-Covid. L'agevolazione copre le spese per interventi o investimenti necessari per il rispetto di norme o linee guida per la riapertura delle attività.

Bonus adeguamento, spese ammesse e escluse: nuovi chiarimenti delle Entrate

Bonus adeguamento, dall’Agenzia delle Entrate arrivano nuovi chiarimenti sulle spese ammesse e escluse dal credito d’imposta introdotto dal decreto Rilancio.

Le nuove indicazioni operative sono contenute nella risposta all’interpello n. 322 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 10 maggio 2021.

L’agevolazione spetta per le spese necessarie ad adeguare gli ambienti di lavoro alle prescrizioni finalizzate alla riduzione del rischio di contagio da Covid-19. La bussola per individuare gli interventi inclusi nel bonus sanificazione è rappresentata da disposizioni normative e linee guida per la riapertura delle attività.

Secondo quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, possono essere incluse nel credito d’imposta per la sanificazione esclusivamente le spese finalizzate al rispetto delle misure di contenimento del Covid-19, nel rispetto dei criteri di effettività, pertinenza e congruità.

Bonus adeguamento, spese ammesse e escluse: nuovi chiarimenti delle Entrate

Il bonus per l’adeguamento degli ambienti spetta per tutti i costi relativi ad interventi effettuati su strutture esistenti, per i quali risulti dimostrabile, in termini di relazione causa-effetto, che la realizzazione è funzionale al contenimento della diffusione del Covid-19, nel rispetto dei criteri di effettività, pertinenza e congruità considerando l’attività svolta e i luoghi in cui è posta in essere.

È questo il criterio generale evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 322 del 10 maggio 2021, utile a delineare quali siano le spese ammesse e quelle escluse dal credito d’imposta del 60 per cento, riconosciuto fino ad un massimo di 80.000 euro di spesa, da utilizzare in compensazione entro il mese di giugno 2021.

Le spese per le quali spetta il bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi:

  • interventi agevolabili, necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e alle misure per il contenimento della diffusione del Covid-19 (ad esempio, rifacimento spogliatoi e mense, realizzazione spazi medici, ingressi e spazi comuni o acquisto di arredi di sicurezza);
  • investimenti agevolabili, connessi ad attività innovative quali ad esempio strumenti per il controllo della temperatura (termoscanner).

Le indicazioni operative per la fruizione dell’agevolazione fino al 30 giugno 2021, nuovo termine previsto dalla Legge di Bilancio, sono contenute nella circolare n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate. Rientrano nel calcolo del credito d’imposta le spese prescritte da norme o linee guida per la riapertura delle attività produttive.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 322 del 10 maggio 2021
Articolo 120 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio). Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

Bonus adeguamento ambienti di lavoro, ammesse le spese per interventi collegati a norme o protocolli

Per determinare quali sono le spese ammesse al bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è necessario tener presente esclusivamente gli interventi necessari per il rispetto delle prescrizioni anti-Covid, e gli stessi:

“devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.”

Le indicazioni contenute nei protocolli per la riapertura in sicurezza rappresentano quindi uno dei criteri per delimitare l’ambito di applicazione del credito d’imposta per l’adeguamento.

Nel caso specifico prospettato nell’interpello, presentato da una società che gestisce un quartiere fieristico, l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di beneficiare dell’agevolazione per i lavori di realizzazione di nuove aperture per favorire il ricambio d’aria e il deflusso dal padiglione, così come per quelli volti alla realizzazione di una rampa d’accesso, per agevolare il distanziamento e l’uscita dei partecipanti.

Resta invece esclusa dal bonus sanificazione la spesa per la ristrutturazione di un locale precedentemente utilizzato per altri scopi, trattandosi di lavori ulteriori rispetto a quanto indicato nelle linee guida per la riapertura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dello specifico protocollo relativo a manifestazioni e eventi fieristici.

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