Bollo fatture elettroniche, entro il 31 gennaio 2022 la modifica dei dati del quarto trimestre 2021

Bollo sulle fatture elettroniche, modifiche all'elenco B entro il 31 gennaio 2022 in relazione ai dati del quarto trimestre 2021. La scadenza per il versamento resta fissata al 28 febbraio, e entro il giorno 15 l'Agenzia delle Entrate effettuerà il calcolo dell'importo dovuto.

Bollo fatture elettroniche, entro il 31 gennaio 2022 la modifica dei dati del quarto trimestre 2021

Bollo sulle fatture elettroniche, modifica all’elenco B entro il 31 gennaio 2022.

Parte la fase di verifica ed eventuale integrazione dei dati elaborati dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2021, ai fini del versamento dell’imposta dovuta entro la scadenza del 28 febbraio 2022.

La procedura, introdotta a decorrere dal 2021, prevede la messa a disposizione di due elenchi distinti.

L’elenco A, non modificabile, contiene gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento correttamente assoggettate all’imposta di bollo.

C’è poi l’elenco B, relativo alle fatture per le quali il bollo risulta dovuto, anche se non è stato valorizzato il relativo campo del file XML.

Ed è su questo, disponibile dal 15 gennaio, che il contribuente può intervenire per modificare i dati riportati dall’Agenzia delle Entrate. Un’operazione possibile entro il 31 gennaio 2022 e alla quale seguirà il calcolo dell’imposta dovuta e il successivo versamento entro la fine del mese di febbraio.

Bollo fatture elettroniche, entro il 31 gennaio 2022 la modifica dei dati del quarto trimestre 2021

Parte la fase di verifica ed eventuale integrazione dell’elenco B relativo alle fatture elettroniche del quarto trimestre 2021. Dal 15 gennaio 2022 è possibile consultare online i dati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, che sarà possibile modificare entro la scadenza del 31 gennaio.

Si tratta di una parte del servizio disciplinato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2021, introdotto successivamente all’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica al fine di favorire il corretto assolvimento dell’imposta di bollo.

Gli elenchi A e B sono consultabili all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e i titolari di partita IVA possono quindi verificare di aver correttamente assoggettato all’imposta le fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento e, sui dati integrati dall’Agenzia delle Entrate, confermare o modificare l’elenco predisposto.

È l’elenco B quello modificabile dal contribuente. Al suo interno sono riportati gli estremi delle fatture elettroniche per le quali ricorrono i presupposti per l’applicazione del bollo, che non è stato però indicato dal cedente o prestatore.

Le azioni possibili sono due:

  • è possibile cancellare le fatture per le quali il contribuente ritene che non si realizzino i presupposti per l’applicazione del bollo;
  • aggiungere gli estremi delle fatture elettroniche non riportate negli elenchi A o B, per le quali però l’imposta risulta dovuta.

Il servizio predisposto dal 2021 si articola in più fasi, che vedono cooperare il soggetto IVA e l’Agenzia delle Entrate. Appare quindi utile riportare a tabella con le date da tenere a mente per ciascun trimestre:

PERIODO DI RIFERIMENTOMESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E BDATA LIMITE MODIFICHE ELENCO BVISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLOSCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
1° TRIMESTRE 15 aprile 30 aprile 15 maggio 31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE 15 luglio 10 settembre 20 settembre 30 settembre (**)
3° TRIMESTRE 15 ottobre 31 ottobre 15 novembre 30 novembre
4° TRIMESTRE 15 gennaio dell’anno successivo 31 gennaio dell’anno successivo 15 febbraio dell’anno successivo 28 febbraio dell’anno successivo

(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Bollo fatture elettroniche, modifiche all’elenco B entro il 31 gennaio 2022. Scadenza il 28 febbraio per il pagamento

Le modifiche all’elenco B predisposto dall’Agenzia delle Entrate potranno essere effettuate entro il 31 gennaio 2022 in due diverse modalità:

  • in modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l’elenco delle fatture elettroniche selezionate dall’Agenzia;
  • in modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell’elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

L’elenco B con il calcolo e l’integrazione dell’imposta di bollo potrà essere modificato più volte; solo l’ultima versione verrà utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per calcolare l’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta, entro il 15 febbraio. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento.

L’ultimo step del percorso disegnato al fine di favorire il corretto assolvimento dell’imposta di bollo è rappresentato dal versamento della somma dovuta. La scadenza da rispettare è quella del 28 febbraio 2022 e il pagamento potrà essere effettuato:

  • indicando sul portale Fatture e Corrispettivi l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale sarà addebitato l’importo dovuto;
  • mediante modello F24, utilizzando i codici tributo appositamente predisposti (“2524” per le fatture elettroniche del quarto trimestre).

In caso di versamento omesso entro la scadenza del 28 febbraio 2022 ovvero carente, l’Agenzia delle Entrate invierà al contribuente una comunicazione telematica a mezzo PEC, all’interno della quale verrà indicato l’importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzione ridotta a un terzo per effetto del ravvedimento operoso.

Il contribuente avrà 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti in merito ai versamenti. Trascorso tale termine, in caso di omessa regolarizzazione l’importo dovuto sarà iscritto a ruolo a titolo definitivo.

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