Con gli avvisi bonari di importo irrisorio ci perdono tutti

Salvatore Cuomo - Dichiarazioni e adempimenti

L’odissea del contribuente segna una nuova puntata con la notifica di diversi avvisi bonari dagli importi minimi (a volte davvero irrisori). Ma chi ci guadagna da tutto questo? Il commento e la proposta di Salvatore Cuomo

Con gli avvisi bonari di importo irrisorio ci perdono tutti

Questi giorni di novembre, nei quali si inizia a delineare la linea di indirizzo del nuovo Governo Meloni da poco insediato, vedono un’accelerazione della attività di notifica degli atti di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, con i preannunci di fermo amministrativo e/o ipoteche relativi a cartelle afferenti debiti di imposta, multe stradali e quant’altro.

Atti aventi origine finanche nel primo decennio del secondo millennio, come pure dei vari avvisi bonari da parte dell’Agenzia delle Entrate, per lo più facenti capo ai modelli Redditi e 770 del 2020 riferiti all’anno di imposta 2019.

Le sfortune del modello 770

Ebbene si, ancora il tanto criticato modello 770 il più delle volte una mera elencazione di versamenti che i più vorrebbero fosse abolito e la cui funzione potrebbe ben essere assorbita nell’ambito di altri adempimenti già in essere, si pensi ad esempio alle Certificazioni Uniche.

Un adempimento sfortunato quello relativo alla gestione degli avvisi bonari, caratterizzato da difficoltà di risoluzione delle segnalazioni, spesso dovute a meri errori di compilazione a mancati abbinamenti; oppure all’aver eseguito il ravvedimento operoso in un momento successivo alla presentazione del modello.

Gli avvisi ricevuti per importi minimi, spesso irrisori

Ora questa moltitudine di notifiche per importi minimi, anche sotto i 5 euro, saranno oggetto di ulteriore carico di lavoro per i contribuenti e per gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate, come più volte sottolineato dallo stesso Direttore Ernesto Maria Ruffini, in endemica difficoltà per la carenza di personale.

I risultati sotto gli occhi di tutti: tante ore di lavoro sprecate, vantaggi praticamente nulli per l’Erario.

La proposta: un importo minimo uguale per qualsiasi versamento

Quanto costa all’Erario e quindi a noi tutti cittadini, la gestione dell’incasso di questi importi così ridotti?

Una proposta che potrebbe essere utile in tal senso è prevedere il divieto di emissione degli avvisi da parte dell’Agenzia delle Entrate qualora questi siano al di sotto di un certo importo, per esempio pari a 20,00 euro o comunque ad una somma scelta dal Legislatore che consenta un ragionevole rapporto costi (della gestione e riscossione degli avvisi medesimi) benefici (intesi come incasso di tali somme).

Appare evidente, infatti, che il costo di gestione di un avviso di importo pari a 3 euro sia di gran lunga superiore al costo effettivo di gestione dello stesso...

La Ragioneria Generale dello Stato dovrebbe fornire questo dato, così da consentire al Legislatore un pronto intervento su questo punto magari estendendo la previsione di cui alla Legge numero 266 del 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria per il 2006), la quale all’articolo 1 comma 137 dispone che:

A decorrere dal 1° gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo é negativo, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro…

Ed ancor prima il soppresso articolo 2 della Legge del 18/04/1986 numero 121 disponeva che:

a) l’imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione annuale non é dovuta o, se il saldo é negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano Lire 20.000. Se gli importi superano Lire 20.000 sono dovuti o sono rimborsabili per l’intero ammontare. La stessa disposizione si applica per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi;
b) per gli stessi importi di cui alla lettera a), comprensivi delle soprattasse e degli interessi, non si fa luogo a iscrizione nei ruoli né a rimborsi

Un’estensione di queste previsioni agli avvisi di irregolarità di cui agli articoli 36 bis e 36 ter del dpr 600/1973 e all’articolo 54 del DPR 633/72 - nella misura che il Legislatore riterrà opportuna considerando il rapporto costi benefici - risolverebbe a monte le problematiche conseguenti alla gestione di tali avvisi, che, è bene ribadirlo, rubano tempo e risorse a quella relativa agli altri atti di riscossione anche di importo ben più rilevante.

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