Autofattura elettronica o cartacea per il deposito IVA delle società non residenti?

Autofattura elettronica o cartacea per estrazioni dal deposito IVA di un soggetto non stabilito? Nella risposta all'interpello numero 104 del 2019, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che si può scegliere una delle due opzioni.

Autofattura elettronica o cartacea per il deposito IVA delle società non residenti?

Autofattura elettronica o cartacea per estrazioni dal deposito IVA di un soggetto non residente? Nel caso di una società non stabilita in Italia e con un rappresentante fiscale sul territorio non vige l’obbligo di e-fattura. Si può scegliere tra le due opzioni. Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 104 del 9 aprile 2019.

Lo spunto per fare luce sulla questione, come di consueto, arriva dall’analisi di un caso pratico, che riguarda una società di diritto inglese con rappresentante fiscale in Italia, che opera nel nostro Paese nell’ambito di un deposito IVA.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 104 del 9 aprile 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - auto-fatture per estrazione dei beni da un deposito IVA.

Autofattura elettronica o cartacea per estrazioni dal deposito IVA?

I beni contenuti nel deposito IVA vengono venduti a clienti stabiliti in Italia e nel momento dell’estrazione viene emessa autofattura ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del Decreto Legge numero 331 del 30 agosto 1993. Con l’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica, a partire dal 1° gennaio 2019, sorgono i dubbi sulla corretta procedura da seguire: analogica o digitale?

E inoltre ci si chiede: la società è tenuta all’obbligo della comunicazione mensile dei dati delle operazioni transfrontaliere secondo l’articolo 1, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 127 del 2015?

Nella risposta all’interpello numero 104 del 9 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su entrambi i quesiti.

In primis stabilisce che il rappresentante fiscale può scegliere una delle due opzioni e può procedere all’emissione delle autofatture in formato elettronico, extra Sistema di Interscambio, o cartaceo.

Anche sul secondo punto specifica che non c’è nessun obbligo. L’adempimento riguarda i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Sono esclusi, quindi, i soggetti non residenti o privi di stabile organizzazione.

Stando a quanto stabilito dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 127 del 2015, la trasmissione dei:

“dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3 riguarda i soggetti passivi di cui al comma3, vale a dire i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”.

L’obbligo vige, quindi, per le controparti italiane, soggetti residenti o stabiliti in Italia, sollevati solo nel caso in cui l’operazione sia stata documentata, su base volontaria, per mezzo di una fattura elettronica veicolata tramite SdI.

Autofattura elettronica o cartacea per estrazioni dal deposito IVA per soggetti non stabiliti

L’Agenzia delle Entrate inquadra la risposta nel contesto normativo, che si è delineato con l’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica dal 1° gennaio 2019.

Col nuovo anno bisogna emettere il documento fiscale in versione elettronica “per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio”.

In questo contesto, l’UE ha autorizzato l’Italia ad applicare misure speciali di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva2006/112/CE al fine di consentire un’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata sul territorio nazionale.

Nella risposta all’interpello numero 104 del 2019 si legge:

“In particolare, l’Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, diversi da soggetti che beneficiano della franchigia delle piccole imprese, nonché a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario”.

Nel recepire l’autorizzazione, il legislatore ha escluso il riferimento ai soggetti non residenti identificati tramite rappresentante fiscale, che quindi non sono tenuti alla fatturazione elettronica.

In ogni caso, anche questa categoria di soggetti, se effettua o riceve operazioni che devono essere documentate con fattura, può comunque scegliere, su base volontaria, di utilizzare il formato elettronico, tramite il Sistema di Interscambio.

La stessa regola vale per l’autofattura in seguito all’estrazione dei beni dai depositi IVA, per cui il rappresentante fiscale italiano ha due opzioni.

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