IVA, l’amministratore giudiziario deve occuparsi degli immobili sequestrati

Tommaso Gavi - IVA

L'amministratore giudiziario deve occuparsi degli adempimenti IVA legati alla riscossione dei canoni relativi a immobili sequestrati. Lo chiarisce il principio di diritto numero 11 del 31 luglio 2020 dell'Agenzia delle Entrate.

IVA, l'amministratore giudiziario deve occuparsi degli immobili sequestrati

L’amministratore giudiziario deve occuparsi degli adempimenti IVA connessi con la riscossione dei canoni relativi a immobili sequestrati.

A chiarirlo è il principio di diritto numero 11 del 31 luglio 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Durante tutto il periodo di affidamento dell’incarico disposto dal provvedimento del giudice, tale soggetto deve adempiere agli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale in sostituzione e per conto del locatore.

IVA, l’amministratore giudiziario deve occuparsi degli immobili sequestrati

L’amministratore giudiziario è il soggetto tenuto a provvedere agli adempimenti IVA connessi con la riscossione dei canoni di immobili sequestrati.

A fornire chiarimento è il principio di diritto numero 11 del 31 luglio 2020.

Agenzia delle Entrate - Principio di diritto numero 11 del 31 luglio 2020
Riscossione di canoni relativi ad immobili sequestrati - Soggetto tenuto agli adempimenti ai fini IVA.

Come spiegato nel documento di prassi, per tutto il periodo di affidamento dell’incarico disposto dal provvedimento del giudice, il soggetto deve adempiere ai seguenti obblighi:

Tali adempimenti devono essere svolti in sostituzione e per conto del locatore.

Nel documento vengono inoltre spiegate le motivazioni del chiarimento e gli ulteriori dettagli sull’operato dell’amministratore giudiziario.

IVA, gli specifici compiti dell’amministratore giudiziario

I compiti dell’amministratore giudiziario nel caso di adempimenti IVA collegati con la riscossione dei canoni di immobili sequestrati sono specificati nel principio di diritto numero 11 del 31 luglio 2020.

L’Agenzia delle Entrate fornisce anche le motivazioni sull’individuazione del soggetto.

Nello specifico il documento di prassi sottolinea tre punti:

  • in attesa della confisca definitiva o della restituzione al proprietario, il titolare dei beni non è individuato a titolo definitivo e per questo motivo non ha la disponibilità dei medesimi;
  • la veste di soggetto passivo d’imposta spetta a colui che assume, con effetto retroattivo, la titolarità dei beni sequestrati e, quindi, il soggetto passivo d’imposta è individuato a posteriori, seppure con effetto ex tunc, nello Stato o nell’indiziato, a seconda che il procedimento si concluda con la confisca oppure con la restituzione dei beni;
  • l’amministratore giudiziario, in pendenza di sequestro, non assume un’autonoma soggettività d’imposta ma opera nella veste di rappresentante in incertam personam, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato.

Il primo punto chiarisce che, nella situazione di incertezza sulla titolarità dei beni, i soggetti non hanno la piena disponibilità degli stessi.

I compiti indicati spettano dunque all’amministratore giudiziario.

Il soggetto passivo IVA viene indicato a posteriori ma con effetti retroattivi.

L’amministratore giudiziario, infine, non ha un’autonoma soggettività ma è il rappresentante di un soggetto non ancora individuato e deve curarne la gestione del patrimonio.

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