Agevolazione prima casa anche sul secondo acquisto e conservando il garage

Rosy D’Elia - Imposte

L'agevolazione prima casa è valida sul secondo acquisto di una nuova abitazione, anche se si conserva la proprietà del garage: a chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 241 del 15 luglio 2019.

Agevolazione prima casa anche sul secondo acquisto e conservando il garage

L’agevolazione prima casa si applica anche una seconda volta e anche se si conserva la proprietà del garage relativo al primo acquisto: se si ha intenzione di vendere l’abitazione che si possiede per comprarne una nuova, è possibile accedere ai benefici nuovamente. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 241 del 15 luglio 2019.

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole a cui attenersi arriva dall’analisi di un caso pratico che vede come protagonisti due coniugi.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello n. 241 del 15 luglio 2019
Interpello articolo 11, lett.a) legge 27 luglio 2000, n.212 - Agevolazione prima casa.

Agevolazione prima casa anche sul secondo acquisto e conservando il garage

Nel 2001 per il primo acquisto hanno usufruito dell’agevolazione prima casa. Hanno, poi, applicato gli stessi benefici al garage destinato a pertinenza dell’abitazione, comprato nel 2013.

Vendere la prima abitazione e mantenere la proprietà del solo garage, da destinare a pertinenza di una nuova abitazione che sarà acquistata, per la quota del 50 per cento ciascuno, entro 12 mesi dalla cessione della attuale “prima casa”: sono questi i programmi della coppia per il nuovo anno.

Illustrando le loro intenzioni, si rivolgono all’Agenzia delle Entrate con una domanda diretta: è possibile usufruire nuovamente dell’agevolazione e del credito d’imposta previsto dall’articolo 7 della legge numero 448 del 23 dicembre 1998?

Con la risposta all’interpello numero 241 del 15 luglio 2019, erroneamente numerata nel documento, l’Agenzia delle Entrate dà il suo via libera ai coniugi per i benefici anche sul secondo acquisto.

Agevolazione prima casa anche sul secondo acquisto, parola dell’Agenzia delle Entrate

Nell’argomentare la sua posizione, parte dall’inquadramento dell’agevolazione per la prima casa: le regole per la sua applicazione sono contenute Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.

I benefici fiscali previsti si applicano agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse.

In particolare, il documento si sofferma sulle condizioni previste per la titolarità di diritti su immobili da parte dell’acquirente e ne evidenzia due:


Tra le condizioni previste dalla suddetta Nota vi sono quelle relative alla titolarità di diritti su immobili da parte dell’acquirente. Essa dispone al riguardo:

“b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo”
.

Applicando queste regole al caso analizzato, non c’è dubbio che i coniugi possano accedere ai benefici fiscali perché “non risultando più titolari della proprietà dell’abitazione agevolata, possono nuovamente richiedere l’applicazione dell’agevolazione in relazione all’acquisto della nuova casa d’abitazione, sempreché siano rispettate le condizioni stabilite dalla citata Nota II-bis”.

E anche la volontà di conservare la proprietà del garage non può essere un ostacolo alla fruizione dell’agevolazione perché la norma ammette la “titolarità di unità immobiliari censite in categorie diverse da quelle abitative, ancorché acquistate fruendo dell’agevolazione ‘prima casa”.

In conclusione, poi, l’Agenzia delle Entrate fornisce ai coniugi alcune indicazioni importanti:

“L’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede l’attribuzione di un credito d’imposta a favore di coloro che, dopo aver alienato un immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni “prima casa”, provvedano ad acquisire a qualsiasi titolo, entro un anno dalla alienazione, un’altra casa di abitazione non di lusso, al ricorrere nuovamente delle condizioni “prima casa”, dettate dalla citata Nota IIbis. Come previsto dal citato articolo 7, è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L’ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso”.

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