Acquisto carburante per autotrazione e tracciabilità dei pagamenti: istruzioni AdE

Acquisto carburante per autotrazione e obbligo di tracciabilità dei pagamenti per la detraibilità dell'Iva e la deducibilità dei costi: le regole da seguire quando si instaura un rapporto di conto corrente tra ente associativo e imprese. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica numero 19 pubblicata il 15 novembre 2019.

Acquisto carburante per autotrazione e tracciabilità dei pagamenti: istruzioni AdE

Acquisto carburante per autotrazione e obbligo di tracciabilità dei pagamenti ai fini della detraibilità dell’Iva e la deducibilità dei costi, quali sono le regole da seguire? E come è giusto procedere nel caso in cui ci sia un rapporto di conto corrente tra un consorzio o una cooperativa e le imprese di autotrasporto consociate?

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica numero 19 del 15 novembre 2019.

Come di consueto, lo spunto per il chiarimento arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è un ente associativo che si aggiudica i servizi di trasporto, poi svolti dalle imprese associate.

Agenzia delle Entrate - Consulenza giuridica numero 19 del 15 novembre 2019
Consulenza giuridica - Chiarimenti circa il corretto adempimento dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione.

Acquisto carburante per autotrazione e tracciabilità dei pagamenti: istruzioni dall’Agenzia delle Entrate

Ruolo dell’ente è anche quello di provvedere all’acquisto del carburante per cederlo alle società di autotrasporto a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato.

Tra le due parti si instaura un rapporto di conto corrente, in base al quale si realizza un meccanismo di compensazione tra i debiti delle imprese per gli acquisti di carburante e i crediti che quest’ultime vantano nei confronti dell’ente per i servizi di trasporto resi.

A partire dal 1° luglio 2018, nel caso di acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, la deduzione della spesa ai fini delle imposte dirette e la detrazione dell’Iva è possibile solo in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante.

Le imprese associate, nel caso analizzato, non pagano il carburante al momento dell’acquisto e l’ente si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la giusta procedura da adottare per essere in linea con l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione previsto dall’articolo 19-bis.1 del Decreto Iva.

La procedura adottata prevede che tutte le operazioni oggetto di compensazione, a decorrere dal 2019, siano documentate con fattura elettronica.

E inoltre si specifica che il pagamento del saldo che riguarda gli importi non compensati a favore di uno dei due soggetti del rapporto viene effettuato con mezzi tracciabili.

L’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica numero 19 del 15 novembre 2019 approva la soluzione adottata dall’ente e specifica:

“Non verificandosi il pagamento al momento dell’acquisto, si è del parere che l’impresa non sia soggetta in questa fase all’obbligo di tracciabilità del pagamento per la deduzione della spesa ai fini delle imposte sui redditi e della detraibilità dell’Iva di cui ai citati articoli 164, comma 1-bis, del TUIR e 19-bis1, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 633 del 1972, ma solo successivamente con riguardo al pagamento del saldo per gli importi eventualmente non compensati.

Resta, invece, l’obbligo di certificazione degli acquisti con fattura elettronica, già in vigore dal 1° luglio 2018, per le cessioni effettuate al di fuori degli impianti stradali di carburante destinato a veicoli che circolano su strada, e dal 1° gennaio 2019 per tutte le cessioni effettuate da soggetti residenti o stabiliti, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.

Acquisto carburante per autotrazione e tracciabilità dei pagamenti: le regole da seguire

Nell’argomentare la sua posizione, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che la soluzione proposta è in linea con la risposta all’interpello numero 189 fornita il 12 giugno 2019.

Ma chiarisce che, perché l’acquisto di carburante per autotrazione sia effettuato nel rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti, è necessario che si rispettino alcune condizioni:

  • l’acquisto del carburante da parte dell’ente associativo deve avvenire con pagamento tracciabile documentato con fattura elettronica;
  • i singoli acquisti di carburante effettuati da ciascuna impresa di autotrasporto associata devono essere documentati con fattura elettronica;
  • i rapporti di debito e credito tra l’ente associativo e le singole imprese derivanti dal contratto di conto corrente risultino da chiare e dettagliate evidenze contabili;
  • i pagamenti degli importi eventualmente non compensati devono essere effettuati con mezzi tracciabili.

L’ente associativo e le imprese di autotrasporto che hanno un rapporto di conto corrente devono tener presente questi quattro punti fondamentali per l’acquisto del carburante e per il rispetto dell’obbligo della tracciabilità.

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