Accordo di ristrutturazione dei debiti prima del 2016, non c’è responsabilità solidale

Rosy D’Elia - Imposte

Accordo di ristrutturazione dei debiti, anche se precedente al 2016, non c'è responsabilità solidale. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello di consulenza giuridica numero 21 del 6 dicembre 2019.

Accordo di ristrutturazione dei debiti prima del 2016, non c'è responsabilità solidale

Anche per un accordo di ristrutturazione dei debiti antecedente al 2016 non c’è responsabilità solidale a carico del cessionario di un’azienda per il pagamento di imposte e sanzioni imputabili al cedente. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta alla consulenza giuridica numero 21 del 6 dicembre 2019.

Anche se l’articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo numero 472 del 18 dicembre 1997, che ha modificato la disciplina sulla responsabilità solidale in caso di cessione d’azienda è stato introdotto a partire dal 2016, l’anno non segna uno spartiacque.

Il chiarimento sul tema arriva, come di consueto, dall’analisi di un caso pratico.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello di consulenza giuridica numero 21 del 2019
Consulenza giuridica - Ambito temporale di applicazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Accordo di ristrutturazione dei debiti, anche prima del 2016 non c’è responsabilità solidale

Un contribuente, cessionario di un’azienda in seguito ad un accordo di ristrutturazione dei debiti, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per chiedere chiarimenti sui tempi di applicazione delle novità introdotte nella normativa.

L’articolo 14 del decreto legislativo numero 472 del 1997 dispone che:

  • il cessionario è responsabile in solido con il cedente, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione di quest’ultimo ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo di azienda, per il pagamento delle imposte e delle sanzioni che riguardano le violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due anni precedenti, ancorché non contestate o irrogate alla data della cessione, nonché per le violazioni già contestate (e per le sanzioni già irrogate), nello stesso periodo, anche se commesse in precedenza;
  • la responsabilità del cessionario è, comunque, limitata al debito che risulta, alla data del trasferimento, dagli atti degli Uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza;
  • la responsabilità del cessionario non è, peraltro, soggetta alle limitazioni nel caso in cui la cessione sia attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.

Dal 1° gennaio 2016, con il comma 5-bis, viene introdotta l’esclusione dalla responsabilità solidale del cessionario nel caso in cui la cessione avvenga nei seguenti casi:

  • una procedura concorsuale;
  • un accordo di ristrutturazione dei debiti,
  • un piano attestato o un procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento o di liquidazione del patrimonio.

L’esclusione si applica a tutte le ipotesi di trasferimento d’azienda, compreso il conferimento.

Con la risposta all’interpello di consulenza giuridica numero 21 del 6 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di non considerare responsabile in solido il cessionario, in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti, anche antecedente al 2016.

Accordo di ristrutturazione dei debiti, esclusa la responsabilità solidale

Le motivazioni della risposta derivano dal fatto che l’intervento sulla norma, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, non ha fatto altro che formalizzare una prassi già consolidata.

Nel testo si legge:

“Già prima di tale modifica normativa, la risoluzione ministeriale n. 112/E del 12 luglio 1999 aveva limitato la responsabilità solidale a carico del cessionario di un’azienda (o di un ramo di azienda) per il pagamento di imposte e sanzioni imputabili al cedente alle sole “cessioni su base volontaria e negoziale e non già a quelle con evidenti profili pubblicistici”, quali quelle effettuate nell’ambito delle procedure fallimentari”.

Come per i casi di fallimento, il nuovo comma 5 bis dell’articolo 14 ha trasformato in norma un principio già acquisito in via interpretativa e applicabile anche prima del 1° gennaio 2016 a tutte le procedure diverse dal fallimento, ma con le stesse caratteristiche.

L’Agenzia delle Entrate, quindi, stabilisce:

“Pertanto, anche per gli accordi di ristrutturazione dei debiti la modifica operata dall’articolo 16, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 158 del 2015 all’articolo del decreto legislativo n. 472 del 1997 non ha portata innovativa e, come tale, trova applicazione agli atti di cessione di azienda (o di ramo di azienda) posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2016.

E in conclusione chiarisce:

“Resta fermo che le limitazioni della responsabilità solidale del cessionario vengono meno qualora la cessione dell’azienda - anche se avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni - sia stata attuata in frode ai crediti di natura tributaria (cfr. citato articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 472 del 1997)”.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network