Stralcio cartelle e sospensione versamenti: DURC anche sopra i 30.000 euro di reddito

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazioni e adempimenti

Stralcio delle cartelle, versamenti sospesi per i debiti fino a 5.000 euro a prescindere dal limite di reddito. Anche per chi supera la soglia dei 30.000 euro, l'INPS procederà al rilascio del DURC, verificando esclusivamente data e importo del carico. I dettagli nel messaggio n. 2704/2021.

Stralcio cartelle e sospensione versamenti: DURC anche sopra i 30.000 euro di reddito

Stralcio delle cartelle, la sospensione dei versamenti relativi ai debiti fino a 5.000 euro libera il DURC, a prescindere dal rispetto del limite di reddito di 30.000 euro.

È l’INPS a fornire le indicazioni operative relative all’accertamento della regolarità contributiva per i contribuenti potenzialmente ammessi allo stralcio delle cartelle, misura introdotta dal decreto Sostegni e per la quale si attende a breve il decreto attuativo.

Alla luce dei tempi tecnici per la procedura di annullamento dei debiti relativi al periodo 2000-2010, il decreto Sostegni ha previsto la sospensione della riscossione di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro alla data del 23 marzo 2021. Una misura che si applica a prescindere dal rispetto del requisito reddituale di 30.000 euro.

Il rilascio del DURC avverrà quindi senza tener conto del reddito del richiedente. Questo è quanto dispone l’INPS nel messaggio n. 2704 del 23 luglio 2021.

Stralcio cartelle e sospensione versamenti: DURC anche sopra i 30.000 euro di reddito

I controlli dell’INPS preventivi al rilascio del DURC verranno effettuati con esclusivo riferimento all’importo residuo del carico e al periodo temporale. Non sarà preso in considerazione il requisito reddituale.

Il messaggio INPS n. 2704/2021, messo a disposizione sulle pagine del Sole24Ore, fornisce chiarimenti in merito alla verifica della regolarità contributiva alla luce delle misure previste dall’articolo 4 del decreto Sostegni.

Lo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro si accompagna alla temporanea sospensione della riscossione per i debiti non superiori a tale soglia. Uno stop necessario nelle more dell’adozione del decreto attuativo MEF, e che durerà fino alla data di annullamento che verrà stabilita.

Il decreto firmato dal Ministero dell’Economia fissa al 31 ottobre 2021 il termine ultimo per la cancellazione dei debiti relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, e a beneficiarne saranno i contribuenti con redditi non superiori a 30.000 euro nell’anno d’imposta 2019.

Il requisito reddituale è uno dei parametri fondamentali per l’accesso allo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro. Non si applica invece ai fini della sospensione dei versamenti.

Questo è quanto specifica l’INPS dopo aver acquisito il parere di Ministero del Lavoro e MEF.

Stralcio delle cartelle, rilascio del DURC per i carichi fino a 5.000 euro dal 2000 al 2010

La sospensione delle procedure di riscossione è ampia ed è applicata tenuto conto di due parametri:

  • requisito oggettivo (carichi fino a 5.000 euro);
  • requisito temporale (carichi affidati nel periodo tra il 2000 e il 2010).

Il rispetto del requisito oggettivo e di quello temporale consentirà quindi di ottenere il DURC anche in caso di mancato versamento delle somme contenute nelle cartelle sospese, senza ulteriori verifiche sui redditi dichiarati.

La regolarità contributiva, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2 lettera b) del DM del 30 gennaio 2015, “sussiste comunque in caso di (…) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.”

Ed è alla luce delle disposizioni legislative relative allo stralcio delle cartelle e della normativa relativa alla verifica della regolarità contributiva, che l’INPS comunica come, ai fini del rilascio del DURC, in presenza di debiti non saldati si verificherà esclusivamente che l’importo relativo a cartelle affidate dal 2000 al 2010 risulti uguale o inferiore a 5.000 euro alla data del 23 marzo 2021.

In tale ipotesi la regolarità contributiva sussisterà a prescindere dalla presenza di debiti non saldati.

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