Regolarizzazione per ex frontalieri e vecchi iscritti Aire: arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Regolarizzazione per ex frontalieri e vecchi iscritti Aire: l'Agenzia delle Entrate con una circolare pubblicata oggi, 13 giugno 2018, ha fornito chiarimenti in materia.

Regolarizzazione per ex frontalieri e vecchi iscritti Aire: arrivano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E pubblicata oggi, 13 giugno 2018, ha fornito alcuni chiarimenti sulla possibilità, per gli ex frontalieri e per gli iscritti all’Aire, di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dichiarativi connessi alle attività finanziarie e alle somme detenute nello stesso Stato estero in cui veniva prestato il lavoro dipendente o autonomo, derivanti da tali tipologie di reddito ovvero dalla vendita di immobili detenuti nel medesimo Stato estero in cui era stata prestata l’attività lavorativa.

Inoltre è stato spiegato che la regolarizzazione è aperta anche per chi ha ricevuto processi verbali di constatazione, inviti e questionari.

Il documento pubblicato dall’Amministrazione finanziaria segue il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 1° giugno – con cui sono state emanate le disposizioni di attuazione dell’articolo 5-septies e approvato modello e le relative istruzioni per accedere alla procedura – e la risoluzione n. 43/E del 6 giugno che ha istituito il codice tributo (8080) da utilizzare per il versamento delle somme dovute.

Regolarizzazione per ex frontalieri e vecchi iscritti Aire: la circolare dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 12/E del 13 giugno 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità, per gli ex frontalieri e i vecchi iscritti all’Aire (Anagrafe dei residenti all’estero),di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dichiarativi connessi alle attività finanziarie e alle somme detenute nello stesso Stato estero in cui veniva prestato il lavoro dipendente o autonomo, derivanti da tali tipologie di reddito ovvero dalla vendita di immobili detenuti nel medesimo Stato estero in cui era stata prestata l’attività lavorativa.

Circolare n. 12/E del 13 giugno 2018 dell’Agenzia delle Entrate
Articolo 5-septies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante “Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero”. Indicazioni operative.
Comunicato stampa del 13 giugno 2018 dell’Agenzia delle Entrate
Fisco, regolarizzazione per ex frontalieri e vecchi iscritti Aire: in una circolare i chiarimenti delle Entrate

Regolarizzazione per ex frontalieri e vecchi iscritti Aire: quali soggetti possono accedere alla procedura?

Possono accedere alla procedura i clienti i contribuenti (e i loro eredi) rientrati in Italia dopo essere stati fiscalmente residenti all’estero ed iscritti all’Aire o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa in una zona di frontiera, anche se in seguito di nuovo “frontalieri” o residenti all’estero, purché alla data del 6 dicembre 2017 il contribuente abbia ancora in essere con l’intermediario il rapporto finanziario relativo alle attività e alle somme da regolarizzare.

Per esempio un lavoratore che in passato era residente all’estero e iscritto all’Aire, che successivamente è tornato residente in Italia, e che nel 2017 si è di nuovo iscritto all’Aire potrà accedere alla procedura.

Tale contribuente potrà infatti presentare istanza per regolarizzare i periodi di imposta in cui è tornato fiscalmente residente in Italia e ha violato gli obblighi di monitoraggio, a patto che per questi anni ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge.

Non potranno invece accedere alla procedura coloro che hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione.

Coloro che, invece, hanno ricevuto inviti, questionari e processi verbali di constatazione potranno presentare istanza.

L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 12/E ha chiarito, infine, quali sono le attività finanziarie detenute all’estero e i periodi di imposta regolarizzabili (2012-2016) e ha fornito ulteriori precisazioni riguardo alle ulteriori annualità per cui opera il raddoppio dei termini (2007-2011).

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