Proroga ufficiale delle imposte sui redditi, saldo e primo acconto slittano al 15 settembre 2021. La nuova scadenza riguarda i titolari di partita IVA soggetti ISA, forfettari compresi. La legge di conversione del decreto Sostegni bis non prevede tuttavia la possibilità di differimento ai 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,40 per cento.

Proroga ufficiale delle imposte sui redditi: la scadenza passa al 15 settembre 2021 per i titolari di partita IVA che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, inclusi i forfettari.
La novità è contenuta nella legge di conversione del decreto Sostegni bis, approvata in via definitiva.
La proroga delle imposte sui redditi consentirà di versare saldo e acconto di IRPEF, IRES, IRAP e imposte sostitutive entro il 15 settembre 2021 e senza maggiorazioni.
Non è prevista la possibilità di differire i versamenti ai 30 giorni successivi, applicando lo 0,40 per cento di maggiorazione.
Proroga imposte al 15 settembre 2021 nel decreto Sostegni bis
È stato nuovamente modificato il calendario delle scadenze delle imposte sui redditi dovute dai titolari di partita IVA.
Dopo la proroga d’urgenza del termine ordinario del 30 giugno 2021, per i versamenti di saldo e primo acconto IRPEF, IRES, IRAP e annesse imposte sostitutive, è stato previsto un ulteriore rinvio al 15 settembre 2021 senza maggiorazioni.
L’emendamento approvato e rientrato nel testo della legge di conversione del decreto Sostegni bis ha fissato al 15 settembre 2021 la nuova scadenza per il versamento delle imposte sui redditi, senza l’applicazione di maggiorazioni.
Rispetto all’ipotesi di una proroga lunga al 30 settembre, la scadenza ultima per il versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 viene anticipata di qualche settimana, avvicinandosi al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 ai fini dell’accesso al fondo perduto a conguaglio.
La proroga al 15 settembre 2021 non prevede la possibilità di beneficiare dell’ulteriore differimento ai 30 giorni successivi.
Come previsto dal nuovo articolo 9-ter della legge di conversione del decreto Sostegni bis, la proroga è disposta “in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435”, il quale prevede per l’appunto che:
“I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.”
Proroga imposte al 15 settembre 2021 per ISA e forfettari
Sono 4,3 milioni i titolari di partita IVA nei confronti dei quali si applica la nuova proroga dei versamenti al 15 settembre 2021.
Rispetto alla platea dei soggetti ammessi, già delineati dal DPCM del 28 giugno 2021, non si segnalano novità. In attesa di conferme, si applica quindi ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli ISA.
La proroga abbraccia anche i soggetti che rientrano in cause d’esclusione dall’applicazione degli ISA, si pensi alle partite IVA che hanno subito rilevanti perdite di fatturato a causa del Covid-19 o ai titolari di partita IVA in regime forfettario.
Rientrano tra gli ammessi alla proroga anche i soci di società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, e che rientrano nell’ambito delle attività soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Proroga imposte al 15 settembre 2021 nel decreto Sostegni bis