Sanzioni sulla fattura elettronica tardiva, errata o incompleta

Fattura elettronica: in caso di emissione incompleta, tardiva o errata scattano le sanzioni, ecco gli importi e gli strumenti per ridurli

Sanzioni sulla fattura elettronica tardiva, errata o incompleta

La Legge prevede sanzioni per le fatture elettroniche inviate in ritardo, con errori, scartate dal Sdi o ancora omesse.

Con la datata ma sempre attuale risposta all’interpello numero 129/2020, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la linea rigida sui termini da rispettare: non è possibile spostare in avanti il termine dei 12 giorni in caso di fattura immediata, anche se la scadenza ricorre in un giorno festivo.

Trascorso il periodo transitorio o di moratoria previsto per i titolari di partita IVA nei primi mesi dall’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica, gli errori iniziali nella predisposizione e nell’invio telematico della fattura elettronica sono stati considerati in qualche modo fisiologici nel primo anno di applicazione, anche e soprattutto tenendo presente che si è trattato di una vera e propria rivoluzione, non solo tecnologica ma anche organizzativa.

Nell’analisi che segue faremo il punto su regole, importi e possibilità di ravvedimento operoso delle sanzioni previste per il tardivo o errato invio della fattura elettronica, oltre che sui principali codice errori previsti dall’Agenzia delle Entrate.

Un focus inoltre sui termini di invio per i soggetti obbligati alla fattura elettronica dal 1° luglio 2022, per i quali lo scorso anno sono stati previsti in via temporanea tempi di emissione più lunghi.

Recentemente, con il provvedimento numero 61196/2023, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per spiegare il contenuto delle lettere di compliance che alcuni contribuenti riceveranno nelle prossime settimane ed alle quali sarà importante rispondere correttamente e per tempo.

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Sanzioni fatturazione elettronica 2023, importi diversi a seconda della violazione commessa:

Tipologia di violazioneRiferimento normativoSanzioni amministrative
Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997 Da 250 euro a 2.000 euro
Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997 Dal 90 al 180 per cento dell’imposta, con importo minimo di 500 euro
Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge Articolo 6 comma 2 d. lgls. 471/1997 Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro
Violazioni solo formali Articolo 6 comma 5-bis d. lgs. 472/1997 Niente sanzioni

I riferimenti normativi essenziali in materia di sanzioni sulla fatturazione elettronica tardiva, omessa o errata sono quindi:

A questo proposito, è bene evidenziare che nel caso di violazioni di più obblighi legati alla fatturazione elettronica o alla registrazione le sanzioni si applicano una sola volta, nel rispetto del principio del cumulo giuridico.

Appare opportuno comunque richiamare in questa sede quanto era stato previsto nel corso del periodo di moratoria valido nel 1° anno di applicazione della fattura elettronica.

Sanzioni fatturazione elettronica previste nel periodo transitorio, importi e date diversi a seconda che si tratti di contribuenti IVA mensili o trimestrali:

Periodicità liquidazione IVAData fatturaSanzioni
Trimestrale Uguale o inferiore al 30 giugno 2019 a) Niente sanzioni se la fattura viene emessa ed inviata all’Agenzia delle Entrate entro il termine di scadenza della liquidazione IVA relativa al periodo cui la fattura si riferisce b) 20% delle sanzioni previste in via ordinaria (vedi paragrafo successivo) se la fattura viene emessa ed inviata all’Agenzia delle Entrate entro il termine di scadenza della liquidazione IVA relativa al periodo successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Mensile Uguale o inferiore al 30 settembre 2019 Stesse regole di cui sopra

Le sanzioni di cui sopra o meglio, il meccanismo di riduzione delle sanzioni sulla fatturazione elettronica omessa, tardiva o errata, sono state introdotte in via transitoria dall’articolo 10 del DL 119/2018 per venire incontro alle esigenze di rodaggio del sistema nel suo complesso e sono state applicabili nell’anno di esordio della fattura elettronica sia per le fatture immediate che per quelle differite.

Per l’IVA a debito sulle fatture emesse dallo scorso 1° luglio 2020 le sanzioni previste in caso di fattura elettronica tardiva, omessa o errata sono quelle ordinarie e sintetizzate nella tabella di cui sopra.

Sanzioni fatturazione elettronica per i forfettari: più tempo per l’emissione nel terzo trimestre 2022

Le regole sopra analizzate sono ormai cristallizzate nella normativa di riferimento della fatturazione elettronica.

A queste si affiancano le recenti novità introdotte e, in particolare, quelle che riguardano i nuovi soggetti obbligati alla fattura elettronica dallo scorso 1° luglio 2022.

Come noto, da questa data anche i titolari di partita IVA in regime forfettario, dei minimi così come le associazioni sportive dilettantistiche sono tenuti ad adeguarsi allo standard della fatturazione elettronica. Un esonero “residuale” è previsto fino al 31 dicembre 2023 esclusivamente per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 25.000 euro.

L’avvio dell’obbligo per i forfettari e per gli altri soggetti precedentemente esonerati è stato affiancato ad un periodo di gestione più blanda dal regime sanzionatorio.

Nel dettaglio, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022 l’emissione della fattura elettronica sarà possibile entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Non si applicheranno sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica se si rispetta quindi la scadenza del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2022.

Di seguito qualche esempio su come calcolare le scadenze da rispettare.

Data operazione Scadenza a regimeScadenza III trimestre 2022 (Art. 18 DL n. 36/2022)
1° luglio 13 luglio 31 agosto
5 luglio 18 luglio 31 agosto
1 ottobre 13 ottobre -
5 ottobre 18 ottobre -

Sanzioni fatturazione elettronica 2023 e ravvedimento operoso

Le sanzioni da pagare in caso di omessa, errata o tardiva fatturazione elettronica possono essere ridotte tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

In estrema sintesi, giova in questa sede ricordare che l’articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 prevede le seguenti riduzioni delle sanzioni:

  • 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
  • 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
  • 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
  • 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.

Sanzioni fatturazione elettronica 2023: novità nei termini di emissione della fattura

Il regime sanzionatorio di cui abbiamo parlato sinora deve essere valutato sulla base del momento in cui l’emissione della fattura elettronica è obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

In questo senso, occorre evidenziare quanto segue:

  • nel caso della fattura immediata l’invio della fattura elettronica al Sdi è possibile entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, ovvero dalla data del documento. Si tratta di una novità recentemente introdotta dal cosiddetto Decreto Crescita;
  • nel caso della fattura differita l’emissione e l’invio telematico della fattura elettronica deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Errori fatturazione elettronica: cosa fare in caso di scarto?

Ci sono dei casi in cui è possibile evitare le pesanti sanzioni previste in materia di fattura elettronica semplicemente ponendo in essere le corrette procedure.

È il caso della fattura elettronica scartata dal Sistema di Interscambio (Sdi): come previsto dal provvedimento della stessa Agenzia delle Entrate dello scorso 30 aprile 2018, la fattura elettronica scartata può essere reinviata entro i 5 giorni dalla data di notifica dello scarto.

La notifica dello scarto contiene sempre la tipologia di errori commessi nella fatturazione elettronica.

Proponiamo quindi di seguito una tabella sinottica con i principali codice errori che si possono leggere nelle ricevute/notifiche di scarto dello Sdi:

Codice errori fatturazione elettronicaCausale dello scarto
Codice errore 00001 nome file non valido ovvero il nome del file da inviare al Sdi deve essere formato da IT, identificativo fiscale soggetto emittente, simbolo ( _ ), progressivo alfanumerico da 5 caratteri, formato xml
Codice errore 00002 nome file duplicato ovvero il nome file è stato già usato in un precedente invio telematico
Codice errore 00003 le dimensioni del file superano quelle massime consentite ovvero 5Mb
Codice errore 00102 file non integro ovvero il file xml risulta danneggiato/manomesso
Codice errore 00403 file con data successiva a quella di ricezione ovvero il caso in cui il file xml contiene erroneamente una data successiva a quella di invio telematico
Codice errore 00417 file con identificativo fiscale IVA e codice fiscale non valorizzati ovvero il caso in cui il file xml non contiene partita iva e/o codice fiscale del soggetto emittente

Codice tributo modello F24 per il pagamento delle sanzioni sulla fatturazione elettronica tardiva, omessa o errata

Nel caso in cui ci si accorga di omissioni, errori o ritardi nella fatturazione elettronica occorre ravvedersi mediante il pagamento delle sanzioni di cui abbiamo parlato sinora.

Il pagamento deve essere eseguito tramite modello F24, compilando la sezione erario ed utilizzando il codice tributo 8911.

Sanzioni fattura elettronica emessa in ritardo ma con liquidazione IVA corretta

Le sanzioni sull’emissione tardiva della fattura elettronica vengono irrogate anche quando il contribuente - nonostante il ritardo dell’emissione e/o dell’invio allo SdI della fattura medesima - liquida e paga correttamente l’IVA dovuta.

La conferma è arrivata dalla risposta all’interpello numero 528 dello scorso 16 dicembre 2019 con il quale l’Agenzia delle Entrate ha associato questa fattispecie alla violazione dell’articolo 6 del decreto legislativo numero 471/1997.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello numero 528 del 16 dicembre 2019
Le sanzioni per il tardivo invio delle fatture elettroniche vengono irrogate anche quando il contribuente ha correttamente liquidato e versato l’IVA. Ciò poiché tali violazioni rientrano nel campo delle cd «violazioni formali» ovvero quelle coincidenti con «inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale»

Fattura immediata e sanzioni: il termine dei 12 giorni è valido anche in caso di festivo

Sempre da un documento di prassi, la risposta all’interpello numero 129/2020, arriva un nuovo chiarimento dall’Agenzia delle Entrate che conferma una linea rigida sui tempi della fattura elettronica.

Si specifica che la trasmissione della fattura immediata oltre la scadenza dei 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, anche se cade in un giorno festivo, è punibile con le sanzioni previste dalla legge.

Il motivo? Non è possibile applicare la norma secondo la quale gli adempimenti, anche se solo telematici, che scadono in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

La regola, infatti, riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Nel caso della fattura, ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate, bisogna tutelare la controparte contrattuale, a cui è destinato il documento, e garantire la possibilità di esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 129 del 14 maggio 2020
Interpello Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -Invio tardivo fatture immediate.

Avvisi e lettere di compliance 2023 emessi dall’Agenzia delle Entrate: cosa, quando e come rispondere

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate numero 61196 del 6 marzo 2023 l’amministrazione finanziaria ha fornito tutte le istruzioni per rispondere alle lettere inviate dalla stessa Agenzia delle Entrate ai contribuenti per la segnalazione di errori o ritardi registrati nell’invio delle fatture elettroniche degli anni precedenti.

Provvedimento Agenzia delle Entrate numero 61196/2023
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici. Provvedimento Agenzia delle Entrate numero 61196 del 6 marzo 2023

In caso di ritardo sui termini previsti per la trasmissione della fattura elettronica e dei corrispettivi telematici, i soggetti passivi IVA ricevono la segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate:

“ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia”,

motiva l’Amministrazione finanziaria.

La lettera di compliance riporta i seguenti dati:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione e periodo d’imposta;
  • codice atto;
  • modalità attraverso le quali è possibile accedere ai dettagli sull’anomalia riscontrata;
  • istruzioni da seguire per richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
  • istruzioni per regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

Il contribuente, destinatario della lettera di compliance, può accedere ai dati anche dal portale dell’Agenzia delle Entrate:

  • tramite il cassetto fiscale;
  • l’area web Fatture e Corrispettivi, che mette in evidenza:
    • l’elenco delle fatture emesse oltre i termini previsti con i seguenti dettagli:
      • Numero delle fatture emesse in ritardo;
      • Tipo fattura;
      • Tipo Documento;
      • Numero Fattura/Documento;
      • Data Fattura/Documento;
      • Data di trasmissione;
      • Identificativo SDI file.
    • l’elenco dei corrispettivi giornalieri telematici trasmessi oltre i termini:
      • Numero degli invii trasmessi in ritardo;
      • ID Invio;
      • Matricola dispositivo;
      • Data di rilevazione;
      • Data di trasmissione.

Le informazioni vengono messe anche a disposizione della Guardia di Finanza.

Come emerge dalle istruzioni fornite nella comunicazione, sono due le possibilità una volta che si riceve la lettera di compliance IVA:

  • richiedere o fornire nuovi dati all’Amministrazione finanziaria, anche tramite intermediari, per integrare le informazioni a disposizioni ed eventualmente rivedere la sua posizione;
  • sanare le irregolarità, come abbiamo visto sopra si potrà fruire dello strumento del ravvedimento operoso ma anche, e questo viene esplicitamente evidenziato dall’ultimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, della tregua fiscale 2023, con particolare riferimento alla sanatoria delle irregolarità formali e sostanziali, purché si ponga in essere la correzione entro il prossimo 31 marzo 2023 (termine oltre il quale si potrà ricorrere all’ordinario ravvedimento). Per sanare gli errori formali è possibile versare una somma pari a 200 euro per il periodo d’imposta, cui si riferiscono le violazioni, se le stesse non hanno avuto un impatto sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo.

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