Formazione Commercialisti ed Esperti contabili: il nuovo Regolamento 2022

Giulia Zaccardelli - Commercialisti ed esperti contabili

È in vigore per il 2022 il nuovo Regolamento sulla formazione continua obbligatoria per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili. Dalla durata minima dei corsi alla nuova disciplina per le piattaforme informatiche, di seguito tutte le novità.

Formazione Commercialisti ed Esperti contabili: il nuovo Regolamento 2022

Formazione continua per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, per il 2022 è in vigore il nuovo Regolamento.

Il Regolamento per la formazione professionale continua, approvato dal Consiglio Nazionale di categoria il 16 giugno 2021, ha ottenuto il via libera da parte della Ministra della Giustizia il 23 novembre 2021, ed è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale ministeriale n. 24 del 31 dicembre 2021.

A fare il punto delle novità è l’informativa del CNDCEC n. 119/2021, che illustra le modifiche apportate.

Tra queste, nel nuovo Regolamento viene fissata a 12 ore la durata minima dei corsi, assente nella versione precedente.

Anche i professionisti sospesi perché non hanno adempiuto all’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale saranno tenuti a conseguire i crediti formativi previsti dal Regolamento.

Viene riscritta inoltre la disciplina sugli esoneri, introducendo tra i motivi anche l’assunzione di cariche elettive che danno diritto a fruire di permessi ed esenzioni.

Le novità riguardano anche le piattaforme informatiche su cui è possibile fare formazione in modalità e-learning.

Infine, nel nuovo Regolamento ci sono anche i nuovi codici materie nell’area F.1 per la formazione degli esperti indipendenti.

Di seguito le novità più nel dettaglio.

Formazione Commercialisti ed Esperti contabili: il nuovo Regolamento 2022

Le novità sul Regolamento per la formazione professionale continua sono racchiuse nell’informativa del CNDCEC numero 119/2021.

Come sottolineato dal Consiglio, il Regolamento è stato revisionato per:

  • estendere l’obbligo di formazione anche agli iscritti sospesi per la mancata comunicazione all’Ordine del domicilio digitale;
  • introdurre il requisito della durata minima di 12 ore per le attività di “formazione” di cui all’articolo 1, comma 5;
  • coordinare le norme ai contenuti della regolamentazione dei corsi di alta formazione SAF;
  • precisare le caratteristiche delle piattaforme informatiche autorizzate dal CNDCEC per l’erogazione delle attività in modalità e-learning;
  • garantire la corretta attribuzione dei crediti formativi agli iscritti e alle “attività di formazione” di cui all’articolo 1, comma 5;
  • precisare come si determina il periodo di esonero e il valore dei crediti eventualmente conseguiti dall’iscritto in questo regime;
  • ridurre il numero di ore di attività gratuita e riformulare le caratteristiche di questi eventi offerti;
  • precisare che l’autorizzazione concessa ai soggetti che erogano la formazione non include la possibilità di chiedere l’accreditamento degli eventi in materia di contabilità pubblica e gestione economica finanziaria (C7bis), che necessitano della condivisione da parte del Ministero dell’Interno;
  • esplicitare il contenuto dell’istruttoria che gli Ordini svolgono in relazione alle attività formative che i Soggetti autorizzati chiedono di accreditare;
  • precisare che oltre agli Ordini, anche i soggetti autorizzati e le SAF possono richiedere, per eccezionali motivi, l’accreditamento delle attività formative anche dopo lo svolgimento delle stesse;
  • adeguare le norme che definiscono le modalità di comunicazione/trasferimento dei crediti formativi alle attuali funzionalità del portale.
Informativa CNDCEC 119/2021
Modifiche al Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Formazione Commercialisti ed Esperti contabili: 12 ore la durata minima dei corsi

Nel nuovo Regolamento viene introdotta la durata minima di 12 ore, come stabilisce il nuovo articolo 1 comma 5:

“L’attività di formazione consiste nella frequenza di eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale, di durata non inferiore alle 12 ore, che presentano contenuti articolati a seconda dell’obiettivo professionale da perseguire e tendono all’acquisizione di conoscenze specialistiche che concorrono a migliorare la qualificazione professionale e ad accrescerne le competenze.”

Il limite temporale era infatti assente nel vecchio testo.

Per attività di formazione si intende la frequenza di seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde, dibattiti e congressi approvati dal Consiglio Nazionale.

Questi corsi obbligatori possono riguardare tanto l’aggiornamento su competenze tecnico-professionali già acquisite, quanto la formazione su competenze specialistiche.

La formazione può essere a pagamento o gratuita.

Quanto a quest’ultima, la durata minima dei corsi si riduce da 4 a 2 ore.

L’Ordine garantisce eventi gratuiti in base al numero di iscritti al 1° gennaio, così ripartiti:

  • un minimo di 30 ore annue se gli iscritti non superano i 500;
  • un minimo di 60 ore annue se gli iscritti sono più di 500 ma meno di 1000;
  • un minimo di 90 ore annue se gli iscritti sono più di 1000.

Di queste ore, una parte deve essere dedicata alle materie quali ordinamento, deontologia, organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio e tecniche di mediazione, così distribuite:

  • 6 ore se gli iscritti non sono più di 500;
  • 9 ore se gli iscritti sono più di 500 ma meno di 1000;
  • 15 ore se gli iscritti sono più di 1000.

Formazione Commercialisti ed Esperti contabili: obbligatoria anche per i professionisti sospesi che non hanno comunicato la PEC

Una delle novità del Regolamento riguarda l’ampliamento dell’obbligo di formazione anche per i professionisti sospesi dall’esercizio per mancata comunicazione del domicilio digitale.

La comunicazione del domicilio digitale, per i professionisti, è obbligatoria dal 2020.

L’obbligo è stato introdotto dall’articolo 37 del Decreto Semplificazioni, che ha modificato l’articolo 16 del Decreto Legge 185/2008.

I commercialisti e contabili che non comunicano il proprio domicilio digitale all’Ordine ricevono una diffida ad adempiere entro 30 giorni.

Se allo scadere del termine non effettuano la comunicazione, vengono sospesi.

La sospensione dall’Ordine dura finché il commercialista e il contabile non adempiono all’obbligo.

Dal 1° gennaio 2022, anche i professionisti sospesi perché non hanno comunicato il proprio domicilio digitale, hanno l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione.

Formazione Commercialisti ed Esperti contabili: introdotte nuove cause di esonero

Il Regolamento riscrive la disciplina degli esoneri.

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili possono essere esentati dallo svolgimento della formazione professionale anche nel caso in cui assumano cariche pubbliche elettive che danno loro diritto a fruire di permessi o aspettativa dal lavoro.

Questo motivo di esenzione si aggiunge agli altri già previsti dal Regolamento precedente, che di seguito si ricordano:

  • maternità;
  • servizio civile volontario, malattia, infortunio, assenza dall’Italia, con interruzione dell’attività professionale per 6 mesi;
  • malattia grave del coniuge, dei componenti del nucleo familiare o di parenti e affini entro il 1° grado, debitamente documentata, e che comporti un’interruzione lavorativa di almeno 6 mesi;
  • altri casi di impedimento documentato, per cause di forza maggiore.

In questi casi, viene revisionata anche la modalità di calcolo dei crediti formativi obbligatori.

Se infatti il periodo di esonero termina prima della conclusione del triennio formativo, il professionista non deve acquisire ulteriori crediti rispetto a quelli già acquisiti prima del periodo di esenzione.

Ciò accade perché l’Ordine riduce i crediti da acquisire in misura proporzionale alla durata del periodo in cui il commercialista o il contabile è stato esonerato.

Formazione Commercialisti ed Esperti contabili: regole più specifiche per le piattaforme informatiche

La formazione può avvenire attraverso piattaforme informatiche, autorizzate dal Consiglio dell’Ordine, che erogano attività in modalità e-learning.

Il Regolamento specifica ulteriormente le caratteristiche di queste piattaforme.

Per essere idonee, infatti, devono tracciare gli accessi e i tempi di fruizione dell’attività formativa. La piattaforma, inoltre, deve rilasciare, attraverso la posta elettronica:

  • i dati dell’iscritto;
  • il numero di ore di partecipazione all’evento;
  • il numero di crediti formativi conseguiti;
  • la comunicazione di partecipazione dell’iscritto;
  • i dati dell’evento;
  • l’Ordine territoriale o il soggetto autorizzato che eroga la formazione.

Affinché i Commercialisti e i Contabili conseguano i crediti in modalità e-learning in materia di “Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali” - C7bis - dovranno effettuare dei test finali con domande a risposta multipla.

Ecco di seguito il pdf del nuovo Regolamento, con i nuovi codici materie area F.1, definiti per la formazione degli Esperti indipendenti.

Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Scarica il Regolamento per la formazione professionale continua di Commercialisti ed Esperti contabili, in vigore dal 1° gennaio 2022.

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