Comunicazione finanziamenti e capitalizzazioni 2016: istruzioni, scadenza e soggetti obbligati

Redazione - Dichiarazioni e adempimenti
Comunicazione finanziamenti e capitalizzazioni 2016: istruzioni, scadenza e soggetti obbligati

La comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa è un adempimento richiesto dal Fisco italiano al fine di ottenere i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno 2015, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a euro 3.600,00.

Soggetti obbligati sono imprese individuali e collettive, lavoratori autonomi ed istituti finanziari.

Ecco istruzioni, modello, scadenza della comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa.

Comunicazione finanziamenti e capitalizzazioni soci e familiari impresa 2016, modello ed istruzioni:

Comunicazione finanziamenti e capitalizzazioni: modalità di redazione del modello

Nella comunicazione finanziamenti e capitalizzazioni 2016 occorre compilare un modulo distinto per ogni socio.

Finanziamenti e capitalizzazioni devono essere comunicati solo nei casi in cui siano di importo complessivo, da valutare separatamente per i finanziamenti e per le altre forme di capitalizzazione, pari o superiore a 3.600 euro.

Dalla lettura delle istruzioni si evince che il limite va verificato con riferimento alla posizione del singolo socio, a prescindere da eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d’imposta.

Occorre procedere alla compilazione di un intercalare distinto per i finanziamenti e un altro per le capitalizzazioni.

Se nel periodo di imposta considerato dovessere essere presenti più finanziamenti (o capitalizzazioni) occorre indicare la data dell’ultima operazione di versamento.

Comunicazione finanziamenti e capitalizzazioni soci e familiari impresa 2016: soggetti obbligati

Soggetti obbligati alla comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa sono i seguenti:

  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie.

Comunicazione finanziamenti e capitalizzazioni soci e familiari impresa 2016: oggetto della comunicazione

Quali dati devono essere comunicati dai contribuenti con la comunicazione finanziamenti e capitalizzazioni soci e familiari impresa e imprenditore 2016? L’oggetto della comunicazione è rappresentato dai dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno 2015, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a euro 3.600,00.

Comunicazione finanziamenti e capitalizzazioni soci e familiari impresa 2016: scadenza e modalità di invio

La scadenza della comunicazione finanziamenti e capitalizzazioni soci e familiari impresa 2016 è il prossimo 31 ottobre. La modalità di invio è esclusivamente telematica, direttamente dal contribuente (tramite Fisconline) o per mezzo di un intermediario abilitato (tramite Entratel).

Sanzioni comunicazione finanziamenti e capitalizzazioni 2016

Qualora si riscontrasse un omesso o errato adempimento della comunicazione finanziamenti e capitalizzazioni soci 2016 occorrerebbe applicare le sanzioni di cui all’articolo 13, comma 2 del Dpr 605/73 in virtù del quale si applica la sanzione amministrativa da 206 a 5.164 euro.
Nel caso di comunicazioni incomplete o inesatte la sanzione può essere ridotta alla metà; è ammessa anche in questa fattispecie la definizione agevolata con riduzione della sanzione a 1/3 del minimo.

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