Autoliquidazione INAIL ditte cessate, adempimenti solo online dal 1° luglio 2021

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Autoliquidazione INAIL ditte cessate: per tutti gli adempimenti è disponibile dal 1° luglio 2021 il servizio online, l'unico che deve essere utilizzato in caso di chiusure nel corso dell'anno. Tutte le istruzioni nella circolare n. 18 del 25 giugno 2021.

Autoliquidazione INAIL ditte cessate, adempimenti solo online dal 1° luglio 2021

Autoliquidazione INAIL ditte cessate: dal 1° luglio 2021 sarà disponibile il nuovo servizio online, l’unico che potrà essere utilizzato per tutti gli adempimenti assicurativi in caso di chiusura dell’attività.

Con la circolare numero 18 del 25 giugno 2021 l’INAIL provvede a fornire tutte le istruzioni per i soggetti assicuranti onerati i quali, infatti, dovranno rispettare tutti gli obblighi previsti con le nuove modalità.

In particolare, il servizio INAIL permetterà loro di:

  • presentare la relativa denuncia entro 30 giorni dall’avvenuta cessazione;
  • inoltrare la dichiarazione delle retribuzioni entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione.

Si tratta di adempimenti, tra l’altro, che trovano ragione nella fine dell’attività, nei trasferimenti di azienda ad altro soggetto o nella chiusura per fallimento o, ancora, in situazioni assimilate.

Insomma, in tutti quei casi in cui il rapporto assicurativo istituito con un determinato codice ditta deve essere cessato, esaurendosi l’obbligo assicurativo per tutte le posizioni ad esso riferite.

Autoliquidazione INAIL ditte cessate, adempimenti solo online dal 1° luglio 2021

Titti gli atti relativi all’Autoliquidazione INAIL di ditte cessate potranno essere eseguiti solo con modalità telematiche tramite il servizio online disponibile dal 1° luglio prossimo.

L’accesso, dal menu Autoliquidazione dei servizi online - secondo quanto riferito nella circolare INAIL numero 18 - è riservato ai soggetti assicuranti e agli intermediari abilitati ai servizi per l’autoliquidazione.

INAIL - circolare numero 18 del 25 giugno 2021
Scarica la circolare su Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art.2, comma 3, del dpcm 22 luglio 2011. Nuovi servizi per i quali è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche: Autoliquidazione dei codici ditta cessati nel corso dell’anno.

L’Istituto specifica che è possibile accedere al servizio, anche contestualmente alla denuncia di cessazione dell’attività, tramite l’apposito link Autoliquidazione ditte cessate.

Con il nuovo servizio online le aziende, quindi, potranno effettuare le seguenti operazioni:

  • invio della dichiarazione delle retribuzioni relative al periodo dall’inizio dell’anno alla data di cessazione dell’attività per le polizze dipendenti;
  • il calcolo del premio a conguaglio, sia per le polizze artigiane che per le polizze dipendenti, che può essere sia a favore del soggetto assicurante che a favore dell’INAIL con conseguente obbligo di pagamento.

Autoliquidazione INAIL ditte cessate, i destinatari del servizio

Il servizio online Autoliquidazione ditte cessate è disponibile fino al giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione, poi il sistema si blocca.

Decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite PEC alla sede competente con attribuzione della relativa sanzione per il ritardo.

Inoltre, l’Istituto precisa che il servizio è riservato ai soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative territoriali (Pat) e, pertanto, attualmente sono esclusi:

  • i soggetti assicuranti titolari di un codice ditta nel quale sono presenti esclusivamente posizioni assicurative navigazione (Pan) oppure posizioni assicurative navigazione e posizioni assicurative territoriali (Pan e Pat);
  • l’autoliquidazione dei contributi associativi.

In questi due casi, infatti, continuano ad applicarsi le attuali modalità e, quindi, la compilazione dell’apposito modello pubblicato sul sito dell’INAIL e la trasmissione via PEC alla sede dell’Istituto competente.

Tra l’altro, l’utilizzo del servizio Autoliquidazione ditte cessate presuppone che siano già astati assolti i due seguenti obblighi:

  • sia stata inoltrata la denuncia di cessazione (cessazione codice ditta);
  • il premio relativo all’anno precedente sia stato regolato.

Infine, si ricorda che la denuncia di cessazione dell’attività può essere trasmessa anche contestualmente all’Autoliquidazione ditte cessate.

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