AdR, assegno di ricollocazione: nessuna sospensione per i lavoratori in CIGS

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

AdR, assegno di ricollocazione: nessuna sospensione per chi è in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. L'ANPAL, con la notizia del 5 febbraio 2019, chiarisce che le novità del decreto legge Reddito di Cittadinanza e Quota 100 riguardano solo chi percepisce la Naspi.

AdR, assegno di ricollocazione: nessuna sospensione per i lavoratori in CIGS

AdR, assegno di ricollocazione: nessuna sospensione per chi è in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. L’ANPAL, Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, con la notizia del 5 febbraio 2019, chiarisce che le novità del decreto legge numero 4 del 29 gennaio 2019 riguardano solo chi percepisce la Naspi.

Le disposizioni su Quota 100 e reddito di cittadinanza, oltre a estendere l’assegno di ricollocazione a chi beneficia del sostegno economico, modifica anche la platea dei cittadini che possono richiederlo: l’assegno di ricollocazione, infatti, è sospeso fino al 31 dicembre 2021 per le persone che beneficiano dell’indennità di disoccupazione da almeno 4 mesi.

I lavoratori e le lavoratrici in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria coinvolti in accordi di ricollocazione, secondo quando stabilito dal decreto legislativo numero 148 del 14 settembre 2015, possono invece ancora presentare la richiesta per ottenerlo.

AdR, assegno di ricollocazione: sospensione per chi percepisce Naspi, conferma per i lavoratori in CIGS

L’Assegno di ricollocazione, AdR, consiste in un importo, fino a 5.000 euro, da spendere presso i soggetti che forniscono servizi di assistenza intensiva alla ricerca di impiego come i Centri per l’Impiego e le agenzie per il lavoro accreditate.

Si tratta di uno strumento che aiuta le persone a migliorare le proprie possibilità di ricollocarsi nel mercato del lavoro.

Come chiarisce l’ANPAL, nella notizia del 5 febbraio 2019, chi è in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, il trattamento riconosciuto ai lavoratori sospesi o a orario ridotto di aziende in situazione di difficoltà produttiva, può ancora richiederlo.

L’articolo 9, comma 7, del Decreto Legge numero 4 del 28 gennaio 2019, disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, stabilisce che la possibilità di ottenere l’assegno di ricollocazione è sospesa fino al 31 dicembre 2021 per i soggetti di cui all’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ovvero chi percepisce l’indennità di disoccupazione da almeno 4 mesi.

Ma l’ANPAL chiarisce che le prestazioni relative agli AdR NASpI già in corso continueranno secondo le regole, le modalità operative e l’uso dei sistemi informativi.

Possono, invece, ripresentare domanda coloro che hanno ricevuto comunicazione positiva a seguito delle verifiche amministrative effettuate tra il 1° luglio 2018 e il 28 gennaio 2019.

AdR, assegno di ricollocazione: nessuna sospensione per i lavoratori in CIGS

Secondo quanto stabilito dal Decreto su reddito di cittadinanza e quota 100, dunque, i beneficiari di Naspi non hanno più possibilità di accedere all’AdR, Assegno di Ricollocazione, mentre i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Speciali possono ancora farlo.

La persona destinataria dell’assegno può scegliere liberamente l’ente da cui farsi assistere: il centro per l’impiego o l’operatore accreditato scelto assegna un tutor che affianca la persona attraverso un programma personalizzato di ricerca intensiva per trovare nuove opportunità di impiego adatte al suo profilo, una sorta di “navigator” ante litteram.

L’importo viene riconosciuto all’ente che fornisce il servizio di assistenza alla ricollocazione solo se la persona trova lavoro, non è il disoccupato o il lavoratore a beneficiare della somma.

L’assegno varia da un minimo di 250 euro ad un massimo di 5.000 euro in base al profilo di occupabilità della persona che si assiste: i due fattori rilevanti sono il tipo di contratto alla base del rapporto di lavoro ottenuto e il livello di difficoltà che si incontra per ricollocare la persona disoccupata.

Ma non tutti i contratti hanno valore per il riconoscimento dell’assegno di ricollocazione: solo il tempo indeterminato, compreso l’apprendistato, il tempo determinato, maggiore o uguale a 6 mesi (3 mesi per Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).

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