Rosy D’Elia

- Imposte


Ecobonus, ok al credito di imposta in compensazione con le accise

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Ecobonus, ok alla compensazione per il versamento delle accise dovute per la produzione e la vendita di energia elettrica e gas. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 1 del 7 gennaio 2020 con cui fornisce chiarimenti a un'azienda che riceve il credito di imposta dall'impresa che ha effettuato i lavori di riqualificazione energetica.

Ecobonus, è possibile utilizzare in compensazione il credito di imposta ricevuto anche per il versamento delle accise dovute per la produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale.

A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la prima risposta all’interpello del 2020. Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla questione arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è un’azienda a cui viene ceduto il bonus maturato per i lavori di riqualificazione edilizia volti all’efficienza energetica.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 1 del 7 gennaio 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - utilizzo del credito d'imposta di cui all'art. 13, comma 3.1, del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63 in compensazione con il debito per le accise.

Ecobonus, compensazione anche per il versamento delle accise?

Si tratta di una società che si occupa della vendita di energia elettrica e gas naturale e che ha tra i propri clienti imprese che eseguono lavori di riqualificazione edilizia volti all’efficienza energetica.

Gli interventi eseguiti sull’involucro degli edifici condominiali per migliorare l’efficienza energetica permettono di beneficiare del cosiddetto ecobonus.

In linea con quanto stabilito dal Decreto Crescita, chi ha commissionato i lavori ha ceduto il credito di imposta maturato all’impresa in cambio di uno sconto sull’importo indicato in fattura.

L’impresa, a sua volta, ha la possibilità e l’intenzione di cedere il bonus al proprio fornitore di elettricità e gas che potrà beneficiarne in cinque quote annuali.

La società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per avere la certezza di poter utilizzare le somme che riceve in compensazione con i “tributi dovuti a titolo di accise sul consumo di energia elettrica e gas naturale”.

Con la risposta all’interpello numero 1 del 7 gennaio 2020, arriva un chiaro via libera da parte dell’Amministrazione Finanziaria:

“La soluzione prospettata dall’istante è condivisibile”.

Ecobonus, dall’Agenzia delle Entrate via libera alla compensazione anche per il versamento delle accise

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ricostruisce il meccanismo dello sconto in fattura previsto dall’ecobonus, rivisto e ristretto dalla Legge di Bilancio 2020.

Dal 1° gennaio, infatti, è possibile beneficiarne solo per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali di un valore pari o superiore a 200.000 euro.

Tornando al caso specifico, il documento motiva la sua risposta positiva riportando il comma 7 dell’articolo 28 della legge numero 388 del 2000:

“A decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2 [imposte sulle produzioni e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - c.d. T.U. accise - (NDR)], nonché di cui al comma 10 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi”.

Risulta, quindi, possibile per la società versare le accise con il modello di pagamento unificato F24 ACCISE beneficiando delle cinque quote annuali dell’ecobonus.

E in conclusione specifica:

“Non è, invece, consentito utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi”.

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