Nel caso di errori o omissioni i contribuenti hanno la possibilità di presentare dichiarazione Iva correttiva entro la scadenza del 30 aprile 2018 ovvero avvalersi della possibilità di presentare una dichiarazione Iva integrativa fino alla scadenza dei termini per l’accertamento.
La dichiarazione Iva 2018 potrà essere presentata dal 1° febbraio e fino alla scadenza del 30 aprile: il termine indicato è di particolare importanza anche ai fini della presentazione dell’integrativa ovvero della dichiarazione Iva correttiva nei termini.
Nel caso di presentazione dichiarazione Iva integrativa o correttiva bisognerà indicare la scelta nel frontespizio del modello, barrando e compilando la casella relativa al tipo di dichiarazione trasmessa.
Nel caso di necessità di rettificare o integrare la dichiarazione Iva già trasmessa all’Agenzia delle Entrate il contribuente può presentare, prima della scadenza per l’invio telematico del 30 aprile 2018, una nuova dichiarazione.
La dichiarazione Iva correttiva 2018 dovrà essere presentata compilando il modello in ogni sua parte e in questo caso bisognerà barrare nel frontespizio del modello Iva la casella “Correttiva nei termini”.
Nel caso di correzione della dichiarazione Iva entro la scadenza del 30 aprile 2018 non sarà applicata nessuna sanzione.
Discorso diverso riguarda, invece, la dichiarazione Iva 2018 integrativa o correttiva oltre i termini. Dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, il contribuente può rettificare o integrare i dati trasmessi presentando una nuova dichiarazione compilata in ogni sua parte.
A seguito delle novità introdotte dal decreto legge 193/2016 le dichiarazioni Iva a favore potranno essere integrate con le stesse tempistiche previste per la presentazione della dichiarazione Iva a sfavore: la scadenza prevista per la correzione di errori od omissioni oltre la scadenza segue i termini previsti per l’accertamento.
Pertanto, la dichiarazione Iva integrativa potrà essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (per la dichiarazione Iva 2018 la scadenza per la presentazione dell’integrativa è fissata al 2023).
Nel caso di presentazione di dichiarazione Iva integrativa relativa ad un periodo d’imposta precedente sarà necessario utilizzare il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate relativo al periodo d’imposta relativo alla dichiarazione.
Si ricorda che possono presentare la dichiarazione Iva integrativa soltanto coloro che hanno validamente presentato la dichiarazione originaria, comprese le dichiarazioni trasmesse entro 90 giorni dalla scadenza.
Nel caso di presentazione della dichiarazione Iva integrativa, nella casella presente nel frontespizio del modello bisognerà indicare i seguenti codici:
Il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta successivo (comma 6-bis dell’art. 8 d.P.R. n. 322 del 1998) potrà essere portato in detrazione in sede di liquidazione Iva periodica o di dichiarazione annuale. Il credito emerso potrà inoltre essere utilizzato in compensazione ovvero, nel caso di rispetto dei requisiti previsti, potrà essere chiesto a rimborso.
Nel caso, invece, di dichiarazione Iva integrativa presentata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta successivo, il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile potrà essere utilizzato in compensazione per il versamento dei debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione Iva integrativa ovvero chiesto a rimborso nel caso di rispetto dei requisiti indicati agli articolo 30 e 34, comma 9 del D.P.R. n. 322/1998.
I soggetti che nel 2017 hanno presentato una dichiarazione integrativa a favore oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento (ad esempio dichiarazione integrativa Iva 2015, relativa al 2014 e presentata nel 2017) dovranno compilare il quadro VN della dichiarazione Iva 2018 per indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito.
Nel rigo VN1 bisognerà indicare i seguenti dati:
Per chi presenta una dichiarazione Iva integrativa entro 90 giorni dalla scadenza per l’invio, fissata per l’anno d’imposta 2017 al 30 aprile 2018, le sanzioni si applicano seguendo specifiche regole:
Spesso si sente parlare di ravvedimento sprint in merito alla possibilità di riduzione delle sanzioni previste per chi effettua il pagamento del tributo entro 90 giorni dalla scadenza.
La normativa fiscale italiana non prevede alcun ravvedimento sprint. Esiste una norma che è quella dell’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 471/1997 che prevede due “livelli” ulteriori di riduzione delle sanzioni ovvero:
A questa previsione è possibile poi sommare quella dell’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472 (attenzione a non confondersi col 471) del 1997 sul ravvedimento operoso.
Quindi dopo aver ridotto della metà e poi ad 1/15 è possibile applicare l’ulteriore riduzione ad 1/10 del minimo se il pagamento avviene entro 30 giorni ovvero ad 1/9 del minimo se il pagamento avviene entro 90 giorni.
Per le dichiarazioni Iva integrative presentate oltre 90 giorni dalla scadenza l’importo della sanzione dovuta sarà così determinata:
Per tutte le regole nel dettaglio si rimanda alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate relative alla dichiarazione Iva 2018.