Regime forfettario 2024, come funziona? Requisiti e novità

Alessio Mauro - Irpef

Regime forfettario 2024: guida alla tassazione agevolata per le partite IVA. Tra i requisiti da rispettare per l'accesso alla flat tax il limite di ricavi e compensi, in parallelo alle cause ostative all'applicazione. Tutte le regole e le novità

Regime forfettario 2024, come funziona? Requisiti e novità

Come funziona il regime forfettario 2024?

Conoscere i requisiti d’accesso è il primo passo per capire chi può applicare la flat tax del 15 per cento, tassazione agevolata prevista per le partite IVA minori.

La Legge di Bilancio 2024 ha lasciato a 85.000 euro il limite di ricavi o compensi per l’applicazione della flat tax del 15 per cento, così come gli ulteriori requisiti previsti.

Confermata anche la soglia di 100.000 euro superata la quale scatterà la fuoriuscita immediata dal regime forfettario e, sulla base di quanto chiarito dalla recente circolare in materia dell’Agenzia delle Entrate, è dall’incasso del corrispettivo che comporta il superamento del limite antielusione che si tornerà al regime IVA ordinario.

Da segnalare tuttavia, tra le novità, l’estensione generalizzata dell’obbligo di fatturazione elettronica: dal 1° gennaio 2024 è venuto meno l’esonero ormai residuale previsto per le partite IVA fino a 25.000 euro di ricavi e compensi.

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Un focus dei requisiti per l’accesso al regime forfettario e delle novità in fase di avvio.

Chi può accedere al regime forfettario nel 2024

Limiti e requisiti per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario non hanno subito modifiche nel 2024.

Le regole da tenere a mente per capire quindi chi può accedervi sono quelle fissate dalla scorsa Manovra, con la quale è stato portato a 85.000 euro il limite di ricavi o compensi per l’applicazione della flat tax del 15 per cento.

Confermata la soglia antielusione di 100.000 euro: fino a questo limite di ricavi o compensi, si potrà applicare il regime forfettario nel corso dell’anno. A partire dall’incasso del corrispettivo che comporta il superamento del tetto massimo, il regime agevolato cessa nell’immediato e quindi in corso d’anno.

In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Su questo aspetto si segnala che con la circolare n. 32/2023 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che ciò che rileva ai fini del superamento della soglia dei 100.000 euro è l’incasso di ricavi e compensi e non l’emissione della relativa fattura.

Gli obblighi IVA scattano quindi a partire dal momento dell’incasso del corrispettivo, anche se successivo all’emissione della relativa fattura.

Fattura elettronica obbligatoria per tutti i forfettari

Nessuna novità sul fronte dei requisiti d’accesso al regime forfettario, ma il 2024 non sarà un anno a regole invariate.

Si ricorda infatti che a partire dal 1° gennaio è venuto meno l’esonero ormai residuale in materia di fatturazione elettronica previsto per i forfettari fino al limite di 25.000 euro di ricavi o compensi.

I tempi per l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica sono dettati dall’articolo 18 del DL n. 36 del 2022 e già dal 1° luglio 2022 hanno dovuto abbandonare le fatture analogiche i forfettari sopra la soglia dei 25.000 euro.

La data del 31 dicembre ha segnato quindi il termine delle deroghe all’obbligo di fatturazione elettronica che, così come previsto in materia di corrispettivi telematici, si applica ora in maniera generalizzata.

Regime forfettario 2024: come funziona, tassazione ridotta e semplificazioni

Dopo aver esaminato le novità e i requisiti per l’applicazione della tassazione agevolata è necessario fare un passo indietro e soffermarsi su come funziona il regime forfettario 2024 e su quali semplificazioni sono previste per i contribuenti.

In linea generale sono tre i vantaggi per i soggetti che possono accedere al regime in questione:

  • la tassazione ridotta;
  • la riduzione dei contributi INPS;
  • le semplificazioni ai fini IVA e delle imposte sui redditi.

Per prima cosa, nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalla legge, i soggetti possono versare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF.

La tassazione prevista è del 15 per cento e, in alcuni casi, l’aliquota scende al 5 per cento.

Il secondo vantaggio consiste nella riduzione del 35 per cento dei contributi INPS dovuti, che si applica previo invio di apposita comunicazione all’INPS entro la scadenza del 29 febbraio.

L’agevolazione spetta a chi:

  • svolge attività d’impresa;
  • ha l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS artigiani e commercianti.

Non spetta, invece, ai titolari di partita IVA in regime forfettario che svolgono professioni:

  • senza obbligo di iscrizione al CCIAA;
  • senza obbligo di iscrizione a una cassa professionale;
  • con l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS professionisti senza cassa.

Passiamo, quindi, alle semplificazioni fiscali.

Chi applica il regime forfettario non addebita l’IVA in fattura ai clienti e non liquida l’imposta.

Il soggetto è quindi esonerato dagli adempimenti collegati, tra

  • presentazione della dichiarazione IVA;
  • registrazione corrispettivi.

Come sopra già evidenziato, anche chi è in regime forfettario è obbligato ad emettere fattura elettronica.

Regime forfettario 5 per cento startup: i requisiti e quando si applica per le nuove attività

In alcuni casi l’ingresso nel regime forfettario permette di beneficiare dell’imposta sostitutiva con aliquota al 5 per cento per startup.

La possibilità è riservata alle nuove attività, per i primi 5 anni.

Possono applicare la flat tax al 5 per cento, in luogo dell’aliquota al 15 per cento, i soggetti che rientrano nei seguenti casi:

  • se il contribuente non ha esercitato, nei tre anni che precedono l’avvio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • se la start up non è una prosecuzione di un’attività già svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l’accesso ad arti o professioni;
  • nel caso in cui si prosegua l’attività svolta da un altro soggetto. In tal caso i ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non devono superare il limite per l’accesso al regime forfettario.

Per gli altri contribuenti, nel rispetto dei requisiti già indicati, l’imposta sostitutiva deve essere versata nella misura del 15 per cento.

Cause ostative d’esclusione dal regime forfettario

Il mancato rispetto dei requisiti per l’accesso al regime forfettario 2024 determina l’impossibilità di applicare la tassazione agevolata.

Oltre al rispetto delle condizioni stabilite dalla legge si deve fare attenzione alle cosiddette cause ostative, ovvero le cause d’esclusione.

Non possono applicare il regime in questione i titolari di partita IVA che rientrano nei seguenti casi:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, a eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Le principali regole che portano ad esclusione sono riportate nella tabella riassuntiva.

Regime forfettario 2024 Limiti e requisiti
Dipendenti e pensionati sopra i 30.000 euro di reddito non è possibile applicare l’imposta sostitutiva del 15 per cento
Lavoratori dipendenti dimessi o licenziati Non si applica il limite di reddito di 30.000 euro
Partita IVA con dipendenti Limite di 20.000 euro per compensi a dipendenti e collaboratori
Partita IVA con quote di controllo in SRL Esce dalla tassazione agevolata chi ha avuto (nell’anno precedente) controllo diretto o indiretto di SRL che svolge attività collegata alla propria
Partita IVA che lavora con ex datore di lavoro o soggetto riconducibile Esce dal forfettario il titolare di partita IVA che ha percepito ricavi e compensi per più del 50 per cento dall’ex datore di lavoro o soggetto riconducibile

Oltre a tali limiti si devono considerare, come chiarito in precedenza, anche quelli sul superamento del tetto massimo di fatturato o compensi.

Regime forfettario 2024: coefficienti di redditività per il calcolo dell’imposta sostitutiva

Per calcolare l’importo dovuto a titolo di imposta sostitutiva si dovrà applicare l’aliquota, del 15 o del 5 per cento, alla base o reddito imponibile, a quello cioè che è assoggettato a tassazione.

La base imponibile viene determinata attraverso un “criterio forfettario”, ovvero moltiplicando il complesso delle somme percepite dal soggetto a titolo di ricavi o compensi per un determinato coefficiente di redditività.

In altre parole, il reddito complessivo deve essere moltiplicato per l’apposito coefficiente per ottenere l’importo che sarà “tassato.”

Il coefficiente in questione varia a seconda dell’attività svolta ed è individuato sulla base del codice ATECO.

L’elenco dei coefficienti di redditività, con il numero progressivo dell’attività, il settore e il relativo coefficiente di redditività, è riportato all’interno della tabella riassuntiva.

Progressivo Gruppo di settore Codici attività ATECO Coefficiente di Redditività
1 Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 40 per cento
2 Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 40 per cento
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40 per cento
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89 54 per cento
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 86 per cento
6 Intermediari del commercio 46.1 62 per cento
7 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 40 per cento
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 -71 - 72 - 73 - 74 - 75) -(85) - (86 - 87 - 88) 78 per cento
9 Altre attività economiche (01 -02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14- 15 - 16 - 17 - 18 -19 - 20- 21 - 22 - 23 - 24- 25 - 26- 27 - 28 - 29 - 30- 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59- 60-61 -62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80- 81 - 82) - (84) - (90 -91 -92 - 93) - (94 - 95- 96) - (97 - 98) - (99) 67 per cento

Dal reddito imponibile, determinato forfettariamente, si deducono i contributi previdenziali obbligatori.

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