Voucher Inps 2017, ecco come richiedere il rimborso

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Voucher Inps acquistati dopo il 17 marzo 2017: con messaggio del 7 novembre l'Inps fornisce le istruzioni per richiedere il rimborso di quelli non utilizzati. Ecco come fare.

Voucher Inps 2017, ecco come richiedere il rimborso

Voucher Inps, modalità di rimborso di quelli non utilizzati illustrate dal messaggio n. 4405 pubblicato il 7 novembre 2017.

Per i voucher telematici acquistati in data successiva al 17 marzo 2017, giorno dell’entrata in vigore del decreto legge che ne ha stabilito l’abolizione, sarà possibile richiedere all’Inps il rimborso dei versamenti effettuati con bonifico postale, bancario, tramite modello F24 o tramite il Portale dei pagamenti.

Il rimborso dei voucher acquistati dopo l’emanazione del decreto sull’abolizione dei buoni lavoro Inps dovrà essere richiesto presentando domanda con modello SC52.

Di seguito le istruzioni su come presentare domanda di rimborso dei voucher Inps 2017 contenute nel messaggio del 7 novembre.

Voucher Inps 2017, ecco come richiedere il rimborso

I voucher Inps acquistati in modalità telematica verranno rimborsati ai committenti previa presentazione di domanda con modello SC52.

Potranno presentare domanda coloro che hanno acquistato i voucher in data successiva all’abolizione dei buoni lavoro Inps, stabilita come noto dal discusso decreto legge n. 25/2017 del Ministero del Lavoro.

Per richiedere il rimborso dei voucher non utilizzati sarà necessario comunicare all’Inps i seguenti dati:

  • tipo di pagamento (bollettino bianco, on line Porta dei pagamenti, F24, bonifico o altro);
  • data versamento e importo per tutti i tipi di pagamento;
  • per i pagamenti on line, il codice INPS rilasciato dal sito INPS al momento del pagamento;
  • per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY.

Il modello SC52 dovrà essere presentato presso le Sedi Inps e dovrà essere protocollato dalla struttura territoriale che l’ha ricevuto.

Il messaggio Inps del 7 novembre 2017 chiarisce inoltre che nella domanda di rimborso bisognerà allegare la ricevuta di versamento relativa ai voucher acquistati, eccezion fatta per i pagamenti effettuati mediante modello F24, per i quali è opzionale l’allegazione della ricevuta.

Per i versamenti effettuati tramite bonifico, l’Inps invierà la richiesta di rimborso alla Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti.

Rimborso voucher Inps non utilizzati: istruzioni

Per gestire le domande di rimborso dei voucher l’Inps ha messo a disposizione degli uffici presenti sul territorio un portale appositamente dedicato all’interno del sito Intranet.

Gli operatori Inps dovranno inserire i dati presenti nel modulo di domanda SC52 all’interno del portale Intranet alla sezione “Processi -> Soggetto Contribuente -> Lavoro accessorio -> Registrazione datori di lavoro/lavoratori”.

I dati comunicati dal committente dovranno essere inseriti all’interno della funzione “Rimborsi post DL. 25/2017” nella sezione “Datore di lavoro - Gestione Voucher Telematici” al fine della presa in carico della domanda di rimborso.

Tralasciando le istruzioni successive che l’Inps rivolge ai dipendenti degli uffici territoriali, il messaggio chiarisce che l’importo dovuto al committente per acquisti di voucher telematici dopo il 17 marzo 2017 verrà erogato dalla sede che ha preso in carico l’istanza e la liquidazione verrà effettuata secondo le modalità standard di rimborso.

Per maggiori dettagli si mette di seguito a disposizione il messaggio Inps n. 4405 del 7 novembre 2017:

Inps - messaggio n. 4405 del 7 novembre 2017
Scarica il messaggio Inps con le regole e le istruzioni per richiedere il rimborso dei voucher telematici acquistati dopo il 17 marzo 2017

Voucher Inps utilizzabili fino al 31 dicembre 2017

A seguito dell’abolizione dei buoni lavoro Inps disposta dal DM 25/2017 i committenti che avevano già acquistato voucher in data antecedente al 17 marzo 2017 potranno utilizzarli entro il 31 dicembre 2017.

Per farlo sarà necessario rispettare le regole del periodo transitorio mentre, al contrario, restano inutilizzabili quelli acquistati dopo il 17 marzo 2017, così come già chiarito dall’Inps con il messaggio n. 1652/2017 del 14 aprile scorso.

I lavoratori potranno invece riscuotere i voucher entro 24 mesi dalla data di emissione indicata nel buono postale erogato dal committente mentre per quelli acquistati presso banche o tabaccai bisognerà rispettare il termine di 12 mesi.

Si ricorda che datori di lavoro e lavoratori, ad oggi, effettuare prestazioni di lavoro occasionale utilizzando il nuovo contratto di lavoro occasionale Inps e il libretto famiglia, secondo specifiche regole e istruzioni.

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