IRPEF e IRES: cosa prevede il nuovo decreto attuativo della riforma fiscale?

Tommaso Gavi - Imposte

Novità in arrivo per la disciplina dell'IRPEF e dell'IRES: dai redditi dei terreni a quelli da lavoro dipendente e autonomo, passando per i redditi diversi e d'impresa. I punti salienti del nuovo decreto attuativo della riforma fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri

IRPEF e IRES: cosa prevede il nuovo decreto attuativo della riforma fiscale?

Lo scorso 30 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il 13° decreto attuativo della riforma fiscale.

Il nuovo provvedimento, all’esame delle commissioni parlamentari, è dedicato alla revisione del regime impositivo dei redditi, ovvero delle imposte IRPEF e IRES.

Il testo interviene sui diversi tipi di redditi, da quelli dei terreni a quelli da lavoro dipendente e autonomo, passando per i redditi diversi e i redditi d’impresa.

Una panoramica sulle anticipazioni delle novità in arrivo.

IRPEF e IRES: le novità per i redditi dei terreni

Una delle novità del decreto “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES)” riguarda la normativa fiscale relativa ai redditi dei terreni.

La disciplina civilistica in materia di redditi agrari e di imprenditore agricolo è più avanzata rispetto alla disciplina fiscale” ha spiegato il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta al termine della riunione dell’esecutivo.

Il decreto modifica, quindi, la disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario.

Mentre attualmente il reddito è correlato esclusivamente alle attività agricole che vengono svolte sul terreno, con le nuove regole si includerà anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo.

Saranno ricomprese anche le “colture fuori suolo” anche svolte in immobili che rientrano in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti.

Il reddito che supera i limiti stabiliti rientrerà nel calcolo del reddito d’impresa.

Verranno anche ricomprese le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente.

In questo caso vengono presi in considerazione i limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA.

Nel “reddito dominicale” rientreranno quindi quelli relativi a immobili utilizzati per le colture fuori suolo.

IRPEF: le novità per i redditi da lavoro dipendente

Le novità del testo del nuovo decreto di attuazione della riforma fiscale, approvato dopo esame preliminare dal Consiglio dei ministri, interessa anche i redditi da lavoro dipendente.

In primo luogo saranno ampliate le componenti escluse dalla formazione di tale tipologia di reddito.

Non rientreranno nel calcolo i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, che hanno ad oggetto:

  • il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
  • il rischio di gravi patologie.

Sarà inoltre introdotto, a partire dal mese di gennaio 2025, il cosiddetto “bonus 100 euro”.

Si tratta di un’indennità che rientra nel più ampio progetto dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima.

L’importo spetterà nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • coniuge non separato e almeno un figlio:
    • entrambi a carico;
    • almeno un figlio a carico, se l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
    • se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
  • imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti (dal calcolo sono esclusi pensioni e di assegni equiparati).

IRPEF e IRES: le novità per i redditi da lavoro autonomo

Per i redditi da lavoro autonomo, così come già accade per quelli da lavoro dipendente, si applicherà il principio di onnicomprensività.

In altre parole, come evidenziato nel comunicato stampa del governo dello scorso 30 aprile, il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza:

“tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività.”

Dal calcolo del reddito da lavoro autonomo saranno esclusi:

  • i contributi assistenziali e previdenziali;
  • le somme percepite come rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente;
  • il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.

Si continuerà ad applicare il principio di cassa, prendendo in considerazione il periodo d’imposta in questione. I compensi devono essere rilevati quando vengono percepiti mentre i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa.

Rimangono le deroghe già previste, ad esempio, per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR.

Tra le novità c’è anche l’estensione della tassazione separata alle plusvalenze che derivano dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in:

  • associazioni;
  • società;
  • enti.

Novità riguarderanno anche la deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.

Un ulteriore principio che verrà introdotto è quello di neutralità fiscale, che sarà applicato a:

  • operazioni straordinarie relative a conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti;
  • apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici;
  • apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.

Il decreto stabilisce anche quando entreranno in vigore le diverse regole, ma si dovrà attendere il termine dell’iter di approvazione.

IRPEF e IRES: le novità per i redditi diversi

Alcune novità sulle regole della tassazione del decreto approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri riguarda la tassazione dei redditi diversi.

Nello specifico le nuove regole riguardano le donazioni.

Al fine di evitare il tentativo di ridurre le plusvalenze tassabili in caso di cessioni a titolo oneroso di aree edificabili ricevute in donazione, si prevede che il prezzo di cessione debba essere confrontato con il prezzo di acquisto pagato dal donante aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente.

Tale importo deve essere preso in considerazione in luogo del valore dichiarato all’atto della donazione.

In merito alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, inoltre:

“si prevede la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione.”

In tal caso rientreranno nel calcolo del costo di acquisto, quindi;

  • l’imposta sulle donazioni;
  • ogni altro costo successivo.

IRES: le novità per i redditi d’impresa

L’attuazione della riforma fiscale mira anche alla semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscale e contabili e alla determinazione dei redditi d’impresa.

Stando alle bozze dello schema del decreto, il contribuente potrà versare un’imposta sostltuttiva del 18 per cento ai fini IRES e del 3 per cento ai fini IRAP.

Le modifiche alle regole tributarie riguarderanno:

  • le sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell’esercizio in cui sono incassati;
  • la valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;
  • le differenze sui cambi.

Ulteriori interventi riguarderanno la disciplina dei conferimenti di azienda, effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali.

Sarà introdotta la possibilità, per la società conferitaria, di optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (all’atto della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento).

L’imposta verrà applicata sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta.

Si introdurrà, inoltre, una disciplina relativa all’entrata in vigore e al regime transitorio previsto per le nuove disposizioni sul riallineamento.

IRES: le novità sul riporto delle perdite

Il nuovo decreto attuativo prevede infine ulteriori disposizioni.

Come anticipato dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri:

“Si modifica il regime di riporto delle perdite da parte delle società residenti, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, intervenendo, in particolare, in materia di fusione, di scissione, di scissione per scorporo, di conferimenti di partecipazioni in società e di liquidazione.”

Il testo è al momento all’esame delle commissioni parlamentari competenti.

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