Saldo IVA 2017: cosa cambia con la proroga

Saldo IVA 2017: quali sono le scadenze dopo la proroga ufficiale per il versamento delle imposte sui redditi? Ecco cosa cambia per titolari di reddito d'impresa, professionisti e autonomi.

Saldo IVA 2017: cosa cambia con la proroga

Saldo Iva 2017 con nuove scadenze dopo la proroga ufficiale per il versamento delle imposte sui redditi per titolari di reddito d’impresa, professionisti e autonomi.

Con le nuove scadenze per il versamento delle imposte sui redditi Ires e Irpef viene confermato dal MEF che la proroga riguarda anche il saldo Iva 2016 e le imposte collegate alla dichiarazione dei redditi.

Cosa cambia per il versamento del saldo Iva dopo la proroga del versamento delle imposte sui redditi 2017? Il comunicato MEF, o meglio sarebbe dire i due distinti comunicati pubblicati pubblicati dal Ministero, hanno causato non poca confusione sulle nuove scadenze.

La proroga della scadenza per i versamenti delle imposte sui redditi riguarda anche il saldo Iva 2017. Una certezza, con la conferma ufficiale del MEF, che già era stata ribadita, nonostante da più fronti era arrivato il rischio di un “doppio binario” e di due distinti piani di rateizzazione.

Il saldo Iva 2016 dovrà essere versato prendendo come riferimento le nuove scadenze, ovvero quella del 20 luglio 2017 e del 20 agosto (che slitta al 21 cadendo di sabato) per il versamento delle imposte sui redditi e collegate con maggiorazione dello 0,40%.

Tuttavia, come già specificato in un precedente articolo, i contribuenti titolari di reddito d’impresa, lavoro autonomo o professionisti, possono rinunciare alla proroga e versare le imposte sui redditi 2017 e collegate seguendo il vecchio piano di rateizzazione qualora risulti più conviente.

Ecco cosa cambia dopo la proroga per il versamento del saldo Iva 2017.

Saldo IVA 2017: cosa cambia con la proroga

Per il versamento del saldo Iva 2016 relativo alla dichiarazione Iva 2017 i contribuenti hanno la possibilità di versare l’importo dovuto entro le scadenze previste per i versamenti del modello Redditi 2017.

Per i versamenti effettuati oltre la scadenza del 16 marzo 2017 è prevista l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo.

Valgono anche per il saldo Iva le regole e le nuove scadenze divenute ufficiali con la pubblicazione del decreto MEF e del successivo comunicato stampa che estende la proroga per i versamenti delle imposte sui redditi anche a professionisti ed autonomi.

Oltre alla maggiorazione dello 0,40%, in caso di rateizzazione del saldo Iva 2017 si applicano gli interessi dello 0,33% al mese alle rate successive alla prima.

Cerchiamo di capire cosa cambia effettivamente per chi versa il saldo Iva 2017 con le imposte sui redditi 2017 seguendo il nuovo calendario delle scadenze dopo la proroga dei versamenti del modello Redditi 2017.

Saldo Iva 2017: il nuovo calendario delle scadenze dopo la proroga

Per i versamenti del saldo Iva 2016 effettuati in data successiva al 16 marzo 2017 si applica la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione successiva e, in caso di rateizzazione si applicano gli interessi mensili dello 0,33% per ogni rata successiva alla prima e per un massimo di 6 rate.

In pratica, per i versamenti effettuati dal 17 marzo 2017 e fino al 20 luglio 2017 al saldo Iva dovuto in relazione alla dichiarazione Iva 2017 si applica la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di essi successivo alla scadenza del 16 marzo.

Ai versamenti del saldo Iva effettuati tra il 21 luglio 2017 e il 21 agosto 2017 si applica l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%, da calcolare sull’importo dovuto al 20 luglio, termine ultimo per i versamenti delle imposte sui redditi 2017 senza maggiorazione dopo la proroga.

Sono dunque tre le possibili situazioni:

  • versamento del saldo Iva 2016 in un’unica soluzione entro il 20 luglio 2017 - si applica la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2017;
  • versamento del saldo Iva 2016 in un’unica soluzione entro il 21 agosto 2017 - si applica la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di esso successivo al 16 marzo 2017 più un ulteriore 40% sull’importo dovuto al 20 luglio 2017;
  • versamento rateizzato del saldo Iva 2016 - si applica la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2017 più gli interessi dello 0,33% per le rate successive alla prima.

In caso di compensazione del saldo Iva a debito con i crediti del modello Redditi 2017 e per credito fiscale superiore ai debiti non si applica la maggiorazione dello 0,40% che, invece, è dovuta sulla differenza in caso di debiti superiori ai crediti.

Versamento saldo Iva 2017: esempio calcolo con maggiorazione dello 0,40%

Cerchiamo di capire con un esempio pratico cosa cambia dopo la proroga per i versamenti delle imposte sui redditi per chi versa il saldo Iva 2016 in data successiva al 16 marzo 2017.

Prendiamo il caso di un contribuente con debito Iva di 30.000 euro. Per il versamento effettuato fino al 20 luglio 2017 in un’unica soluzione l’importo dovuto dovrà essere maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di esso.

Lo 0,40% di maggiorazione sarà quindi dovuto per il mese di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2017 (per il mese di luglio la maggiorazione non si applica ai versamenti effettuati entro il giorno 16), il che tradotto in numeri sta a significare:

  • 30.000 euro + 2% (maggiorazione 17 marzo- 20 luglio) = saldo Iva totale 30.600 euro.

In caso di versamento effettuato dopo il 20 luglio 2017 ed entro il 21 agosto 2017 al saldo Iva maggiorato dello 0,40% per versamenti successivi al 17 marzo, sarà necessario applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% per il versamento delle imposte sui redditi entro la nuova scadenza dopo proroga, ovvero:

  • 30.600 euro + 0,40% (maggiorazione versamenti dal 21 luglio al 21 agosto 2017) = saldo Iva totale 30.722,4 euro

Se si sceglie di pagare il saldo Iva 2017 rateizzato, per un massimo di 6 rate, all’importo dovuto bisognerà applicare l’ulteriore 0,33% di interessi per ogni rata successiva alla prima.

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