Riciclaggio: definizione e normativa di riferimento

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Cos'è il reato di riciclaggio? Ecco cosa prevede la normativa di riferimento (D. Lgs. 231/2007).

Riciclaggio: definizione e normativa di riferimento

Qual è il significato di riciclaggio e qual è la normativa di riferimento?

Il reato di riciclaggio è definito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 231/2007 che ai commi 4, 5 e 6 prevede la definizione di riciclaggio, la sua estensione alle attività illecite svolte all’estero e la definizione di attività di finanziamento del terrorismo.

Il D. Lgs. 231/2007 è il principale riferimento normativo in materia di prevenzione del reato di riciclaggio e prevede molteplici obblighi per i soggetti obbligati, tra cui vi rientrano banche, operatori finanziari, commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e altre categorie di soggetti individuate dall’articolo 3 del D. Lgs. 231/2007 medesimo.

Riciclaggio, significato del reato e definizione normativa

Il significato del reato di riciclaggio può essere compreso dalla lettura della definizione normativa contenuta nei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 2 del D. Lgs. 231/2007:

4. Ai fini di cui al comma 1 (Finalità e principi del Decreto Legislativo numero 231/2007), s’intende per riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.

5. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

6. Ai fini di cui al comma 1, s’intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

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